Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2397/2022
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Riferimento normativo
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 13-06-2022
Messaggio n. 2397
Allegati n.1
OGGETTO: Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma
1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti
1. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Quadro normativo
Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali,
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali
e di crisi Ucraina, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha previsto, all’articolo 31, comma
1, che: “Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre
dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una
mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese
di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale
indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere
titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per l’esposizione del relativo credito, da
parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens. Per gli aspetti applicativi relativi all’indennità in
esame e per l’indennità erogata direttamente dall’INPS ai soggetti di cui all’articolo 32 del
medesimo decreto-legge si rinvia a una successiva circolare.
L’articolo 31 citato dispone che l’indennità “è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro
nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito
maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità […] è compensato attraverso la denuncia”
Uniemens.
Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola
volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione del lavoratore
con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle
prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”.
Al riguardo, si osserva che il medesimo articolo 31 individua i beneficiari dell’indennità una
tantum di 200 euro nei “lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo
quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per
almeno una mensilità”.
Si ricorda che possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, sopra richiamato,
e quindi al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti
previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a
prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
La misura agevolativa di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, trova applicazione – mese
per mese - per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro
domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come
retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro. Al riguardo si rinvia alla circolare n.
43/2022.
Si evidenzia, inoltre, che al comma 2 del medesimo articolo 31 è previsto che: “L'indennità
una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in
cui siano titolari di più rapporti di lavoro”.
Pertanto, il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento
dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere
fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.
Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di
lavoro abbiamo compensato la predetta indennità una tantum di 200 euro, l’Istituto
comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione
effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni
che verranno fornite con successivo messaggio. Si precisa, al riguardo, che l’importo
indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i
diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.
Come anticipato, ai sensi del comma 4 dell’articolo 31 in commento, l’erogazione dell’indennità
una tantum genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia
contributiva mensile, ai sensi dell’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le
indicazioni di seguito riportate.
2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum
2.1 Sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di
competenza del mese di luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il
significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50”;
nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “07/2022”;
nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
2.2 Sezione <PosPA> del flusso Uniemens
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità a
essi erogata, dovranno compilare l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
• nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
• nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 07;
• nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35”, avente il significato di
“Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
• nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
2.3 Sezione <PosAgri> del flusso Uniemens
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità corrisposta ai lavoratori, nelle
denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 valorizzeranno in
<DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”,
avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50”.
Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9”
dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità
una tantum da recuperare.
3. Istruzioni contabili
Gli oneri per l’indennità una tantum prevista dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n.
50/2022, sono carico dello Stato e saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – GAZ - Gestione
oneri vari.
Tale indennità verrà anticipata ai beneficiari dai datori di lavoro e sarà recuperata utilizzando in
sede di denuncia contributiva mensile il codice elemento “L031”, avente il significato di
“Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”,
come illustrato nel precedente paragrafo 2.1.
A tale fine, si istituisce il seguente conto:
GAZ30141 – per rilevare l’indennità una tantum corrisposta ai lavoratori dipendenti di cui
all'art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione
delle denunce Uniemens - art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Lo stesso conto verrà utilizzato per la rilevazione delle indennità una tantum corrisposte ai
dipendenti iscritti alle Gestioni dei dipendenti pubblici e ai lavoratori dipendenti del settore
agricolo.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno regolati dalla Direzione generale.
Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAZ30141
Denominazione completa Indennità una tantum corrisposta ai lavoratori dipendenti di
cui all'art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai
datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce
rendiconto - art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50
Denominazione abbreviata INDENN.UNA TANTUM LAV.DIP.-ART.31 C.1 DL50/2022 DM
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2022 /M. P10
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