Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2406/2021
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Reddito di Emergenza. Indicazioni relative alla presentazione della domanda
Riferimento normativo
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Reddito di Emergenza. Indicazioni relative alla presentazione della domanda
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 24-06-2021
Messaggio n. 2406
OGGETTO: Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Reddito di Emergenza.
Indicazioni relative alla presentazione della domanda
Premessa
L’articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto il riconoscimento, a
domanda, di quattro quote di Reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre 2021, ulteriori rispetto alle quote già previste dall'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69.
I nuclei familiari potranno, pertanto, accedere al Rem, di cui all’articolo 36 del decreto-legge n.
73/2021, solo se in possesso, all’atto della domanda, dei requisiti previsti dall’articolo 12,
comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di
cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che deve essere riferito al mese di aprile
2021.
L’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021 non richiama l’articolo 12, comma 2, del decreto-
legge n. 41/2021, che riconosce il diritto all’erogazione delle quote del Rem a coloro che hanno
terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire i trattamenti NASpI e DIS-
COLL, in presenza di requisiti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dal comma 1 del
medesimo articolo.
1. Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem
Il Rem può essere richiesto all’INPS, esclusivamente on line, entro il termine del 31 luglio
2021 (cfr. l’art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021), previa presentazione di apposita
domanda, che potrà essere trasmessa a partire dal 1° luglio 2021, attraverso i seguenti
canali:
il sito internet dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con PIN, ove in possesso (si ricorda
che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta
Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Pertanto, la domanda potrà essere presentata dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021.
Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della
domanda.
2. I requisiti per il Rem di cui all’articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Il Rem di cui all’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021, sulla base di quanto previsto
dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, è riconosciuto ai nuclei familiari in
possesso, congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di
seguito indicati:
a) la residenza in Italia del richiedente. Si rappresenta che la norma non prevede una durata
minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente
richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al
mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio
incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo
dell’ammontare annuo dello stesso;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al
31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni
componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale
sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non
autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della
domanda, inferiore a 15.000 euro.
Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’INPS all’atto della presentazione della
domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di
minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.
Per maggiore chiarezza, si precisa che l’incremento della soglia del reddito familiare di cui al
punto b) del presente paragrafo spetta ai soli nuclei familiari che abbiano dichiarato – nella
DSU in corso di validità al momento di presentazione della domanda – di risiedere in
un’abitazione in locazione.
Il predetto incremento rileva ai soli fini dell’accertamento del diritto alla prestazione e non
influisce sull’importo eventualmente spettante, non aumentando l’ammontare finale dello
stesso.
Di seguito, si riportano alcuni esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito
familiare ai fini del diritto alla percezione del Rem.
In primo luogo, si descrive il caso di nuclei che non abbiano dichiarato, nella DSU in corso di
validità al momento della presentazione della domanda, di risiedere in un’abitazione in
locazione.
Composizione del nucleo Scala di Soglia del reddito
equivalenza familiare
Un adulto 1 400 euro
Un adulto e un minorenne 1.2 480 euro
Due adulti 1.4 560 euro
Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro
Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro
Tre adulti e due minorenni 2* 800 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è 2.1** 840 euro
disabile grave
*La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a
2, come prescritto dalla norma.
**La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma è
abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non
autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Nella tabella seguente, invece, si descrive il caso di nuclei che abbiano dichiarato, nella DSU in
corso di validità al momento della presentazione della domanda, di risiedere in abitazione in
locazione.
In tal modo, la soglia del reddito familiare è data dalla soglia base moltiplicata per il valore
della scala di equivalenza, riferita alla specifica composizione del nucleo, cui si aggiunge un
dodicesimo della quota di affitto.
Nella tabella sottostante si riportano i diversi esempi nel caso in cui si ipotizzi un canone annuo
di locazione pari a 3.600 euro.
Composizione del nucleo Scala di Soglia del reddito
equivalenza familiare
Un adulto 1 700 euro
Un adulto e un minorenne 1.2 780 euro
Due adulti 1.4 860 euro
Due adulti e un minorenne 1.6 940 euro
Due adulti e due minorenni 1.8 1.020 euro
Tre adulti e due minorenni 2* 1.100 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è 2.1** 1.140 euro
disabile grave
*La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a
2, come prescritto dalla norma.
**La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma è
abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non
autosufficienza come definite ai fini ISEE.
La presente tabella annulla e sostituisce l’omologa tabella presente nel paragrafo 3.2 della
circolare n. 61 del 14 aprile 2021.
2.1 I requisiti di compatibilità
Le ulteriori quote di Rem previste dall’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021, non sono
compatibili:
a) con le indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021, nonché
con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e
della pesca di cui, rispettivamente, agli articoli 44 e 69 del decreto-legge n. 73/2021;
b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di
invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla
soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
d) con il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del Rem.
Relativamente alle indennità previste dall’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021, si evidenzia
che già tutte le precedenti norme sul Rem hanno sancito la non compatibilità del medesimo
con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque
percepito una delle indennità COVID-19 e che, da ultimo, il decreto-legge n. 41/2021 ha
previsto che le ulteriori quote di Rem non siano compatibili con la presenza, nel nucleo
familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità
previste all’articolo 10 del medesimo decreto-legge.
Pertanto, si precisa che il Rem è incompatibile anche con le indennità di cui all’articolo 42 del
decreto-legge n. 73/2021.
Le incompatibilità del Rem vengono verificate in fase istruttoria con riferimento alla data di
presentazione della domanda di Rem.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente messaggio, si fa rinvio alla circolare
n. 61/2021.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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