Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2423/2020

Promozione del lavoro agricolo. Indicazioni operative per i percettori del Reddito di Cittadinanza (articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Pubblicato: 11/06/2020 In vigore dal: 11/06/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Promozione del lavoro agricolo. Indicazioni operative per i percettori del Reddito di Cittadinanza (articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Roma, 12-06-2020 Messaggio n. 2423 OGGETTO: Promozione del lavoro agricolo. Indicazioni operative per i percettori del Reddito di Cittadinanza (articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) L’articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), prevede che i percettori di Reddito di Cittadinanza possano stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. Si precisa pertanto che, in tali casi, il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello “RdC/PdC – com Esteso” per la comunicazione dei redditi percepiti. A titolo di esempio, quindi, un percettore del Reddito di Cittadinanza che svolge attività di lavoro agricolo subordinato con contratto a termine, per il periodo 1° giugno 2020 – 30 giugno 2020, con un reddito previsto di 800 euro, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione. In caso di rinnovo per il successivo mese di luglio, con un reddito previsto pari ancora a 800 euro, ugualmente non vi è obbligo di comunicazione tramite modello “RdC/PdC – com Esteso”. In caso di ulteriore rinnovo, invece, il lavoratore interessato deve effettuare la comunicazione dei redditi presunti, in virtù del superamento del periodo massimo di durata del rapporto di lavoro previsto dalla legge. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

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