Articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61. Bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61. Bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 28-06-2021
Messaggio n. 2433
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61.
Bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi
integrativi per l’infanzia. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti
1. Premessa e quadro normativo
L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, modificato in sede di conversione dalla
legge 6 maggio 2021, n. 61, prevede al comma 6 la possibilità di fruire di uno o più bonus per
servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per
l'infanzia, fino a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare, per i genitori di figli
conviventi.
Con la circolare n. 58 del 14 aprile 2021 sono state fornite le istruzioni in materia di bonus
baby-sitting.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per la richiesta del bonus in ipotesi di
comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con
funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Si precisa, preliminarmente, che i bonus per i servizi di baby-sitting nonché per l’iscrizione ai
centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla
legge n. 61/2021, riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:
lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335;
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS,
subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del
numero dei beneficiari;
personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale,
impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti
alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di
assistente sociale e degli operatori sociosanitari.
I benefici spettano in presenza di figli conviventi minori di anni 14, nonché, per effetto della
modifica apportata al decreto-legge n. 30/2021 dalla legge di conversione n. 61/2021, in
presenza di figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 il bonus per la comprovata
iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato, in alternativa al bonus
baby-sitting, direttamente al richiedente.
Inoltre, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a differenza
del bonus baby-sitting, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per
l’infanzia viene erogato a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività
scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla
quarantena del figlio disposta dall’ASL. Ciò, non solo in ragione del dato letterale della norma,
ma anche in considerazione della circostanza che, almeno gli ultimi due casi, risulterebbero
incompatibili con la frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi dell’infanzia.
1. Erogazione del bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi
integrativi per l’infanzia
Nel caso di opzione per il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi
integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 65/2017, ai servizi socio-
educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia, la somma pari a un massimo di 100 euro settimanali per
nucleo familiare potrà essere accreditata direttamente al richiedente.
In tale caso, è possibile presentare la richiesta di bonus allegando alla domanda di prestazione
la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture (ad esempio, fatture,
ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) che offrono i sopracitati servizi, indicando i periodi
di iscrizione del figlio convivente che, sulla base della documentazione allegata, non dovranno
andare oltre il 30 giugno 2021.
Nella richiesta dovrà essere altresì indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o
della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti previste dal
nomenclatore degli interventi e servizi sociali:
Centri e attività diurne (L);
Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
Ludoteche (L1);
Centri di aggregazione sociale (LA2);
Centri per le famiglie (LA3);
Centri diurni di protezione sociale (LA4);
Centri diurni estivi (LA5);
Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
Asilo Nido (LB1);
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).
Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante
accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata
con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della
domanda. Si ricorda che lo strumento prescelto per il pagamento dovrà essere intestato al
richiedente.
Si fa presente che in caso di opzione per il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia la
misura è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido di cui
all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo
1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Pertanto, laddove la mensilità di giugno del bonus asilo nido sia stata già prenotata
nell’apposita procedura, le settimane richieste non saranno rimborsate, dando priorità alla
prestazione in commento legata all’emergenza, che risulta più favorevole all’utente.
2. Incompatibilità del bonus
Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 30/2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61/2021, il bonus in commento può essere fruito solo se l'altro genitore non
accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 del medesimo articolo 2 e comunque in
alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 dello stesso articolo 2.
Pertanto, fermo restando l’alternatività del bonus al c.d. Congedo 2021 per genitori e al bonus
baby-sitting, sulla base di quanto previsto dalla norma, il bonus in parola può essere erogato,
alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della
settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è
beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
i genitori hanno fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del
decreto-legge n. 30/2021.
Sul punto, si rinvia anche a quanto illustrato al paragrafo 3 della circolare n. 58/2021.
3. Termini e modalità di compilazione della domanda
La domanda per il bonus di cui alla presente circolare potrà essere presentata entro il 15
luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per
l’infanzia fino al 30 giugno 2021, avvalendosi di una delle seguenti due modalità:
APPLICAZIONE WEB - disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente
percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo
la tipologia di domanda;
PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
I cittadini che intendano presentare domanda attraverso l’applicazione web possono accedere
al servizio autenticandosi tramite SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE),
Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto
entro il 1° ottobre 2020.
4. Rendicontazione e monitoraggio della spesa
I benefici disciplinati dall’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 (Congedo 2021 per genitori e
bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting/bonus centri estivi o servizi integrativi per
l’infanzia), come modificato dalla legge n. 61/2021, sono riconosciuti nel limite complessivo di
299,3 milioni di euro per l’anno 2021.
Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le
risultanze al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle
finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
5. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili delle prestazioni di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-
legge n. 30/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/2021, da fruire in alternativa
al bonus baby-sitting e da erogare direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai
centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali e agli altri
centri per l’infanzia, come descritto nei paragrafi precedenti, i cui oneri sono posti a carico
dello Stato, si provvede all’istituzione, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per
trattamenti di famiglia), del conto:
- GAT30194 bonus per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali,
ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima
infanzia corrisposti direttamente, per esigenze connesse all’emergenza da COVID19 – articolo
2, comma 6 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni, dalla legge
6 maggio 2021, n. 61.
La rilevazione contabile del debito nei confronti dei beneficiari avverrà al conto già in uso
GAT10150.
Eventuali recuperi delle prestazioni indebitamente erogate andranno imputati al conto di nuova
istituzione:
- GAT24194 recupero dei bonus per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi
socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID19, corrisposti
direttamente - articolo 2, comma 6 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61.
Al conto GAT24194 verrà associato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per
prestazioni”, il codice di bilancio esistente da ampliare nella descrizione “1181 - Recupero
Indebiti relativi a Bonus baby-sitting e all’iscrizione ai centri estivi e ad altri servizi - articolo 2,
comma 6, del decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021 - GAT”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da
definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030, mediante la ripartizione del saldo del
conto GPA00032. Il suddetto codice bilancio evidenzierà, nell’ambito del partitario del conto
GPA00069, eventuali crediti divenuti inesigibili.
Le somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere valorizzate, nell’ambito del partitario
del conto GPA10031, con il codice bilancio già istituito “3251 - Somme non riscosse dai
beneficiari Bonus baby-sitting ed iscrizione ai centri estivi ed altri servizi - articolo 2, comma 6,
del decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021 - GAT”.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione
della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Si allega la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAT30194
Denominazione completa Bonus per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi
integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi
socioeducativi territoriali, ai centri con funzione
educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia per esigenze connesse
all’emergenza da COVID19, corrisposti direttamente –
articolo 2, comma 6 del decreto-legge 13 marzo 2021,
n. 30, convertito con modificazioni, dalla legge 6
maggio 2021, n. 61.
Denominazione abbreviata BONUS CENTRI ESTIVI PAG.DIRETT-ART.2,CO6,DL30/21
Validità e Movimentabilità MESE 06/2021; M/P 10
Tipo variazione I
Codice conto GAT24194
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e reintroito dei bonus per
l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali,
ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai
servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia,
per esigenze connesse all’emergenza da COVID19 -
articolo 2, comma 6 del decreto-legge 13 marzo
2021, n. 30, convertito con modificazioni, dalla legge
6 maggio 2021, n. 61
Denominazione abbreviata E.V. - REC.BONUS CENTRI ESTIVI- ART.2,CO6 DL30/21
Validità e Movimentabilità MESE 06/2021; M/S
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 2433/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.