Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2434/2021

Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione sud. Applicazione della decontribuzione alle mensilità aggiuntive. Chiarimenti

Pubblicato: 27/06/2021 In vigore dal: 27/06/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione sud. Applicazione della decontribuzione alle mensilità aggiuntive. Chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 28-06-2021 Messaggio n. 2434 OGGETTO: Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione sud. Applicazione della decontribuzione alle mensilità aggiuntive. Chiarimenti Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio- economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di bilancio 2021), ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. Decontribuzione sud), si applichi fino al 31 dicembre 2029. Il citato articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nell’estendere l’esonero sino al 31 dicembre 2029, prevede altresì una diversa modulazione dell’intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari: - al 30% fino al 31 dicembre 2025; - al 20% per gli anni 2026 e 2027; - al 10% per gli anni 2028 e 2029. Ciò premesso, le regioni che rientrano nel beneficio, in base a quanto disposto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. L’Istituto, con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021, ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione del predetto beneficio contributivo. Tanto rappresentato, anche in considerazione delle richieste pervenute all’Istituto, con il presente messaggio si forniscono i seguenti chiarimenti, riguardanti la possibilità di fruire della Decontribuzione sud anche sulle mensilità aggiuntive erogate nell’anno in corso. In considerazione dell’ambito temporale di fruizione della misura in trattazione, individuabile nell’intero anno civile (ossia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), la decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei. Pertanto, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, si rappresenta che la Decontribuzione sud può trovare applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

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