Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2448/2020
Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2020 - 2021
Riferimento normativo
Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2020 - 2021
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 15-06-2020
Messaggio n. 2448
Allegati n.1
OGGETTO: Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i
Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa alla
certificazione ISEE per gli anni 2020 - 2021
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 maggio 2020 è stato
adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF), di cui
all’articolo 3, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2020 – 2021 (Allegato n. 1).
La convenzione, che ha validità dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, viene
sottoscritta con firma digitale e il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata,
viene assolto in modalità elettronica.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione e
comunicazione, il cui Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in
commento.
I CAF interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività relativa alla certificazione
ISEE per gli anni 2020 – 2021 dovranno, pertanto, rivolgersi alla Direzione centrale
Organizzazione e comunicazione - Area Relazioni e Sinergie con i partner chiave e i soggetti
istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it .
In base a quanto previsto dalla citata deliberazione n. 13/2020, i pagamenti per il servizio reso
dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile, alla quale i
soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato
elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).
In particolare, la fattura elettronica, che dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG”, dovrà
essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni – Contratti Riferimento
Amministrazione” pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Home” >
“Avvisi, bandi e fatturazione” > “Fatturazione elettronica”> “Istruzioni ed esempi per la
compilazione”.
Qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente dall’Istituto tramite lo stesso canale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ED IL
CAF ………………..……………. PER L’ATTIVITA’ RELATIVA ALLA CERTIFICAZIONE ISEE PER
GLI ANNI 2020-2021.
LE SOTTOSCRITTE PARTI
il ……. nato a ….. ( ) il …………., domiciliato per la carica in ………….. , il quale
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dello
"ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE", Ente di diritto pubblico
non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale
80078750587, nella sua qualità di ………………..
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");
e
(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale
(……..…), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in
rappresentanza di (ragione sociale), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero),
quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica ove sopra, giusti i poteri al/alla
medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;
ovvero
giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il
comparente dichiara essere tutt’ora valida e non revocata e che in copia si allega al
presente atto sotto la lettera “A”;
(in appresso anche più brevemente “CAF” o, congiuntamente all’INPS, “le Parti”)
VISTI
- l’art. 5 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214
del 22 dicembre 2011, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale è
stato previsto che con D.P.C.M., da emanare entro il 31 maggio 2012, siano rivisti
le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) per la concessione di agevolazioni fiscali
e tariffarie nonché di benefici assistenziali e che, a far data dai trenta giorni
dall’entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di
dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell'ISEE, attuative del citato decreto, è stato abrogato, tra
l’altro, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione
e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)” che ha definito nuovi criteri unificati della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- l’art.11, comma 1 del citato DPCM n.159/2013 che riconosce all’INPS la possibilità
di stipulare, per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE, apposite
convenzioni con i centri di assistenza fiscale, ai soli fini della trasmissione delle
DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;
- il predetto comma 1 dell’articolo 11, in virtù del quale i soggetti incaricati della
ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via
telematica, entro i successivi quattro giorni lavorativi, i dati in essa contenuti al
sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante
esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 novembre 2014 con il quale è stato
approvato il modello di attestazione;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 dicembre 2019, n. 497 con il quale è
stato approvato il modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e le relative
istruzioni per la compilazione;
- il decreto direttoriale n. 5 del 9 marzo 2015 con il quale è stato approvato ai sensi
dell’art.12, comma 2 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 il disciplinare tecnico
contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione
o perdita anche accidentali dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso
erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU
acquisite dall'INPS, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta (d’ora in poi “decreto
direttoriale);
- l’art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni
urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, convertito
con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
- il d. lgs. 15 settembre 2017, n. 147 recante disposizioni per l’introduzione di una
misura unica nazionale di contrasto alla povertà che all’art. 10, comma 1, dispone
a decorrere dal 2019 la precompilazione da parte dell’INPS della DSU mediante
cooperazione con Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili
nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS, nonché le
informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il
nucleo familiare e lo scambio dei dati mediante servizi anche di cooperazione
applicativa;
- l’art. 10, comma 2, del citato d.lgs., secondo cui la DSU precompilata dall’INPS è
resa disponibile mediante i servizi telematici dell’Istituto direttamente al cittadino,
che può accedervi anche per il tramite del portale dell’Agenzia delle Entrate
attraverso sistemi di autenticazione federata oppure, conferendo apposita delega,
tramite un centro di assistenza fiscale di cui all’art. 32 del d.lgs. 9 luglio 1997, n.
241;
- il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21
settembre 2018, n. 108 recante «Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative», e, in particolare, l’articolo 5 che apporta modificazioni al citato
articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
- il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni”, e, in particolare, l’articolo 11, comma 2, lettera d),
che apporta ulteriori modificazioni al citato articolo 10 del decreto legislativo n.
147 del 2017;
- il punto 2 della precitata lettera d) in virtù del quale resta ferma la possibilità di
presentare la DSU in modalità non precompilata ed in tal caso, in sede di
attestazione dell’ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità
riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili negli archivi di
Agenzia delle Entrate, ivi incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie
del patrimonio mobiliare, secondo modalità definite con il decreto di cui all’art. 10
comma 2, ultimo periodo;
- il precitato art. 10, comma 2 ultimo periodo, secondo cui con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante
per la protezione dei dati personali sono individuate altresì le modalità tecniche
per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa
disponibile in via telematica dall’INPS;
- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, e, in particolare, gli articoli 4-sexies e
28-bis che hanno apportato ulteriori modificazioni al citato articolo 10 del decreto
legislativo n. 147 del 2017;
- il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per la
tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” e, in particolare, l’articolo 7
che modifica l’articolo 4-sexies citato;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019,
attuativo dell’articolo 10, comma 2 del citato D. Lgs. n. 147/2017, recante
“Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla
dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS”;
- l’art. 6, comma 1 del precitato decreto in virtù del quale le specifiche tecniche per
l’accesso alla DSU precompilata, nonché i meccanismi di delega da parte degli
interessati, sono individuate in apposito disciplinare tecnico approvato con
provvedimento congiunto del Direttore dell’INPS e del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
- il disciplinare tecnico approvato con provvedimento congiunto del Direttore
generale dell’INPS e del Direttore generale dell’Agenzia delle Entrate in data 20
dicembre 2019 (d’ora in poi “provvedimento congiunto)”;
- l’art. 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in virtù del quale, a
decorrere dall’anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la
presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di
cittadinanza (Pdc) anche attraverso i centri di assistenza fiscale in Convenzione
con l’INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché
per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE
affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- l’art. 25 del decreto – legge 8 aprile 2020, n. 23, in virtù del quale, al fine di
superare le difficoltà determinate dalla emergenza sanitaria e considerate le
restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello
stato di emergenza sanitaria, l’utente, anche per la presentazione, in via
telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di
prestazioni all'INPS, può inviare in via telematica ai CAF la copia per immagine
della delega e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del
documento di identità ed in caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della
delega, può inviare in via telematica, copia per immagine di un'apposita
autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta, fermo restando l'obbligo
di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione,
una volta cessata la situazione emergenziale;
- il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, recante disposizioni in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di
interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni;
- l’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con cui
è stato introdotto l’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede
per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di
scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette
amministrazioni non siano debitrici d’imposta ai sensi delle disposizioni generali
in materia di IVA;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di
seguito “Regolamento UE”);
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito “Codice”);
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.393, del 2
luglio 2015, recante le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali
tra amministrazioni pubbliche”;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30
luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach)
PRESO ATTO CHE
- la Consulta dei CAF, anche sulla base della documentazione prodotta alla
Direzione generale dell’INPS in data 21 luglio 2015 prot. 203/2015, dichiara di
sostenere per ogni DSU un costo unitario medio di euro 23,81;
CONSIDERATO CHE
- l’accesso all’ISEE precompilato avviene in modalità on line ai sistemi informativi
dell’Istituto;
- ai fini dell’estensione dell’ISEE precompilato anche nella modalità della
cooperazione applicativa, è necessario definire con i CAF un percorso tecnico
organizzativo per valutare le soluzioni di utilizzo ottimale del servizio già
disponibile on line;
- a partire dal 1° gennaio 2020, sono state introdotte nuove modalità di controllo
dei dati del patrimonio mobiliare relativamente ai saldi e alle giacenze, che
riguardano sia le DSU precompilate, nel caso in cui il dato valorizzato da Agenzia
delle Entrate sia modificato da parte dell’utente, sia le DSU non precompilate in
cui il dato resta auto-dichiarato;
- ove in sede di attestazione siano riportate omissioni oppure difformità a seguito
del predetto controllo, l’utente può presentare una nuova DSU, comprensiva delle
informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
- la casistica delle omissioni/difformità rappresentate in attestazione riguarda anche
i dati reddituali nei casi in cui debbano essere auto-dichiarati dall’utente il quale,
come nel caso precedente, può ripresentare una DSU comprensiva delle
informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
- al momento dell’adozione dello schema della presente Convenzione, i dati sulle
omissioni/difformità sono scarsamente rappresentativi dell’andamento del
fenomeno descritto anche ai fini di una ridefinizione dei compensi;
PRESO ATTO CHE
- il volume di DSU pervenute nel 2019 si è incrementato di circa il 20% rispetto al
2018;
- a causa di tale eccezionale flusso di dichiarazioni, in data 2 dicembre 2019 è stato
raggiunto il limite annuo dello stanziamento disponibile per la remunerazione del
servizio e, pertanto, si è proceduto a risolvere la Convenzione vigente nel 2019 ai
sensi dell’art. 25, comma 5;
RAVVISATA LA NECESSITA’ DI
- addivenire in tempi brevi alla stipula della Convenzione per evitare una situazione
di grave difficoltà per tutti gli interlocutori coinvolti, in particolare gli utenti;
- rinviare ad apposito addendum la disciplina delle modalità di svolgimento del
servizio ISEE precompilato per condividere gli impatti tecnico-organizzativi
dell’estensione in cooperazione applicativa del servizio e le modalità di gestione
delle omissioni / difformità;
- istituire apposito tavolo tecnico con i rappresentanti della Consulta dei CAF che
dovrà completare le attività di approfondimento di cui al precedente punto per
consentire la sottoscrizione dell’addendum entro sei mesi dall’adozione del
presente schema di Convenzione;
RAVVISATA LA OPPORTUNITA’ DI
- predisporre apposite istruzioni operative di dettaglio per l’attuazione, a cura dei
Caf, del precitato art. 25 del D.L. 23/2020;
ATTESO CHE
- nel complesso contesto in cui l'Istituto si trova ad operare, caratterizzato
dall'acquisizione di sempre maggiori funzioni e dalla delicata congiuntura
economico-sociale che investe il Paese, la collaborazione di partner collaudati come
i soggetti abilitati all’assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 e successive modifiche, appare in grado di coniugare le stringenti esigenze di
mantenimento degli equilibri di bilancio con la necessità di garantire agli utenti un
adeguato livello nella qualità dei servizi;
Tutto quanto premesso, le sottoscritte parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Oggetto della Convenzione
1. L’INPS affida in via non esclusiva ed a titolo oneroso, ai soggetti di cui all’art. 3,
comma 3, lettera d) del D.P.R. n. 322 del 1998, Centri di assistenza fiscale, di
seguito denominati CAF, il servizio per l’alimentazione del sistema informativo
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Art. 2
Contenuto del servizio
1. L’INPS concorda con i CAF le seguenti modalità per lo svolgimento del servizio
nei confronti dell’utenza:
a) formulazione al dichiarante, o suo delegato, o alla persona che dichiara
nell’interesse del soggetto impedito o in nome e per conto del soggetto incapace,
delle domande necessarie per l’individuazione dell’indicatore/degli indicatori da
calcolare, in modo da privilegiare la compilazione di una unica DSU (dichiarazione
sostitutiva unica, di seguito DSU) riportante il calcolo di tutti gli ISEE di suo
interesse;
b) assistenza al soggetto dichiarante, o suo delegato, o alla persona che dichiara
nell’interesse del soggetto impedito o in nome e per conto del soggetto incapace,
durante la compilazione, anche in via telematica, dei moduli di DSU con l’esame
della eventuale documentazione utile ai fini del calcolo degli ISEE.
L’attività di assistenza riguarderà anche la compilazione di appositi moduli, a seguito
della rilevazione, nell’attestazione, di omissioni o difformità nei dati autodichiarati
ovvero di inesattezze nei dati forniti da INPS ed Agenzia delle entrate;
c) ricezione e verifica della completezza delle DSU previste dall'art. 10, comma 4 del
D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 e secondo il modello tipo contenuto nel
Decreto del 31 dicembre 2019, n. 497 adottato dal Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito
denominato D.M.);
d) controllo dell'identità dei soggetti di cui alla lettera a) e conservazione della copia
dei relativi documenti di riconoscimento;
e) controllo del codice fiscale del singolo dichiarante e degli altri componenti il nucleo
familiare rilevante ai fini ISEE, tramite l'interrogazione dell'apposita banca dati
telematica dell'Agenzia delle Entrate (SIATEL o altri strumenti disponibili), fatte
salve le ipotesi in cui la trasmissione della DSU avvenga attraverso la cooperazione
applicativa;
f) acquisizione di specifico mandato sottoscritto dai soggetti di cui alla lettera a), per
lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:
1. assistenza nella compilazione della DSU;
2. ricezione della DSU e verifica della sua completezza;
3. trasmissione della DSU all’INPS;
4. rilascio dell’attestazione riportante l’ISEE, del contenuto della DSU nonché degli
elementi informativi necessari al calcolo dell’indicatore acquisiti dagli archivi
amministrativi di INPS ed Agenzia delle Entrate;
5. accesso alla “lista dichiarazioni”, messa a disposizione dall’INPS, per controllare
l’esistenza di altra/e DSU, riferita al proprio nucleo familiare anche presso enti
diversi;
6. accesso alla “lista dichiarazioni” al fine di visualizzare e acquisire gli estremi della
DSU riferita ad altro nucleo familiare indispensabile ai fini del calcolo di particolari
indicatori;
7. richiesta all’INPS di oscuramento della DSU successivamente al rilascio
dell’attestazione riportante l’ISEE.
Le attività di cui ai punti 4,5,6 e quella relativa all’acquisizione della DSU, saranno
fornite anche mediante la cooperazione applicativa.
Il componente che sottoscrive il modulo integrativo nella ipotesi in cui rilevi
inesattezze nei dati non auto-dichiarati che lo riguardino, può conferire mandato al
CAF solo per lo svolgimento delle attività di cui ai numeri 1,2,3 della presente
lettera.
Al predetto mandato dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità
del mandante, nonché, nella sola ipotesi di cui al numero 7, ed in conformità a
quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della presente Convenzione, la dichiarazione,
sottoscritta da parte del medesimo, di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere
una prestazione sociale agevolata.
g) acquisizione di specifica delega sottoscritta dal dichiarante in favore di un soggetto
terzo, anche estraneo al nucleo familiare, a richiedere al CAF lo svolgimento di una
o più delle attività illustrate nei numeri da 1 a 7 della precedente lettera f).
L’attività di assistenza di cui alla lettera f), punto 1 non contempla anche l’effettiva
sottoscrizione della DSU da parte del delegato.
Il componente che sottoscrive il modulo integrativo nella ipotesi in cui rilevi
inesattezze nei dati non auto-dichiarati che lo riguardino, può delegare in favore di
un soggetto terzo solo le attività di cui ai numeri 1,2,3 della precedente lettera f).
Alla predetta delega dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità
del delegante e del terzo, nonché, nella sola ipotesi di cui al numero 7 della
precedente lettera f), ed in conformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della
presente Convenzione, la dichiarazione, sottoscritta da parte del medesimo
delegante, di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale
agevolata.
h) rilascio al dichiarante o a suo delegato di:
1. ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della DSU, recante l’identificazione
del CAF, la firma dell’operatore nonché l'impegno a trasmettere al sistema
informativo dell’ISEE dell'INPS, entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della
DSU, i dati in essa contenuti;
2. attestazione riportante l’ISEE determinato dall’INPS, il contenuto della DSU
nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi
amministrativi di INPS ed Agenzia delle Entrate, in presenza di uno specifico
mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, secondo le
modalità indicate dall’art. 2, comma 2, del D.M. del 7 novembre 2014;
i) trasmissione per via telematica, entro le ore 23:59 del quarto giorno lavorativo
dalla presentazione della DSU, dei dati in essa contenuti, all’apposito sistema
informativo dell’ISEE dell'INPS per il calcolo dell'ISEE, in osservanza della normativa
di riferimento e, specificamente, delle regole tecniche e dei protocolli di sicurezza
per la trasmissione delle informazioni stabiliti dal decreto direttoriale
2. Ad integrazione di quanto contenuto al comma che precede, si chiarisce che nel
caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che
non consentano la compilazione e firma del mandato al CAF, della delega del
dichiarante conferita a soggetto terzo e della DSU, gli stessi potranno essere
presentati privi della firma solo ed esclusivamente mediante allegazione del
documento di identità che riporta l’annotazione dell’impossibilità alla firma.
3. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai
centri medesimi, secondo le prescrizioni previste al successivo art. 10 al solo fine
di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. I CAF
si impegnano, dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, ai sensi dell’art.
12, comma 3 del D.P.C.M. n.159/2013, a distruggere i dati medesimi adottando
le misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, affinché il processo di distruzione escluda
trattamenti di dati in violazione delle disposizioni vigenti in materia di “privacy”.
Art. 3
Impegni delle parti
1. L'INPS fornirà specifiche direttive alle proprie Sedi nell’ottica di agevolare un
rapporto costruttivo tra i CAF e l'utenza.
Parimenti i CAF forniranno analoghe direttive alle proprie strutture territoriali al
fine di agevolare il rapporto con l'utenza.
Art. 4
Procedure di supporto
1. L’Istituto fornisce ai CAF:
Il tracciato record per l'invio dei dati alla Banca Dati Nazionale;
Il programma di controllo dei flussi delle informazioni inviate all'INPS;
La procedura di acquisizione online delle DSU per gli operatori CAF comprensiva
del sistema di reportistica rivolto al controllo di gestione delle DSU acquisite on
line sul sistema INPS mediante l’accesso dei propri operatori CAF autorizzati in
base a quanto previsto all’articolo 13;
Le specifiche tecniche per le informazioni gestite attraverso la cooperazione
applicativa;
I modelli relativi ai mandati e alle deleghe da utilizzare per il servizio di cui
all’articolo 2. Tali modelli sono disponibili sul sito istituzionale dell’INPS;
Il decreto direttoriale ed il provvedimento congiunto, resi disponibili sul sito
istituzionale dell’INPS.
Art. 5
Termini per la trasmissione
1. Il CAF, entro le ore 23:59 del quarto giorno lavorativo dalla presentazione della
DSU trasmette i dati acquisiti all'INPS.
2. Il rispetto del termine, previsto dalla legge, per la trasmissione dei dati all'INPS,
sarà oggetto di verifica e controlli tecnici da parte dell'Istituto.
Art. 6
Accesso alla lista dichiarazioni
1. Il CAF, prima di trasmettere la DSU all’INPS, potrà accedere all'utilità "lista
dichiarazioni" messa a disposizione dallo stesso Istituto anche mediante la
cooperazione applicativa.
2. L’accesso, in osservanza alle disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, potrà avvenire solo in presenza del mandato di cui all’art. 2, comma
1, lettera f) n. 5 e n. 6, rilasciato dal dichiarante oppure della delega di cui all’art.
2, comma 1, lettera g) avente ad oggetto le medesime attività di cui alla lettera
f), n. 5 e n. 6, rilasciata dal medesimo dichiarante.
3. Il CAF, tramite l’operatore, si impegna a procedere alla consultazione delle DSU
sottoscritte anche presso altri enti esclusivamente allo scopo di controllare
l’esistenza di altra/e DSU, riferita/e al soggetto dichiarante e di acquisire gli
estremi della DSU, riferita a soggetto estraneo al nucleo familiare, necessari ai
fini del calcolo di particolari indicatori. Quanto sopra nel rispetto delle garanzie
previste dal decreto direttoriale.
4. Il CAF, a fronte di controlli dell’Istituto, si impegna a conservare ed esibire la
delega ed il mandato di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le
modalità di cui all’art. 11.
Art. 7
Acquisizione e consegna dell’attestazione
1. Il CAF, ai fini dell’acquisizione dell’attestazione, si impegna ad utilizzare i servizi
telematici messi a disposizione dall’Istituto, nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal decreto direttoriale e dalla presente Convenzione.
2. Nell’ipotesi in cui il dichiarante intenda avvalersi della possibilità di richiedere la
consegna dell’attestazione tramite posta elettronica certificata, lo stesso deve
fornire nell’apposita sezione del modulo “modalità ritiro attestazione ISEE”
l’indirizzo della propria casella personale di posta elettronica certificata.
3. Dietro richiesta espressa del dichiarante della DSU presentata al CAF,
l’attestazione ISEE può essere inviata anche tramite l’utilizzo di una differente
modalità di consegna (ad esempio: posta elettronica, area riservata del proprio
portale, ecc.).
Art. 8
Gestione delle DSU anomale
1. Nel caso di errori materiali commessi dall'operatore, dopo il rilascio
dell’attestazione, il CAF si impegna ad effettuare, anche con effetto retroattivo,
correzioni di DSU precedentemente trasmesse esclusivamente attraverso la
specifica funzione di rettifica resa disponibile dal sistema INPS.
In particolari ipotesi, ad esempio omonimia, omocodia, il CAF, prima del rilascio
della attestazione da parte dell’INPS, può richiedere, in nome proprio, la
cancellazione della DSU dal sistema informativo dell’ISEE.
2. Successivamente al rilascio dell’attestazione, il CAF, in nome e per conto
dell’utente, potrà formulare all’INPS richiesta di mero oscuramento della DSU,
la quale non sarà cancellata dal sistema informativo dell’ISEE, ma resa non
visibile, fermo restando che l’Istituto procederà ad assoggettare la stessa DSU
alle verifiche di cui all’art. 21. La richiesta dovrà essere corredata dai seguenti
documenti: mandato al CAF sottoscritto dal dichiarante, copia di un valido
documento di identità del dichiarante, dichiarazione sottoscritta dal dichiarante
di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.
3. La richiesta di oscuramento può essere formulata dal CAF anche su istanza di un
soggetto terzo che agisca in nome e per conto del dichiarante. In tal caso, la
richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti: delega specifica
sottoscritta dal dichiarante in favore del terzo a richiedere al CAF di formulare
istanza di oscuramento della DSU, copia di un valido documento di identità del
dichiarante e del terzo, dichiarazione sottoscritta dal dichiarante di non aver
utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.
4. Il mandato e la delega di cui ai precedenti commi devono avere ad oggetto la
sola richiesta di oscuramento e riportare data concomitante o successiva al
rilascio dell’attestazione.
5. Nel caso di rilascio dell’attestazione non nota al dichiarante a seguito di errata
trasmissione di DSU da parte dell’operatore, il CAF può richiedere, in nome
proprio e comunque entro il trimestre di riferimento della DSU, l’oscuramento
della dichiarazione presentando apposita attestazione recante l’erronea
trasmissione della DSU e la mancata consegna al dichiarante della relativa
attestazione.
L’Istituto procederà ad evadere tale richiesta di oscuramento previa
comunicazione al dichiarante e segnalazione al Garante per la protezione dei dati
personali.
6. Qualora sia accertato, anche alla luce delle risultanze della Banca dati prestazioni
sociali agevolate, che il dichiarante abbia ottenuto una prestazione sociale
agevolata, l’Istituto rigetta la richiesta di oscuramento, mentre, nel caso in cui la
medesima richiesta sia già stata accolta, revoca il provvedimento di
accoglimento. In tale ultima ipotesi, la DSU oscurata è resa nuovamente visibile.
Art. 9
Comunicazioni all’utente
1. Al momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che,
al fine della determinazione dell’ISEE, i dati acquisiti saranno trasmessi al
Sistema informativo ISEE dell'INPS in osservanza delle disposizioni normative in
materia e della presente Convenzione.
2. In particolare, il CAF si impegna ad informare i soggetti di cui all’art. 2, comma
1 lett. a), riguardo la validità della DSU prevista dalla vigente normativa nonché
la possibilità che la attestazione sia utilizzata da ciascun componente il nucleo
familiare.
3. Il CAF si impegna, altresì, a informare i soggetti di cui all’art. 2, comma 1 lett.
a), che copia della DSU è disponibile, per eventuali controlli, presso il proprio
ufficio; le informazioni in essa contenute sono trasmesse entro quattro giorni
lavorativi al sistema informativo dell’ISEE presso l’INPS e, sulla base delle
informazioni contenute nella DSU e di altre informazioni rilevate presso l’INPS e
l’Agenzia delle Entrate, verrà rilasciata entro dieci giorni lavorativi un’attestazione
contenente il calcolo dell’ISEE e le informazioni usate per ottenerlo.
4. I CAF, a seguito di apposita comunicazione da parte dell’INPS, provvedono a dare
notizia ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1 lett. a), di dichiarazioni respinte dallo
stesso Istituto, secondo quanto previsto dall’art. 18.
Art. 10
Conservazione della documentazione
1. Il CAF stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una,
datata e sottoscritta dal dichiarante (anche attraverso apposizione firma digitale),
è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo di due anni dalla
data di trasmissione della dichiarazione.
In alternativa, allo scopo di evitare l’onere di conservazione del modello cartaceo
e della documentazione presentata a supporto da parte del cittadino, il CAF, dopo
aver stampato ciascun modulo di dichiarazione in unica copia, provvista di data,
la consegna per ricevuta al dichiarante - che la sottoscrive in presenza
dell’operatore del CAF - oppure al soggetto delegato dal dichiarante.
2. Il CAF dopo aver inviato telematicamente all’Istituto la DSU, svolge l’attività di
cui al presente articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito
descritte:
- creazione di una copia del modello su un documento informatico, riportando i dati
del modello vigente; il documento informatico è creato secondo le specifiche
tecniche del tracciato record utilizzato per la trasmissione telematica all’Ente e
contiene una oppure più di una dichiarazione, ovvero creazione, a partire dai dati
trasmessi all’Istituto, di un file in formato statico non modificabile, contenente i
dati di ogni singolo modello che viene firmato digitalmente e marcato
temporalmente dal CAF quindi conservato come previsto dal comma precedente;
- conservazione informatica del citato documento, con apposizione della firma
digitale del responsabile della conservazione e della marca temporale al fine di
garantirne l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità e la certezza della data.
Il CAF deve altresì, conservare ai sensi dell’art. 9, comma 6 del D.P.C.M. n.
159/2013, la documentazione e certificazione attestante la variazione della
condizione lavorativa, nonché le componenti reddituali aggiornate, indispensabili
ai fini del calcolo dell’ISEE corrente. La documentazione è conservata in forma
cartacea oppure su supporto informatico, ossia come file informatico nel formato
originale.
Art. 11
Conservazione e gestione dei mandati e delle deleghe e dei documenti di
riconoscimento
1. Per tutti gli accessi alle banche dati dell’Istituto effettuati ai sensi di quanto
previsto dalla presente Convenzione, il CAF conserverà copia dei mandati e delle
deleghe e i documenti di riconoscimento acquisiti nello svolgimento delle relative
attività per 2 anni. Per le necessarie verifiche dell’INPS o altra Autorità circa il
regolare trattamento dei dati, il CAF si impegna a trasmettere tale
documentazione entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta formalizzata da INPS.
Art.12
Avvalimento
1. Il CAF può avvalersi, sotto il suo diretto controllo e assumendone la relativa
responsabilità, anche nel rispetto dei profili di cui al successivo art. 14, dei servizi
dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, ed 1-bis, del decreto ministeriale 31
maggio 1999, n. 164.
2. Nel caso in cui si avvalga dei citati soggetti, la Parte privata della presente
Convenzione trasmette all’INPS, entro il 30 giugno di ciascun anno, a mezzo
posta elettronica certificata (PEC), apposita comunicazione telematica che
contenga la ragione sociale e il nome del rappresentante legale dei soggetti di cui
all’art. 11 comma 1, nonché i dati anagrafici, compreso il codice fiscale e la partita
IVA, dei soggetti di cui all’art. 11, comma 1-bis. Detta comunicazione precede
l'inizio dello svolgimento del servizio in regime di avvalimento.
3. L'attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del CAF,
anche ai fini delle verifiche.
4. In caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale,
l'INPS intrattiene rapporti con il solo CAF.
Art.13
Soggetti autorizzati all’accesso
1. Per le attività oggetto della Convenzione, sono autorizzati ad accedere alla
procedura soltanto i soggetti ai quali il CAF ha attribuito uno specifico profilo di
abilitazione, in funzione dell’incarico svolto, nel perseguimento delle finalità di cui
al precedente art. 1. Gli stessi, individuati dall’Amministratore locale, anche nel
rispetto di quanto previsto al successivo art. 14, sono istruiti circa le specifiche
funzionalità della procedura, nonché informati delle attività di tracciamento e di
controllo delle operazioni di accesso poste in essere dall’Istituto e dal CAF stesso.
Art. 14
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si vincolano alla scrupolosa
osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d. lgs. n.
101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza
dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei
terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, assicurano che i dati personali
vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative
vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla
presente Convenzione.
3. Le Parti si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, assicurando
che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente secondo
quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del Regolamento UE. Cureranno altresì che i dati
stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti,
al di fuori dei casi previsti dalla legge.
4. Le Parti garantiscono che l’accesso alle informazioni sarà consentito
esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE o quali “Persone autorizzate”
a norma dell’art. 4, n. 10, del Regolamento UE e dell’art. 2-quaterdecies del
Codice.
5. Ciascuna delle Parti provvederà, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del
proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli
addetti al trattamento che, espressamente designati, operando sotto l’autorità
dei rispettivi Titolari, avranno accesso ai dati.
6. Le Parti si impegnano ad informare l’utenza in merito allo scambio di informazioni
oggetto della presente Convenzione ai fini dell’esercizio dei diritti loro spettanti
ai sensi del Regolamento UE. Inoltre il CAF rende ai dichiaranti l’informativa ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE e, in particolare, nel ricevere la
dichiarazione, rende noto agli interessati che i dati, nel rispetto della normativa
europea e nazionale sulla protezione dei dati, vengono acquisiti e trasmessi
all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente e
dalla presente Convenzione.
7. Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente all’altra eventuali incidenti
informatici sulla sicurezza e le violazioni di dati eventualmente occorsi nell’ambito
dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati
personali, in modo che, nei termini prescritti, possa essere effettuata la dovuta
segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali.
8. Le Parti sono consapevoli dei controlli previsti per verificare il rispetto dei vincoli
di utilizzo dei servizi e, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative
preposte alla sicurezza, offrono la propria reciproca collaborazione
nell’espletamento delle eventuali attività di verifica.
9. Attesa la rilevanza dell’interesse pubblico alla protezione dei dati personali,
l'inadempimento di ciascuna obbligazione contenuta nel presente articolo
comporta la risoluzione ipso iure della presente Convenzione, salvo il risarcimento
del danno.
10.La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - così come
attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei
dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il
Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
Art. 15
Misure di sicurezza
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, pure appartenenti alle particolari
categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, osservando le misure di
sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e
nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata
sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita,
dalla distruzione o dal danno accidentali.
Le Parti si impegnano, a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza
e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla
protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle
informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative
adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita,
la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE,
garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed
organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la
correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità
di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE.
2. I soggetti di cui all’art. 13 procedono al trattamento dei dati personali in
osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto dei
principi di responsabilizzazione del titolare del trattamento, limitazione della
finalità, minimizzazione dei dati, esattezza e limitazione della conservazione delle
informazioni acquisite, così come sanciti dall’art. 5 del Regolamento UE.
3. Il CAF attua al proprio interno le regole di sicurezza di seguito riportate:
a. adotta procedure di registrazione che prevedono il riconoscimento diretto e
l’identificazione certa dell’utente;
b. adotta le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione:
le credenziali di autenticazione:
- identificano in modo univoco una persona fisica;
- sono emesse e distribuite agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita
procedura operativa;
- sono costituite da un certificato digitale, o un token One-Time Password
(OTP), o una coppia username/password, o credenziali che garantiscano
analoghe condizioni di robustezza;
nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, sono
previste politiche di gestione della password che definiscano almeno i seguenti
criteri:
- scadenza della password (non oltre 90 giorni);
- blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione;
- verifica della robustezza della password (minima lunghezza 8 caratteri; regole
di complessità nella composizione della password; esclusione di nome,
cognome e codice fiscale);
la procedura di autenticazione dell’utente è protetta dal rischio di intercettazione
delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza almeno equivalente a
quella offerta dal protocollo SSL (SSL con RSA a 1024 bit).
4. Il CAF comunica all’Istituto ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio
ambito tecnologico che comporti l’impossibilità di garantire l’applicazione delle
regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.
5. Il CAF non duplica, neanche con sistemi automatici, i dati resi disponibili e non li
utilizza per la creazione di autonome banche dati.
6. Il CAF assicura il rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot)
che consentono di consultare in forma massiva i dati e di replicare i dati resi
disponibili in autonome banche dati.
7. Al fine della corretta gestione degli accessi, il CAF individua:
un supervisore locale quale responsabile del controllo sull’utilizzo della
procedura;
uno o più amministratori locali preposti alla gestione operativa delle utenze e alla
formazione dei soggetti autorizzati all’accesso.
Art. 16
Tracciamento degli accessi e controllo
1. Il CAF comunica ai soggetti di cui al precedente art. 13 che l’Istituto e il CAF
stesso procedono al tracciamento dell’accesso ai dati tramite registrazioni che
consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.
2. L’INPS effettua controlli automatizzati per l’individuazione di eventuali anomalie
nelle attività di accesso ai dati da parte degli utenti autorizzati. In caso di
anomalie, richiederà al CAF chiarimenti in ordine al comportamento posto in
essere, nonché la documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.
Il mancato invio di quanto richiesto ovvero l’inoltro di documentazione non
esaustiva comporterà l’immediata disabilitazione dell’utenza. Nel caso in cui si
riscontrino elementi tali da integrare una eventuale ipotesi di reato, l’INPS
procederà con la segnalazione all’Autorità competente e, nelle ipotesi previste
dalla normativa in materia, al Garante per la protezione dei dati personali, ferma
restando ogni eventuale azione civile a tutela dell’Istituto.
3. Nel caso in cui l’irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza,
contestualmente all’invio della richiesta di documentazione giustificativa, si
procederà anche alla sospensione in via preventiva dell’utenza interessata.
Art. 17
Polizza assicurativa
1. Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura
per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e
inadempienze commessi dai propri operatori nello svolgimento delle attività
inerenti alle pratiche oggetto della presente Convenzione.
2. La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non
inferiore a quanto previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.
164.
Art. 18
DSU non attestabili
1. L’Istituto respinge la DSU e non procede al calcolo dell’indicatore, nelle ipotesi,
purché note al momento della trasmissione della dichiarazione ed eventualmente
prima del rilascio dell’attestazione, di decesso del dichiarante e/o di altro
componente il nucleo familiare, avvenuto in data antecedente alla data di
sottoscrizione della DSU.
2. Nel caso di dichiarazioni presentate da soggetto deceduto in cui l’evento del
decesso del dichiarante sia noto all’Istituto successivamente al rilascio
dell’attestazione, la DSU è sottoposta alle verifiche di cui all’art. 21.
Art. 19
Compensi
1. Il presente articolo stabilisce la misura del compenso, IVA esclusa, che l’INPS
riconosce ai CAF per lo svolgimento dell’attività prevista nella presente
Convenzione, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Tali
importi sono dovuti per ciascuna DSU presentata.
ATTESTAZIONE ISEE in base alla Costo del Servizio (IVA esclusa)
composizione del nucleo familiare
PRIMA FASCIA da 1 a 2 soggetti € 10,81
SECONDA FASCIA da 3 a 5 soggetti € 14,33
TERZA FASCIA oltre 5 soggetti € 17,35
2. L’attività svolta dai CAF sarà remunerata con le risorse stanziate sullo specifico
capitolo del bilancio dell’INPS a cui affluiscono altresì le risorse aggiuntive
previste dall’art. 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un
ammontare pari ad euro 20.000.000 il cui utilizzo è subordinato all’effettivo
trasferimento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’INPS si impegna
inoltre ad accertare ulteriori risorse nel rispetto della normativa vigente.
3. L’Istituto procederà ad effettuare il monitoraggio mensile delle DSU e a
condividerne il risultato con la Consulta dei CAF nell’ambito di un apposito tavolo
tecnico. Il volume delle DSU che sarà oggetto di condivisione potrà discostarsi
dal numero delle DSU che sarà oggetto di fatturazione in presenza di dichiarazioni
che alla chiusura del trimestre risultino “non compensabili”.
4. Al raggiungimento dei limiti di spesa annua si applica l’art. 26, comma 5 della
presente Convenzione.
5. Non è dovuto il compenso per le dichiarazioni con le seguenti caratteristiche:
- Dichiarazione non attestabile nelle ipotesi previste dal precedente art. 18, comma
1, della presente Convenzione;
- Dichiarazione presentata da dichiarante deceduto in data antecedente a quella di
sottoscrizione della dichiarazione, nella ipotesi di cui al precedente art. 18,
comma 2;
- Dichiarazione priva di firma o recante firma apocrifa;
- Dichiarazione con richiesta di corrispettivi all’utenza;
- Dichiarazione, presentata, dopo quella già registrata (dalla seconda), anche
presso CAF diversi, in date diverse, da parte dello stesso dichiarante o altro
componente il nucleo familiare, con componenti, rilevanti ai fini del calcolo degli
indicatori ISEE, inalterate;
- Dichiarazioni presentate, dopo quella già registrata (dalla seconda), anche presso
CAF diversi, nella stessa data, da parte dello stesso dichiarante o altro
componente il nucleo familiare, anche con variazione delle componenti rilevanti
ai fini del calcolo degli indicatori ISEE.
6. Per componenti rilevanti si intendono: la numerosità del nucleo familiare, la
tipologia di ISEE, l’indicatore della situazione reddituale, l’indicatore della
situazione patrimoniale, la somma dei patrimoni mobiliari e/o immobiliari.
7. I CAF si impegnano a non chiedere corrispettivi all’utenza per lo svolgimento del
servizio di cui all’art. 2.
Art. 20
Liquidazione e pagamento dei compensi
1. Il CAF emette trimestralmente fatture pari al 95% dei dati trasmessi e riscontrati
dall’INPS, consultando all’uopo i dati riepilogativi messi a disposizione dall’INPS
sul proprio sito Internet entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del trimestre.
Agli effetti dell'applicazione dei compensi di cui all'art. 19 e ad ogni altro effetto, vale
la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell’INPS.
2. I CAF sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato elettronico,
attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche di cui
al Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
In particolare, la fattura elettronica deve riportare il codice univoco: UF5HHG. Dovrà
poi essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dall’Istituto sul sito
istituzionale: > Avvisi, bandi e fatturazione > Fatturazione elettronica.
La fattura, ai sensi del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio
2015, dovrà riportare l’annotazione “S” -“scissione dei pagamenti” sulla medesima.
Pertanto, l’Istituto verserà direttamente all’erario, con le modalità e nei termini
indicati nel predetto decreto, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata in
fattura.
Questi adempimenti sono necessari per la correttezza formale della fattura
medesima e l’effettivo ricevimento della stessa.
Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall’Istituto ai CAF, in modo da
garantire il corretto inoltro della fattura.
Pertanto, l’Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma
elettronica per il tramite del Sistema di interscambio, né procederà ad alcun
pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
3. Entro 15 gg. dal ricevimento della fattura all’Istituto, la Direzione centrale
Inclusione Sociale e Invalidità Civile può restituire la fattura allo SDI per i
seguenti motivi:
1. mancata corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e quelli pubblicati sul
sito Internet;
2. mancata oppure errata indicazione delle fasce dei compensi, del trimestre e
dell’anno di riferimento;
3. mancata oppure errata indicazione della posizione finanziaria (capitolo di spesa
della Direzione centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile).
4. Nell’ipotesi di decorrenza del termine di 15 giorni dal ricevimento, senza che si
sia provveduto a respingere la fattura, qualsiasi sua variazione è effettuata con
nota di credito, ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972. La predetta nota dovrà essere trasmessa unitamente alla fattura
riportante i dati corretti, secondo le citate modalità.
5. I costi del servizio di cui al precedente articolo 19 saranno erogati nella misura
del 95% dei dati riepilogativi entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della
relativa fattura da parte dell’Istituto.
6. Il pagamento del saldo del compenso avviene successivamente all'espletamento
delle verifiche di cui all'art. 21: in particolare, il CAF riceve il pagamento, previa
emissione di apposita fattura, a seguito della pubblicazione degli esiti delle
verifiche sul sito Internet dell'Istituto.
7. Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori
elementi:
1. avvenuta sottoscrizione della Convenzione;
2. verifica del DURC del CAF, in corso di validità, secondo le modalità definite dalla
normativa vigente;
3. indicazione del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle
prestazioni di cui alla presente Convenzione.
Art. 21
Verifiche e penali
1. Le Parti stabiliscono che l’INPS sottopone a controllo automatico la totalità delle
dichiarazioni trasmesse dal CAF.
2. Nel caso in cui dalle verifiche di cui al comma precedente emerga l'esistenza di
casi di cui agli articoli 18, comma 1, e 19, comma 5, alinea 5) e 6), della presente
Convenzione, le Parti stabiliscono di non riconoscere al CAF alcun compenso alle
dichiarazioni identificate dall’INPS come “non fatturabili” escluse dal sotto riportato
sistema sanzionatorio.
3. Nel caso in cui dalle verifiche di cui al primo comma emerga l'esistenza di casi di
ritardi nella trasmissione delle dichiarazioni da parte del CAF di cui all’articolo 5,
nonché di dichiarazioni presentate da soggetto deceduto laddove l’evento del
decesso sia noto all’Istituto successivamente al rilascio dell’attestazione di cui
all’articolo 18, comma 2, le Parti stabiliscono di applicare per ciascuna
dichiarazione trasmessa il seguente sistema di penali graduate e commisurate alla
gravità dell’inadempimento:
1. Controllo automatico: Ritardo nella trasmissione delle DSU al sistema informativo
dell’ISEE dell'Istituto.
Per ogni dichiarazione trasmessa oltre il termine di quattro giorni lavorativi viene
applicata la penale commisurata al ritardo:
da 5 a 30 giorni € 5,00
da 31 a 180 giorni € 15,00
oltre i 180 giorni € 45,00
2. Controllo automatico: dichiarazioni presentate da soggetto che risulti deceduto, nella
eventualità in cui l’evento del decesso sia noto all’Istituto successivamente al rilascio
dell’attestazione ai sensi dell’art. 18, comma 2.
Per tutte le dichiarazioni presentate da soggetto deceduto, la penale è pari ad euro
171,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore.
4. Ad integrazione dei controlli automatici le Parti stabiliscono che l'INPS sottopone
periodicamente a verifica un campione manuale nella misura dell’1,00% delle
dichiarazioni trasmesse dal CAF medesimo. Le Parti stabiliscono di applicare per
ciascuna dichiarazione irregolare trasmessa il seguente sistema di penali graduate
e commisurate alla gravità dell’inadempimento.
1. Controllo Manuale: difformità tra i dati trasmessi al sistema informativo dell’ISEE
dell'Istituto e quelli contenuti nel modulo di dichiarazione.
Per le difformità tra i dati trasmessi al sistema informativo dell’ISEE dell'Istituto e quelli
contenuti nelle dichiarazioni le sanzioni applicate vengono graduate come di seguito
indicato:
nel caso di difformità che non incidono sul valore finale ISEE € 5,00
nel caso di difformità che incidono sul valore finale ISEE € 15,00
2. Controllo Manuale: dichiarazione priva di sottoscrizione; dichiarazione a firma di
soggetto diverso dal dichiarante, al di fuori dei casi previsti nella sezione “Dichiarazione
resa nell’interesse o in nome e per conto di altri” dei moduli di DSU pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale; dichiarazione recante firma sulla quale sia stata resa la formale
denuncia da parte del cittadino che la disconosce davanti alle competenti autorità,
compreso l’INPS; richiesta di corrispettivi all’utenza da parte del CAF; mancata o
parziale produzione, da parte del CAF, di documentazione richiesta dall’INPS in base a
quanto previsto dagli artt. 10 e 11; mancata tempestiva comunicazione all’Istituto da
parte del CAF della decadenza dall’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di
assistenza fiscale da parte della competente Autorità.
5. Si applica il seguente sistema di penali articolato in fasce progressive che tiene
conto, per ciascun CAF, della percentuale di irregolarità riscontrata sul volume
delle DSU campionate:
irregolarità fino all’1%, la penale è pari ad euro 57,00;
irregolarità superiore all’1% e fino al 3%, la penale è pari ad euro 114,00;
irregolarità superiore al 3% e fino al 5%, la penale è pari ad euro 171,00;
irregolarità superiore al 5% la penale è pari ad euro 299,00.
La penale si applica per ciascuna DSU risultata irregolare.
6. Per tenere conto dell’andamento della qualità del servizio reso dal CAF nell’anno
precedente, se nell’anno corrente l’irregolarità supera la percentuale del 10% e
non oltre il 20%, la penale pari a 299 euro non si applica laddove nell’anno
precedente a quello oggetto di controllo, l’irregolarità del CAF sia superiore al 10%.
In tal caso, l’importo della penale massima di 299 euro per DSU è raddoppiato.
Se nell’anno corrente l’irregolarità supera la percentuale del 20%, la penale pari a
299 euro non si applica laddove nell’anno precedente a quello oggetto di controllo,
l’irregolarità del CAF sia superiore al 10%. In tal caso, l’importo della penale
massima di 299 euro per DSU è triplicato.
Le penali pari a 299 euro raddoppiate e triplicate non si applicano unicamente ai CAF
per i quali non vi sono annualità precedenti che possono essere oggetto di verifica.
7. Nel caso di mancata o parziale conservazione, da parte del CAF, del mandato e/o
della delega di cui all’art. 11, l’Istituto può effettuare formale segnalazione al
Garante per la protezione dei dati personali.
8. In presenza di una pluralità di inadempimenti attinenti alla medesima DSU
trasmessa dal CAF si applica la sanzione prevista per l’inadempimento più grave.
Art. 22
Procedimento di verifica delle dichiarazioni e di applicazione del sistema di
penali
1. Le verifiche sulle fattispecie di inadempimento di cui all’articolo precedente sono
effettuate dalle Strutture dell'INPS territorialmente competenti secondo
modalità e tempi definiti dall’Istituto e comunicati da quest’ultimo ai CAF
mediante i canali ritenuti più idonei.
2. Le Direzioni regionali sono tenute a monitorare e coordinare le attività di
competenza delle Strutture territoriali di riferimento, nonché a validare gli esiti
dell’attività istruttoria svolta dalle predette Strutture mentre la Direzione
generale dell'INPS attende alla funzione di indirizzo e di coordinamento strategico
dell'intero procedimento.
A conclusione del procedimento, la Direzione generale determina l’importo
complessivo delle penali e procede alla riscossione delle somme dovute, a tale
titolo, mediante compensazione in sede di pagamento del saldo di cui all'art. 20.
3. Qualora l’importo delle penali sia superiore al saldo, l’Istituto, per l’eccedenza,
procede con apposita richiesta di recupero delle somme dovute a titolo di penale.
4. A seguito dell'adempimento della penale, l’INPS emette apposita ricevuta, con
contrassegno telematico di euro 2 (due/00) in caso di superamento dell’importo
di euro 77,47 (settantasette/47).
Art. 23
Ulteriori verifiche
1. Al di fuori delle verifiche previste dall’articolo precedente, l’INPS si riserva di
effettuare, su segnalazione delle Autorità competenti, ogni opportuno controllo
in attuazione della presente Convenzione.
2. L’INPS si riserva, altresì, di effettuare ogni opportuna verifica circa la gestione
delle DSU da parte dei CAF.
Art. 24
Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell'INPS
1. Salva l'applicazione del sistema di penali di cui all’articolo 21, l’INPS si riserva la
facoltà di procedere al recesso unilaterale dalla presente Convenzione, qualora le
dichiarazioni acquisite ed inviate dal CAF non siano conformi alla normativa e/o
alle disposizioni della Convenzione per una percentuale pari o superiore al 5%
delle dichiarazioni sottoposte a verifiche da parte dell'INPS, anche diverse dalle
verifiche di cui all'art. 21, ovvero da parte di qualunque altra Autorità.
2. L'INPS si riserva, altresì, la facoltà di recedere dalla Convenzione stipulata con il
CAF qualora si rilevi un ritardo ingiustificato, sistematico e reiterato nella
trasmissione di dati rispetto al termine previsto dalla legge (oltre quattro giorni
lavorativi dalla data di acquisizione della DSU).
3. L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla
presente Convenzione per casi di inadempienza grave del CAF, accertata anche
nell’ambito delle verifiche previste dall’art. 23.
4. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi tre commi,
l'INPS comunica al CAF la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.
5. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il CAF ha facoltà
di comunicare alla Direzione generale dell'INPS le proprie osservazioni scritte,
eventualmente corredate da documenti.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del
termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell'INPS comunica al
CAF il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi dei
primi tre commi e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali
osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di
esse.
7. Il recesso di cui ai primi tre commi ha effetto a decorrere dal giorno successivo
alla ricezione, da parte del CAF, della relativa comunicazione.
8. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC
(Posta Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
9. Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività
oggetto dei rapporti di Convenzione tra l'INPS e i CAF, nei casi di cui ai primi tre
commi l'Istituto ha facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il CAF
interessato, anche ad oggetto diverso rispetto a quello della presente
Convenzione.
10.L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dalla presente
Convenzione nei casi in cui, in base all’art. 35 del Decreto Legislativo n. 175 del
21 novembre 2014, vengano meno i requisiti previsti per essere considerati
soggetti abilitati all’assistenza fiscale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 241/1997
e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 25
Addendum
1. L’INPS e la Consulta dei CAF, nel rispetto di quanto previsto dal provvedimento
congiunto, si impegnano a definire, mediante apposito Addendum da
sottoscrivere entro sei mesi dall’adozione del presente schema di Convenzione,
le modalità di svolgimento del servizio ISEE precompilato.
2. Nell’Addendum saranno altresì valutati gli esiti dei primi dati che riguardano i
controlli sulle omissioni e difformità dei dati reddituali e patrimoniali.
Art. 26
Durata, adeguamento e risoluzione
1. La Convenzione ha validità dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
2. Le modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente
Convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le
disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano
immediatamente il contenuto della presente Convenzione al rinnovato quadro
normativo.
3. In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli
equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative anche sopravvenute
impongano all'INPS risparmi di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti
con i CAF, l’Istituto, valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e
unilateralmente gli importi dei compensi di cui all'art. 19 agli effetti di dette
disposizioni e ne dà immediata comunicazione ai CAF.
4. La presente Convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del
quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il
perseguimento del pubblico interesse. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna
Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta
indirizzata all'altra.
5. Al raggiungimento dei limiti annui delle risorse, entro i cinque giorni lavorativi
successivi, l’INPS comunica al CAF la risoluzione della Convenzione.
6. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC
(Posta Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Art. 27
Registrazione
1. Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1,
lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131.
Art. 28
Spese ed oneri
1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto, sono a carico
del CAF.
Art. 29
Foro
1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla
presente Convenzione o che fosse comunque connessa ad essa, sarà attribuita in
via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.
Art. 30
Rinvio alla normativa vigente
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la
normativa vigente.
PER L’INPS PER IL CAF
………………………….. …..…………………..
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile il CAF dichiara di avere
preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli
della Convenzione: Art. 1 (Oggetto della Convenzione), Art. 2, (Contenuto del servizio),
Art. 5 (Termini per la trasmissione), Art. 6 (Accesso alla lista dichiarazioni), Art. 8
(Gestione delle DSU anomale), Art. 9 (Comunicazioni all’utente) Art. 10 (Conservazione
della documentazione), Art. 11 (Conservazione e gestione dei mandati e delle deleghe
e dei documenti di riconoscimento), Art.12 (Avvalimento), Art. 17 (Polizza assicurativa),
Art. 18 (DSU non attestabili), Art. 19 (Compensi), Art. 20 (Liquidazione e pagamento
dei compensi), Art. 21 (Verifiche e penali), Art. 22 (Procedimento di verifica delle
dichiarazioni e di applicazione del sistema di penali), Art. 23 (Ulteriori verifiche), Art.24
(Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell’INPS), Art. 25
(Addendum), Art. 26 (Durata, adeguamento e risoluzione), Art. 27 (Registrazione), Art.
28 (Spese ed oneri), Art. 29 (Foro).
IL RAPPRESENTANTE DEL CAF
………………………
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