Articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Scadenza del termine per la concessione del codice di autorizzazione della misura
Articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Scadenza del termine per la concessione del codice di autorizzazione della misura
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 20-06-2022
Messaggio n. 2478
OGGETTO: Articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Esonero dal
versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non
richiedono trattamenti di integrazione salariale. Scadenza del
termine per la concessione del codice di autorizzazione della misura
L’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-
2023”, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro
che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge. Con la
circolare n. 30/2021 sono state fornite le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti
previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Con il successivo messaggio n. 197/2022, emanato in seguito alla pervenuta autorizzazione
della Commissione europea (Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021) sono state
fornite le indicazioni operative per la richiesta dell’esonero e per la corretta esposizione del
beneficio nelle denunce contributive.
Nel rinviare alla richiamata circolare n. 30/2021 e al messaggio n. 197/2022 per l’esatta
delimitazione dell’ambito di applicazione della misura, si rappresenta che in data 30 giugno
2022 cesserà di avere effetti il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», cui è subordinata la misura in
trattazione.
Considerato il suddetto termine finale di operatività del richiamato Quadro Temporaneo, si
rappresenta che eventuali richieste, volte all’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” -
avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio
art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020” - dovranno
essere inoltrate in tempo utile all’INPS.
Le Strutture territoriali competenti non potranno adottare provvedimenti concessori del
suddetto codice di autorizzazione in data successiva al 30 giugno 2022.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 2478/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.