Articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020. Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Istruzioni per le prestazioni a sostegno del reddito. Istruzioni contabili
Articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020. Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Istruzioni per le prestazioni a sostegno del reddito. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 17-06-2020
Messaggio n. 2479
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020. Sospensioni dei
pignoramenti dell’Agente della riscossione su somme dovute a titolo
di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Istruzioni
per le prestazioni a sostegno del reddito. Istruzioni contabili
1. Premessa
Tra le misure urgenti di sostegno all’economia adottate per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio),
ha previsto all’articolo 152 la sospensione, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in
vigore del decreto stesso, vale a dire il 19 maggio 2020, e il 31 agosto 2020, degli obblighi
di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data
dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio,
salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di
pensione, o di assegni di quiescenza.
La norma dispone che le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo
periodo non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità, e il terzo pignorato le rende fruibili al
debitore esecutato.
Il beneficio della sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati a questo Istituto entro
la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto stesso fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice
dell’esecuzione.
Restano, invece, fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del
decreto medesimo, e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme
accreditate, anteriormente alla stessa data, all’Agente della riscossione e ai soggetti iscritti
all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. Ambito di applicazione
Sono interessati dal beneficio della sospensione esclusivamente i pignoramenti presso terzi ad
istanza dei soggetti di cui all’elenco allegato (Allegato n. 1).
Dato il tenore della norma, il beneficio riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito che
l’Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di
lavoro. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano, dunque, nell’ambito di
applicazione della disposizione in esame le seguenti indennità:
NASpI
DISCOLL
Disoccupazione Agricola
Anticipazione NASpI
TFR del Fondo di Garanzia.
Integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di
solidarietà)
Malattia e maternità.
3. Gestione dei pignoramenti nel periodo di sospensione e dichiarazioni del
terzo
Durante il periodo interessato dalla sospensione di cui al citato articolo 152, le Strutture
territoriali non devono procedere ad effettuare nuove trattenute o predisporre versamenti in
favore dei creditori pignoratizi indicati nel paragrafo 2, posticipando tutte le relative attività
allo scadere del trimestre, salvo modifiche in sede di conversione del decreto-legge in
comento.
Eventuali accantonamenti che fossero stati effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere
resi nuovamente disponibili in favore dei soggetti pignorati tramite l’opzione “Restituzione
Totale” presente in procedura Gestione Pagamenti a terzi.
Qualora, durante il periodo di sospensione, intervengano ordinanze di assegnazione, le
Strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i versamenti riferiti agli accantonamenti
effettuati antecedentemente all’obbligo di sospensione.
Al termine del periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti
sospesi, secondo i limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sulle mensilità ancora in corso di
pagamento, ove presenti.
4. Istruzioni contabili
La sospensione dei pignoramenti di cui all’articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020, come
illustrato nei paragrafi precedenti, determina, tra l’altro, la restituzione ai debitori delle somme
già trattenute sulle prestazioni a sostegno del reddito, tramite la procedura “Gestione
Pagamenti a terzi”, che disporrà l’erogazione di quanto dovuto tramite la procedura accentrata
dei pagamenti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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