Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2503/2020
Presentazione delle domande per il trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate
Riferimento normativo
Presentazione delle domande per il trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 18-06-2020
Messaggio n. 2503
OGGETTO: Presentazione delle domande per il trattamento di cassa integrazione
in deroga per aziende plurilocalizzate
Con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020 è stata illustrata la gestione delle misure a sostegno
del reddito previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga
per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome in ipotesi di sospensione o
riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Successivamente, con il messaggio n. 2328 del 4 giugno 2020 sono state fornite indicazioni
relative al flusso di gestione semplificato per la presentazione di domande per il trattamento di
cassa integrazione in deroga per le aziende con numero elevato di unità produttive.
Al riguardo, con il presente messaggio si fa presente che, per la presentazione delle domande
per il trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate, l’azienda
provvede a inviare la domanda di integrazione salariale con il sistema del ticket all’INPS
accedendo ai servizi per aziende e consulenti, utilizzando il link CIG e Fondi di Solidarietà –
CIG Straordinaria e Deroga, selezionando CIG Straordinaria e Deroga. Le suddette domande
dovranno essere trasmesse dalle aziende in relazione alle singole unità produttive censite
dall’INPS, anche qualora il decreto concessorio abbia autorizzato unità operative.
Si evidenzia che il flusso di gestione è stato così delineato al fine di consentire il monitoraggio
del rispetto del limite massimo del periodo di sospensione concedibile di cassa integrazione in
deroga pari a 9 o 13 settimane, il cui conteggio viene effettuato per singola unità produttiva
dell’azienda.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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