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Messaggio INPS 2505/2022

Messaggio n. 2397/2022. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Precisazioni

Pubblicato: 20/06/2022 In vigore dal: 20/06/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Messaggio n. 2397/2022. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Precisazioni

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 21-06-2022 Messaggio n. 2505 OGGETTO: Messaggio n. 2397/2022. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Precisazioni 1. Retribuzione nella quale riconoscere l’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti L’articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevede per i lavoratori dipendenti, in possesso di determinati requisiti, l’erogazione di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro che sia “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”; inoltre “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità […] è compensato attraverso la denuncia” UniEmens. Con il presente messaggio, che segue il messaggio n. 2397/2022, con cui l’Istituto ha fornito le prime indicazioni in materia, si precisa quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”, così come indicato nella predetta disposizione di legge. In particolare, si chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022. Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022. Stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi). Alla luce dei chiarimenti forniti, si riportano le istruzioni operative aggiornate. 2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum 2.1 Esposizione nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi: • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”; • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”; • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”; • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare. 2.2 Esposizione dei dati nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell’indennità ad essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente: • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022; • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07; • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35” avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”; • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare. 2.3 Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce “Posagri” del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare. Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato: nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell’anno 2022; nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell’anno 2022. 3. Istruzioni contabili Per tale aspetto, si rinvia al messaggio n. 2397/2022 e alla circolare di prossima pubblicazione. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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