Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”. Elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale. Indicazioni amministrative e procedurali
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”. Elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale. Indicazioni amministrative e procedurali
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 26-01-2026
Messaggio n. 251
OGGETTO: Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio
2026-2028”. Elevazione dei limiti temporali per la fruizione del
congedo parentale. Indicazioni amministrative e procedurali
DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE
1. Nuovo limite temporale di fruizione del congedo parentale
L’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio
2026), modifica gli articoli 32, 34 e 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di
seguito, TU), aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori
lavoratori dipendenti da 12 anni a 14 anni.
Pertanto, in caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi
quattrodici anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per
la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre.
In caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro
quattordici anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della
maggiore età.
La legge di Bilancio 2026 modifica esclusivamente le disposizioni normative relative ai genitori
lavoratori dipendenti.
Ne consegue che per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata il limite temporale di
fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi dodici anni di vita del figlio nel caso di
evento nascita e a dodici anni dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o di
affidamento preadottivo (cfr. l’art. 8, commi 4 e 7, della legge 22 maggio 2017, n. 81); per i
genitori autonomi il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al primo
anno di vita del figlio o a un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di
affidamento/collocamento.
Le suddette novità normative decorrono dal 1° gennaio 2026; pertanto, per i periodi di
congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 il limite temporale di fruizione applicabile
rimane di dodici anni.
Dal 1° gennaio 2026 i genitori lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto i
quattordici anni di vita (o nel caso in cui non siano trascorsi quattordici anni dall’ingresso in
famiglia) possono fruire del congedo parentale nei consueti limiti individuali e di coppia previsti
per legge (cfr. gli artt. 32, 34 e 36 del TU).
2. Procedura per la presentazione della domanda di congedo parentale
A seguito delle novità normative descritte nel precedente paragrafo, in data 8 gennaio 2026 è
stata aggiornata la procedura “Domande di maternità e paternità”, raggiungibile sul sito
internet dell’Istituto, che i genitori lavoratori dipendenti devono utilizzare per la presentazione
telematica delle domande di congedo parentale.
Da tale data, pertanto, i genitori lavoratori dipendenti possono presentare domanda di congedo
parentale secondo i nuovi limiti temporali in argomento.
Qualora tra il 1° gennaio 2026 e la data di aggiornamento della procedura di domanda non sia
stato possibile presentare preventiva domanda di indennità di congedo parentale all’INPS, si
potrà provvedere successivamente presentando domanda per periodi pregressi di congedo
parentale fruiti tra la data di entrata in vigore della norma e la data di aggiornamento della
procedura.
Ai fini istruttori, le Strutture territoriali dell’INPS devono quindi considerare, per la definizione
delle relative istanze, l’oggettiva impossibilità di presentazione preventiva della domanda da
parte degli interessati.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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