Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 251/2026

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”. Elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale. Indicazioni amministrative e procedurali

Pubblicato: 25/01/2026 In vigore dal: 25/01/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”. Elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale. Indicazioni amministrative e procedurali

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 26-01-2026 Messaggio n. 251 OGGETTO: Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”. Elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale. Indicazioni amministrative e procedurali DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE 1. Nuovo limite temporale di fruizione del congedo parentale L’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), modifica gli articoli 32, 34 e 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, TU), aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 anni a 14 anni. Pertanto, in caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi quattrodici anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre. In caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro quattordici anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età. La legge di Bilancio 2026 modifica esclusivamente le disposizioni normative relative ai genitori lavoratori dipendenti. Ne consegue che per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi dodici anni di vita del figlio nel caso di evento nascita e a dodici anni dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o di affidamento preadottivo (cfr. l’art. 8, commi 4 e 7, della legge 22 maggio 2017, n. 81); per i genitori autonomi il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento/collocamento. Le suddette novità normative decorrono dal 1° gennaio 2026; pertanto, per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 il limite temporale di fruizione applicabile rimane di dodici anni. Dal 1° gennaio 2026 i genitori lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto i quattordici anni di vita (o nel caso in cui non siano trascorsi quattordici anni dall’ingresso in famiglia) possono fruire del congedo parentale nei consueti limiti individuali e di coppia previsti per legge (cfr. gli artt. 32, 34 e 36 del TU). 2. Procedura per la presentazione della domanda di congedo parentale A seguito delle novità normative descritte nel precedente paragrafo, in data 8 gennaio 2026 è stata aggiornata la procedura “Domande di maternità e paternità”, raggiungibile sul sito internet dell’Istituto, che i genitori lavoratori dipendenti devono utilizzare per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale. Da tale data, pertanto, i genitori lavoratori dipendenti possono presentare domanda di congedo parentale secondo i nuovi limiti temporali in argomento. Qualora tra il 1° gennaio 2026 e la data di aggiornamento della procedura di domanda non sia stato possibile presentare preventiva domanda di indennità di congedo parentale all’INPS, si potrà provvedere successivamente presentando domanda per periodi pregressi di congedo parentale fruiti tra la data di entrata in vigore della norma e la data di aggiornamento della procedura. Ai fini istruttori, le Strutture territoriali dell’INPS devono quindi considerare, per la definizione delle relative istanze, l’oggettiva impossibilità di presentazione preventiva della domanda da parte degli interessati. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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