Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2537/2022
Precisazioni sulle modalità di invio del Modello “Rdc/Pdc – Com/AU”
Riferimento normativo
Precisazioni sulle modalità di invio del Modello “Rdc/Pdc – Com/AU”
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22-06-2022
Messaggio n. 2537
OGGETTO: Precisazioni sulle modalità di invio del Modello “Rdc/Pdc – Com/AU”
A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito
l’Assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AU), che consiste in un beneficio
economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun
anno e febbraio dell’anno successivo, in base all’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013,
n. 159.
L’articolo 7, comma 2, dello stesso decreto legislativo prevede la corresponsione d’ufficio di
tale assegno in favore dei nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26.
La circolare n. 53 del 28 aprile 2022, con la quale sono state illustrate le modalità di
percezione dell’AU per i nuclei beneficiari di Rdc, ha chiarito che il riconoscimento della quota
integrativa (di seguito, integrazione Rdc/AU) avviene mediante la presentazione del modello
“Rdc – Com/AU” nei casi in cui, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari
come risultanti dall’ISEE, le informazioni indispensabili al riconoscimento della predetta
integrazione Rdc/AU o delle relative maggiorazioni non sono in possesso dell’Istituto, né sono
desumibili dalle banche dati a disposizione.
Con il messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022, è stato comunicato il rilascio in procedura del
predetto modello “Rdc – Com/AU” e sono state fornite le indicazioni per la compilazione del
medesimo.
In particolare, al paragrafo 5 del citato messaggio è stato precisato che, in analogia con
quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.lgs n. 230/2021, il modello “Rdc – Com/AU”
produce i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di
riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con
decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.
A tale riguardo, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
considerato che la funzione del modello “Rdc – Com/AU” è esclusivamente l’acquisizione delle
informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU e non quello di domanda di
accesso al trattamento, essendo il diritto all’integrazione Rdc/AU già costituito in ragione del
presupposto normativo della percezione del Rdc da parte del nucleo familiare che soddisfi i
requisiti d’accesso all’AU, ai fini della sola integrazione Rdc/AU, non trova applicazione il
termine previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.lgs n. 230/2021.
Per tali ragioni, a parziale rettifica di quanto indicato al citato paragrafo 5 del messaggio n.
2261/2022, l’INPS procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di
integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di
marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del
modello “Rdc – Com/AU”, sul presupposto dell’esistenza di una domanda di Rdc in pagamento
nella medesima mensilità di marzo.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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