Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2552/2021

Ricongiunzioni in uscita dall’Inps alle Casse professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 45. Neutralizzazione dei ritardi imputabili alla Cassa professionale ai fini della determinazione degli interessi del 4,50% previsti dall’articolo 4 della citata legge

Pubblicato: 08/07/2021 In vigore dal: 08/07/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Ricongiunzioni in uscita dall’Inps alle Casse professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 45. Neutralizzazione dei ritardi imputabili alla Cassa professionale ai fini della determinazione degli interessi del 4,50% previsti dall’articolo 4 della citata legge

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 09-07-2021 Messaggio n. 2552 OGGETTO: Ricongiunzioni in uscita dall’Inps alle Casse professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 45. Neutralizzazione dei ritardi imputabili alla Cassa professionale ai fini della determinazione degli interessi del 4,50% previsti dall’articolo 4 della citata legge A seguito della domanda di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 marzo 1990,n. 45, è previsto un complesso iter procedimentale regolato dall’articolo 4 della medesima legge, che inizia con la richiesta, da parte della gestione presso la quale si intende accentrare la posizione assicurativa, alle gestioni di provenienza, di tutti gli elementi necessari o utili per la costituzione di un’unica posizione e per la determinazione dell'onere di riscatto; prosegue con la comunicazione all'interessato, da parte della gestione accentratrice, dell'ammontare dell'onere a suo carico e del prospetto delle possibili rateizzazioni. A tale ultimo fine si rammenta che "il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione". La gestione competente chiede, quindi, alle altre gestioni interessate il trasferimento dei contributi di loro pertinenza, maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50% ai sensi dell’articolo 4 della citata legge n. 45/1990. L’articolo 4 citato regolamenta, quindi, gli adempimenti cui sono tenute le parti in attuazione del negozio di ricongiunzione, facendo decorrere dalla data della domanda di ricongiunzione i seguenti effetti procedimentali: a. obbligo dell'Ente destinatario di richiedere, entro 60 giorni, agli Enti previdenziali interessati, detentori e gestori della contribuzione da ricongiungere, tutti “gli elementi necessari od utili” per la costituzione di un’unica posizione assicurativa; b. obbligo per le gestioni trasferenti di comunicare tali “elementi” entro 90 giorni dalla data della richiesta; c. obbligo, per la gestione accentrante, di comunicare al soggetto assicurato l'ammontare dell'importo contributivo a suo carico, per il pagamento in unica soluzione o in forma rateale, entro 180 giorni dalla data della domanda di ricongiunzione; d. versamento, da parte dell’interessato, dell’importo in unica soluzione o almeno della parte corrispondente alle prime tre rate entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente; e. avvenuto il pagamento di cui alla lettera precedente, l’Ente destinatario chiede alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione di propria pertinenza, maggiorati degli interessi di legge. Sebbene ai suddetti termini debba essere attribuita natura ordinatoria, l’ampliamento degli stessi non può essere di entità tale da vanificare il disposto normativo, soprattutto in considerazione del fatto che l’eccessivo protrarsi nel tempo degli adempimenti istruttori ha l’effetto di determinare effetti finanziari diffusamente negativi a carico dell’Ente trasferente. Ciò si verifica in quanto i contributi obbligatori e volontari da trasferire sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello di riferimento e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di effettivo trasferimento[1]. Tanto premesso, a seguito di una verifica sullo stato delle domande di ricongiunzione in uscita verso le Casse professionali, è emerso che, a fronte della comunicazione da parte dell’Istituto dei prospetti contributivi (modello “TRC 01/bis”), la richiesta di trasferimento delle somme da parte delle Casse professionali a seguito dell’accettazione dell’operazione di ricongiunzione non sempre è notificata entro i termini procedimentali di cui all’articolo 4 della legge n. 45/1990, con l’effetto di determinare rilevanti importi a titolo di interessi a carico dell’Istituto. Per tali motivi, le procedure di gestione delle domande di ricongiunzione in uscita verso le Casse professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990 sono state aggiornate con una nuova funzionalità che, nel calcolo degli interessi annui composti al tasso del 4,50% per il periodo successivo alla data della domanda di ricongiunzione, permette di neutralizzare i ritardi negli adempimenti istruttori imputabili alla Cassa professionale. Si evidenzia che tale neutralizzazione non incide sulla sfera patrimoniale dei soggetti interessati poiché gli interessi per il periodo successivo alla data della domanda di ricongiunzione non vanno a scomputo dell’onere, ma sono introitati dalla Cassa professionale[2]. Si richiama l’attenzione delle Strutture territoriali affinché tutti gli adempimenti a carico dell’Istituto, propedeutici alla corretta definizione delle domande in argomento, siano posti in essere con la dovuta tempestività. Si precisa, inoltre, che a seguito della chiusura definitiva delle istanze di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990, con il trasferimento dei contributi oggetto di ricongiunzione, è necessario che l’operatore di Sede annulli, nelle gestioni di provenienza, i periodi contributivi ricongiunti. A tale fine, per le istanze già definite, le Strutture territoriali avranno cura di verificare che tale annullamento sia stato eseguito e, in caso negativo, dovranno provvedervi con tempestività. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele [1] Gli importi corrispondenti ai contributi figurativi sono trasferiti senza alcuna maggiorazione per interessi. Le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento. [2] L’onere è infatti determinato con i parametri cristallizzati alla data della domanda di ricongiunzione, in base ai dati e alle informazioni contenute nel prospetto contributivo (modello TRC 01/bis). In tale prospetto i contributi (obbligatori, volontari, da riscatto) sono indicati maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50% fino alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione.

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