Ricongiunzioni in uscita dall’Inps alle Casse professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 45. Neutralizzazione dei ritardi imputabili alla Cassa professionale ai fini della determinazione degli interessi del 4,50% previsti dall’articolo 4 della citata legge
Ricongiunzioni in uscita dall’Inps alle Casse professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 45. Neutralizzazione dei ritardi imputabili alla Cassa professionale ai fini della determinazione degli interessi del 4,50% previsti dall’articolo 4 della citata legge
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 09-07-2021
Messaggio n. 2552
OGGETTO: Ricongiunzioni in uscita dall’Inps alle Casse professionali ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 45.
Neutralizzazione dei ritardi imputabili alla Cassa professionale ai fini
della determinazione degli interessi del 4,50% previsti dall’articolo 4
della citata legge
A seguito della domanda di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 marzo 1990,n.
45, è previsto un complesso iter procedimentale regolato dall’articolo 4 della medesima legge,
che inizia con la richiesta, da parte della gestione presso la quale si intende accentrare la
posizione assicurativa, alle gestioni di provenienza, di tutti gli elementi necessari o utili per la
costituzione di un’unica posizione e per la determinazione dell'onere di riscatto; prosegue con
la comunicazione all'interessato, da parte della gestione accentratrice, dell'ammontare
dell'onere a suo carico e del prospetto delle possibili rateizzazioni. A tale ultimo fine si
rammenta che "il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità
della domanda di ricongiunzione". La gestione competente chiede, quindi, alle altre gestioni
interessate il trasferimento dei contributi di loro pertinenza, maggiorati degli interessi annui
composti al tasso del 4,50% ai sensi dell’articolo 4 della citata legge n. 45/1990.
L’articolo 4 citato regolamenta, quindi, gli adempimenti cui sono tenute le parti in attuazione
del negozio di ricongiunzione, facendo decorrere dalla data della domanda di ricongiunzione i
seguenti effetti procedimentali:
a. obbligo dell'Ente destinatario di richiedere, entro 60 giorni, agli Enti previdenziali
interessati, detentori e gestori della contribuzione da ricongiungere, tutti “gli elementi
necessari od utili” per la costituzione di un’unica posizione assicurativa;
b. obbligo per le gestioni trasferenti di comunicare tali “elementi” entro 90 giorni dalla data
della richiesta;
c. obbligo, per la gestione accentrante, di comunicare al soggetto assicurato l'ammontare
dell'importo contributivo a suo carico, per il pagamento in unica soluzione o in forma
rateale, entro 180 giorni dalla data della domanda di ricongiunzione;
d. versamento, da parte dell’interessato, dell’importo in unica soluzione o almeno della
parte corrispondente alle prime tre rate entro i 60 giorni successivi alla ricezione della
comunicazione di cui al punto precedente;
e. avvenuto il pagamento di cui alla lettera precedente, l’Ente destinatario chiede alle
gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione di
propria pertinenza, maggiorati degli interessi di legge.
Sebbene ai suddetti termini debba essere attribuita natura ordinatoria, l’ampliamento degli
stessi non può essere di entità tale da vanificare il disposto normativo, soprattutto in
considerazione del fatto che l’eccessivo protrarsi nel tempo degli adempimenti istruttori ha
l’effetto di determinare effetti finanziari diffusamente negativi a carico dell’Ente trasferente.
Ciò si verifica in quanto i contributi obbligatori e volontari da trasferire sono maggiorati degli
interessi annui composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo
a quello di riferimento e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di
effettivo trasferimento[1].
Tanto premesso, a seguito di una verifica sullo stato delle domande di ricongiunzione in uscita
verso le Casse professionali, è emerso che, a fronte della comunicazione da parte dell’Istituto
dei prospetti contributivi (modello “TRC 01/bis”), la richiesta di trasferimento delle somme da
parte delle Casse professionali a seguito dell’accettazione dell’operazione di ricongiunzione non
sempre è notificata entro i termini procedimentali di cui all’articolo 4 della legge n. 45/1990,
con l’effetto di determinare rilevanti importi a titolo di interessi a carico dell’Istituto.
Per tali motivi, le procedure di gestione delle domande di ricongiunzione in uscita verso le
Casse professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990 sono state
aggiornate con una nuova funzionalità che, nel calcolo degli interessi annui composti al tasso
del 4,50% per il periodo successivo alla data della domanda di ricongiunzione, permette di
neutralizzare i ritardi negli adempimenti istruttori imputabili alla Cassa professionale. Si
evidenzia che tale neutralizzazione non incide sulla sfera patrimoniale dei soggetti interessati
poiché gli interessi per il periodo successivo alla data della domanda di ricongiunzione non
vanno a scomputo dell’onere, ma sono introitati dalla Cassa professionale[2].
Si richiama l’attenzione delle Strutture territoriali affinché tutti gli adempimenti a carico
dell’Istituto, propedeutici alla corretta definizione delle domande in argomento, siano posti in
essere con la dovuta tempestività.
Si precisa, inoltre, che a seguito della chiusura definitiva delle istanze di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge n. 45/1990, con il trasferimento dei contributi oggetto di ricongiunzione,
è necessario che l’operatore di Sede annulli, nelle gestioni di provenienza, i periodi contributivi
ricongiunti. A tale fine, per le istanze già definite, le Strutture territoriali avranno cura di
verificare che tale annullamento sia stato eseguito e, in caso negativo, dovranno provvedervi
con tempestività.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Gli importi corrispondenti ai contributi figurativi sono trasferiti senza alcuna maggiorazione
per interessi. Le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui
composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è
avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31
dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento.
[2] L’onere è infatti determinato con i parametri cristallizzati alla data della domanda di
ricongiunzione, in base ai dati e alle informazioni contenute nel prospetto contributivo (modello
TRC 01/bis). In tale prospetto i contributi (obbligatori, volontari, da riscatto) sono indicati
maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50% fino alla data di presentazione
della domanda di ricongiunzione.
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