Accordo tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali del 16 settembre 2021 in attuazione dell’articolo 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Indicazioni sugli adempimenti a cura delle Amministrazioni datrici di lavoro
Accordo tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali del 16 settembre 2021 in attuazione dell’articolo 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Indicazioni sugli adempimenti a cura delle Amministrazioni datrici di lavoro
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 24-06-2022
Messaggio n. 2553
Allegati n.1
OGGETTO: Accordo tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali del 16 settembre
2021 in attuazione dell’articolo 1, comma 157, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Indicazioni sugli adempimenti a cura delle
Amministrazioni datrici di lavoro
1. Premessa
In attuazione dell’articolo 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di
Bilancio 2018), che demanda alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la
regolamentazione della modalità di adesione ai fondi pensione, il 16 settembre 2021 è stato
sottoscritto dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
(ARAN) e dalle Organizzazioni sindacali l’Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità
di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-
Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del
lavoratore(di seguito Accordo).
L’Accordo stesso, pertanto, regolamenta le modalità di espressione della volontà di
adesionespecificatamente al Fondo Perseo-Sirio.Si ricorda che il citato Fondo è destinato ai
dipendenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli Enti pubblici non
economici, dell’ENAC, del CNEL, delle Università e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, delle
Agenzie Fiscali nonché a tutte le Amministrazioni richiamate negli accordi istitutivi del Fondo
stesso.
2. Indicazioni operative
L’Accordo stipulato ribadisce l’obbligo di garantire una piena e diffusa informazione ai
lavoratori, al fine di agevolare la consapevole e libera espressione di volontà dei lavoratori
stessi e assicurare termini di garanzia circa il diritto di recesso.
Si sintetizzano, di seguito, le informazioni essenziali emerse dalle nuove disposizioni:
con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento COVIP di cui alla
deliberazione del 22 dicembre 2020, l’adesione può avvenire sia mediante un’esplicita
manifestazione di volontà sia mediante forme di silenzio-assenso (art. 3 dell’Accordo);
in sede di stipula del contratto individuale di assunzione, al lavoratore viene fornita
idonea ed esaustiva informazione circa le modalità di adesione, con riguardo alla tipologia
di adesione mediante silenzio-assenso (art. 4 dell’Accordo);
nell’eventualità in cui l’adesione stessa avvenga attraverso l’istituto del silenzio-assenso,
perfezionata l’iscrizione, questa viene attivata attribuendo di default il comparto di
investimento “garantito” (art. 4 dell’Accordo), salvo diversa disposizione espressa
successivamente dal lavoratore circa le scelte di investimento disponibili;
l’adesione mediante silenzio-assenso è riferita esclusivamente al personale dipendente la
cui assunzione abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019 (articoli 4 e 5
dell’Accordo);
l’iscritto mediante silenzio-assenso può esercitare il diritto di recesso nel termine di trenta
giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell’adesione (art. 6 dell’Accordo).
Appare utile schematizzare, di seguito, le opzioni delle quali il lavoratore potrà avvalersi per
manifestare la propria volontà circa l’adesione o meno al Fondo pensione complementare:
compilare e sottoscrivere il modulo di adesione inserito nella nota informativa del Fondo
pensione, scelta che può essere esercitata in qualunque momento dell’attività lavorativa;
per i dipendenti assunti a fare data dal 2 gennaio 2019, oltre la casistica appena
enunciata:
decidere di non aderire, comunicando all’Amministrazione datrice di lavoro detta volontà
in maniera manifesta;
non manifestare alcuna scelta e, in tale caso, nel rispetto della tempistica prevista,
trascorsi i termini attesi dall’Accordo senza aver esercitato il diritto di recesso, sarà
attivata l’adesione con le modalità del silenzio-assenso.
Gli adempimenti richiesti in seguito alla sottoscrizione dell’Accordo riguardano solo i dipendenti
in servizio alla data di sottoscrizione dell’Accordo, cioè il 16 settembre 2021, e quelli assunti a
far tempo dal 2 gennaio 2019. Tra i destinatari delle nuove regole sono esclusi i dipendenti che
in forza di continuità di iscrizione permangono nel regime del trattamento di fine servizio
(TFS). Sono, inoltre, esclusi i dipendenti già iscritti al Fondo in concomitanza con precedenti
rapporti di lavoro. Giova sottolineare altresì che con il termine di “assunzione” è escluso ogni
passaggio effettuato tra Amministrazioni pubbliche (per effetto di
mobilità/comando/assegnazione temporanea), ovvero ogni progressione di carriera.
Richiamati i tratti essenziali contenuti nell’Accordo, si illustra di seguito l’evoluzione nei flussi di
comunicazione previsti tra le Amministrazioni e l’Istituto e si forniscono le indicazioni operative
alle Amministrazioni datrici di lavoro.
3. Compilazione della “ListaPosPA”
L’adesione al Fondo pensione Perseo Sirio mediante silenzio-assenso di cui all’Accordo, si
“perfeziona” solo successivamente al mancato esercizio dell’istituto del recesso, previsto per i
dipendenti assunti a fare data dal 2 gennaio 2019. Pertanto, le Amministrazioni dovranno
attivare le comunicazioni necessarie previste, verso l’INPS, nel flusso Uniemens “ListaPosPa”,
dopo avere ricevuto conferma dal Fondo stesso che l’adesione possa ritenersi valida (art. 6,
comma 5, dell’Accordo).
Ai fini della corretta compilazione della ListaPosPA per i lavoratori da considerare “aderenti al
Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio”, ai quali si applica la disciplina in
oggetto, le Amministrazioni datori di Lavoro/dichiaranti dovranno valorizzare, l’elemento
<SilenzioAssenso> di <DatiPrevCompl> di <D0_DenunciaIndividuale>, indicando nell’apposito
campo il codice “1”, solo una volta terminati tutti i passaggi propedeutici al riconoscimento
dello status di aderente.
A seguito di tale compilazione si dovrà valorizzare il codice descrizione 1 “Iscritto alle gestioni
Inpdap ex Enpas ed ex Inadel ai fini delle indennità di fine lavoro (TFR-TFS) ed a fondi o forme
di previdenza complementari” dell’elemento <CodTipoIscrFondoPrevCompl> di
<DatiPrevCompl>, sempre nel <D0 DenunciaIndividuale>.
Si evidenzia, inoltre, la necessità che nell’elemento <E1_FondoPensioneCompl>, che contiene i
dati relativi alla posizione contributiva degli iscritti ai Fondi Pensione di previdenza
complementare, per i dipendenti assunti successivamente alla data di sottoscrizione
dell’Accordo, interessati dalla disciplina del silenzio-assenso, la data da indicare nell’elemento
<DataSottoscrizioneDomanda> sia quella coincidente con quanto indicato nell’articolo 4,
comma 2, dell’Accordo stesso, ossia il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei
mesi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro per i nuovi assunti. Diversamente, i dipendenti
già in servizio alla data di sottoscrizione dell’Accordo, assunti a partire dal 2 gennaio 2019,
verranno considerati iscritti trascorsi i sei mesi dalla data certa di ricezione dell’informativa
inviata dall’Amministrazione di appartenenza, sulla base di quanto previsto all’articolo 5
dell’Accordo stesso.
All’interno del campo <Decorrenza contributiva> dovrà essere indicato il mese coincidente con
l’elemento <DataSottoscrizioneDomanda>.
La segnalazione all’INPS dell’iscrizione al Fondo pensione del dipendente dovrà avvenire
esclusivamente in sede di compilazione della ListaPosPA e in conformità alle istruzioni fornite,
inserendo, nella denuncia del mese di comunicazione, tanti elementi
<E1_FondoPensioneCompl>, anche con effetto retroattivo, quanti sono i mesi trascorsi dal
riconoscimento dello status di aderente al Fondo (art. 4, comma 9, dell’Accordo).
Successivamente alla comunicazione definitiva dell’iscrizione al Fondo pensione, l’Istituto
provvederà a utilizzare i dati economici relativi al trattamento di fine rapporto indicati nelle
denunce mensili già trasmesse, al fine dell’attivazione della posizione individuale dei nuovi
aderenti.
Le modalità di comunicazione appena descritte interessano esclusivamente le adesioni
riguardate dalla norma del silenzio-assenso, regolamentate dall’Accordo tra l’ARAN e le
Organizzazioni sindacali del 16 settembre 2021. Restano confermate le modalità di
comunicazione già in uso con l’INPS, per le adesioni ai fondi pensione avvenute attraverso
sottoscrizione esplicita del modulo di adesione.
Per completezza d’informazione si allegail testo dell’Accordo del 16 settembre 2021 sulla
regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo
nazionale pensione complementare Perseo Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso
(Allegato n. 1). Si vorrà altresì fare riferimento a quanto specificatamente dettagliato con
l’Informativa predisposta dall’ARAN sulla tematica in argomento.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione
al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-
assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore
Il giorno 16 settembre 2021, alle ore 12:00 ha avuto luogo l'incontro tra le parti che hanno istituito
il Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio.
Al termine della riunione, le parti sottoscrivono l’Accordo sulla regolamentazione inerente alle
modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo di previdenza complementare Perseo-
Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.
A.Ra.N. firmato
FP CGIL firmato
CISL FP firmato
UIL FPL firmato
UIL PA firmato
CONFSAL UNSA non firmato
FSI non firmato
CONFINTESA FP non firmato
ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM firmato
CIDA FC firmato
UNADIS firmato
Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione
al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-
assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore
Art. 1
Oggetto, campo di applicazione ed efficacia
1. Il presente accordo tra le parti che hanno istituito il Fondo nazionale pensione complementare
Perseo-Sirio, sottoscritto ai sensi dell’art. 1, comma 157, legge 205 del 27 dicembre 2017, ha per
oggetto la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo
nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla
relativa disciplina di recesso del lavoratore.
2. La regolamentazione definita nel presente accordo si applica al personale di cui all’art. 2 del
D.P.C.M. del 20 dicembre 1999, in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi
pensione dei pubblici dipendenti, destinatario del Fondo Perseo-Sirio, che sia stato assunto
successivamente alla data del 1° gennaio 2019.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo diversa prescrizione
del presente accordo. L’avvenuta sottoscrizione viene portata a conoscenza delle amministrazioni e
del Fondo Perseo-Sirio mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente accordo si intende per:
a) “Fondo”: il Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio;
b) “assunzione”: l’assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data successiva al 1° gennaio 2019,
in una delle amministrazioni pubbliche i cui dipendenti sono destinatari del “Fondo”; non rientra nella
nozione di “assunzione” il passaggio tra amministrazioni pubbliche per effetto di mobilità, di
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comando o altra forma di assegnazione temporanea; non è inoltre considerata “assunzione”, ai soli
fini del presente accordo, anche se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2019:
- la progressione di carriera;
- l’assunzione di personale che continua a mantenere il regime di TFS, in base al principio della
continuità del rapporto previdenziale;
- l’assunzione di personale già iscritto al “Fondo” in virtù di precedenti rapporti di lavoro.
c) “amministrazione/i”: l’amministrazione o le amministrazioni datrici di lavoro i cui dipendenti sono
individuati - dagli accordi istitutivi e, sulla base di questi, dallo Statuto del Fondo Perseo-Sirio - quali
destinatari del “Fondo”.
Art. 3
Modalità di adesione al Fondo Perseo-Sirio
1. L’adesione al “Fondo” è regolata dalle norme di legge sulla previdenza complementare nonché dai
regolamenti e direttive in materia, nel tempo emanate da Covip, con particolare riferimento al
Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari deliberato in data
22 dicembre 2020, di seguito “Regolamento Covip del 22 dicembre 2020”.
2. L’adesione al “Fondo” avviene:
a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle
forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e
dalle direttive di cui al comma 1;
b) mediante silenzio-assenso, con le modalità indicate dal successivo art. 4, nel rispetto delle direttive
Covip.
Art. 4
Adesione mediante silenzio-assenso
1. All’atto della firma del contratto individuale di “assunzione”, l’amministrazione fornisce al
lavoratore una informativa sulle modalità di adesione al “Fondo” disciplinate dal presente accordo,
con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente
2
articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione. Nell’ambito di tale informativa,
sono altresì indicati i link al sito web del “Fondo” ove è possibile consultare le informazioni previste,
all’atto dell’adesione, dai regolamenti Covip nonché accedere alla modulistica o alla procedura web
di cui al comma 3. Dell’informativa resa è fatta espressa menzione nel contratto individuale di
“assunzione”. Il “Fondo” collabora con le amministrazioni nella definizione, anche in forma
standardizzata per tutte le amministrazioni, della informativa di cui al presente comma e della
modulistica di cui al comma 3.
2. Nei sei mesi successivi alla data di “assunzione”, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare
all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le
modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale
periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, non
esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo
giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi.
3. Per manifestare la volontà di adesione, ai sensi del comma 2, primo periodo, il “Fondo” rende
disponibile ai lavoratori, attraverso il proprio sito e nel rispetto delle direttive di Covip, la modulistica
o una procedura web conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di
digitalizzazione. Le amministrazioni rendono disponibile la modulistica per manifestare la volontà di
non adesione.
4. Entro il 10 del mese, le amministrazioni comunicano al “Fondo” - nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali, con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione - i
nominativi dei lavoratori iscritti con la modalità del silenzio-assenso ai sensi del comma 2, per effetto
della scadenza del termine dei sei mesi ivi previsto, avvenuta nel corso del mese precedente.
5. La comunicazione al “Fondo” di cui al comma 4, può avvenire anche per il tramite di piattaforme
per la gestione dei servizi stipendiali (“NoiPa” o analoghe).
6. L’iscrizione ai sensi del presente articolo avviene nel comparto di investimento “garantito”.
7. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, il “Fondo” comunica al lavoratore
iscritto mediante silenzio-assenso:
a) l’avvenuta adesione e la relativa data da cui decorre l’iscrizione nonché i flussi di finanziamento
attivati e gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;
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b) il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l’adesione
mediante silenzio-assenso e le altre scelte di investimento disponibili;
c) la documentazione di cui all’art. 6, comma 5, del “Regolamento Covip del 22 dicembre 2020” e le
indicazioni di cui all’art. 6, comma 6, del suddetto regolamento;
d) la possibilità del recesso ai sensi dell’art. 6, con specifica informativa su modalità e termini per
l’esercizio di tale diritto nonché sul link al sito del “Fondo” ove è possibile scaricare la modulistica o
accedere alla procedura web previste dall’art. 6, comma 3.
8. Le amministrazioni adeguano i contenuti dei contratti individuali al fine di tenere conto di quanto
previsto al comma 1.
9. Ferma restando la decorrenza dei contributi dalla data di iscrizione indicata nel comma 2, le
amministrazioni interessate iniziano a versare il contributo datoriale ed il contributo a carico del
lavoratore, trattenuto a quest’ultimo, entro il secondo mese successivo alla data della comunicazione
ricevuta dal “Fondo” ai sensi dell’art. 6, comma 5. Dal momento in cui si attiva il flusso dei contributi,
le amministrazioni, il cui è personale è iscritto alle gestioni INPS per il trattamento di fine rapporto,
effettuano anche le prescritte comunicazioni all’Istituto, con le modalità dallo stesso previste.
Art. 5
Norma di prima applicazione
1. Il presente articolo disciplina, in prima applicazione, l’adesione mediante silenzio-assenso del
lavoratore la cui “assunzione” abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della
data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai
lavoratori di cui al comma 1 l’informativa di cui all’art. 4, comma 1, con specifico ed espresso
riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine,
decorso il quale ha luogo l’iscrizione. L’informativa di cui al presente articolo è resa mediante
comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di
ricezione.
3. Nei sei mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore
di cui al comma 1 può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può
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iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di
adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è
iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla
scadenza dei sei mesi.
4. Anche al personale di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall’art. 4, commi 3, 4, 5,
6, 7, 9.
Art. 6
Diritto di recesso del personale iscritto mediante silenzio-assenso
1. L’iscritto mediante silenzio-assenso ai sensi dell’art. 4 o dell’art. 5 dispone di un termine di trenta
giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.
2. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di
comunicazione dell’adesione ai sensi dell’art. 4, comma 7.
3. Per esercitare il diritto di recesso, l’aderente invia una comunicazione al “Fondo”, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati
che garantiscano la certezza della data di ricezione. Per esercitare tale diritto il “Fondo” rende
disponibile, attraverso il proprio sito, la modulistica o una procedura web conforme agli standard ed
alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione.
4. Il “Fondo”, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a
rimborsare, al lavoratore e/o all’amministrazione, le somme eventualmente da questi pervenute.
5. Entro il 10 del mese, il “Fondo” comunica alle amministrazioni, nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali, i nominativi dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di recesso nel
corso del mese precedente e per i quali, conseguentemente, non vanno attivati i flussi finanziari di cui
all’art. 4, comma 9, nonché i nominativi dei lavoratori che non hanno esercitato tale diritto nei termini
previsti e per i quali, conseguentemente, vanno attivati i predetti flussi finanziari.
5
Art. 7
Norme finali
1. Le parti esprimono, fin d’ora, il proprio positivo avviso in merito al recepimento dei contenuti del
presente accordo nello Statuto e nei regolamenti del “Fondo”, con le procedure previste dalle norme
che ne regolano il funzionamento.
2. Le parti concordano che eventuali adeguamenti dei processi e flussi di comunicazione previsti
dall’art. 4, commi 4 e 9, e dall’art. 6, comma 5, al fine di consentirne l’ottimizzazione e l’adattamento
nel tempo, anche nella prospettiva dei cambiamenti indotti dalla digitalizzazione, potranno essere
effettuati d’intesa tra i soggetti coinvolti nei flussi di comunicazione, previa informazione alle parti
sottoscrittrici del presente accordo.
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