Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2557/2021
Assistenza fiscale 2021. Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4
Riferimento normativo
Assistenza fiscale 2021. Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 09-07-2021
Messaggio n. 2557
OGGETTO: Assistenza fiscale 2021. Servizi al cittadino per la verifica dei
conguagli fiscali di cui al modello 730/4
Con il presente messaggio si comunica che, anche per il 2021, l’Istituto assicura, nella qualità
di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato
l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di
conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.
A tale riguardo si ricorda che l’Istituto può prestare l’assistenza fiscale solo qualora nell’anno di
presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il
dichiarante.
È bene precisare al riguardo che il suddetto rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di
erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali ad esempio le prestazioni pensionistiche
erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere (cfr. il riscontro a interpello dell’Agenzia
delle Entrate n. 956-246/2020) ovvero le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di
invalidità civile e assegni per il nucleo familiare).
Il rapporto di sostituzione non ricorre, altresì, nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata
prima del 1° aprile 2021.
L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno
2021, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile IRPEF (quale ad esempio una
pensione di vecchiaia, di reversibilità, una prestazione NASpI).
Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione
assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze (cosiddetto “diniego”). A titolo
esemplificativo non è ammessa l’assistenza fiscale a favore di titolari in via esclusiva di
assegno sociale, “bonus bebè”, “bonus baby sitter”, indennità COVID-19 oppure se nel
corrente anno non sia stata erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una
Certificazione Unica per redditi corrisposti nel periodo d’imposta precedente.
Per ogni approfondimento si richiamano le istruzioni fornite con il manuale d’uso 730 con
sostituto d’imposta INPS pubblicato sul sito internet dell’Istituto, nella scheda dedicata
all’assistenza fiscale.
Ciò premesso, ai fini dell’assistenza fiscale 2021, i contribuenti muniti delle credenziali di
autenticazione necessarie per l’accesso ai servizi on line dell’INPS (PIN, SPID, CIE e CNS)
possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il
servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale
www.inps.it.
Tale servizio è inoltre disponibile nella app “INPS mobile”, scaricabile da Play Store e da App
Store.
Attraverso il servizio è possibile consultare i seguenti dati:
avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia
delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui
l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora
non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati
mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730 in
possesso del contribuente ed i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in
pagamento, si ricorda quanto segue.
Il risultato contabile è rappresentato con un singolo importo, complessivamente a debito o a
credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi eventuali primo
acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito, del
dichiarante e dell’eventuale coniuge se la dichiarazione è congiunta, scaturite dalla liquidazione
della dichiarazione presentata con il modello 730.
Tale dato, se a debito del contribuente, è indicato nel prospetto di liquidazione del modello
730/4 al rigo 161, con la seguente descrizione: “Importo che sarà trattenuto dal datore di
lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2) o, se a credito del contribuente,
nel rigo 163, con la seguente descrizione: “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o
dall’ente pensionistico in busta paga”.
Oltre alla funzione di consultazione, a partire dal 15 luglio 2021, il servizio in esame, presente
sul sito istituzionale, consentirà ai contribuenti di trasmettere on line la richiesta di
annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il
dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la scadenza prevista per
il 10 ottobre 2021.
La possibilità di applicazione dell’annullamento e/o della variazione della seconda rata di
acconto sarà correlata ai tempi di predisposizione dei flussi di pagamento relativi al mese di
novembre 2021.
Qualora la richiesta perverrà successivamente alla predisposizione del pagamento della
mensilità di novembre, l’annullamento o la modifica saranno effettuati sul rateo in pagamento
nel mese successivo.
Si informa che anche quest’anno l’INPS riceverà le risultanze contabili esclusivamente
dall’Agenzia delle Entrate, in conformità al provvedimento n. 890659 del 21 novembre 2019
del Direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, con cui è stata disposta l’unificazione dei
flussi informatici relativi ai modelli 730, con l’abolizione dei canali telematici INPS riservati
all’invio diretto dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati. Pertanto,
l’INPS riceverà esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate i risultati finali delle dichiarazioni dei
soggetti sostituiti.
Conseguentemente, l’Istituto non restituirà ai CAF o ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale,
che hanno trasmesso le dichiarazioni, le risultanze contabili relative ai contribuenti per i quali
non è tenuto ad effettuare i conguagli, bensì comunicherà tale evenienza direttamente
all’Agenzia delle Entrate.
Nei casi in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi
nell’impossibilità di completare i conguagli a debito previsti nel modello 730/4 (ad esempio, a
seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante, o di incapienza dei
pagamenti spettanti) invierà un’apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso,
indicando gli importi risultanti dalla dichiarazione e quelli eventualmente già conguagliati, con
l’invito a provvedere al versamento degli eventuali residui importi a debito con le modalità
previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
La comunicazione di tale sopravvenuta impossibilità di completare i conguagli verrà fornita, per
il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione.
A tale proposito si ricorda che la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110/E del 31
dicembre 2019 fornisce chiare indicazioni relativamente alle modalità di versamento degli
importi a debito e all’eventuale compensazione degli importi a credito.
Si precisa, inoltre, che nel caso di decesso del dichiarante, in presenza di dichiarazione
congiunta con coniuge o unito civilmente, il debito del superstite dovrà essere
tempestivamente versato, mentre il credito potrà essere fatto valere nella successiva
dichiarazione dei redditi.
Resta confermato il calendario per la presentazione del modello 730 come per l’anno 2020,
con termine ultimo di presentazione del modello 730 fissato al 30 settembre 2021.
In merito, si ricorda che, come previsto al punto 9.1 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
14/E del 9 maggio 2013, la rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei
redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre.
Per quanto sopra, in considerazione dei tempi necessari all’abbinamento dei conguagli alle
prestazioni erogate, operazione effettuata nei primi giorni del mese precedente la valuta di
pagamento delle stesse, si precisa che non è possibile garantire il numero di rate scelto dal
dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta, qualora la risultanza contabile sia ricevuta
dall’Istituto nei mesi successivi a giugno.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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