Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2576/2022

Indennità in favore dei lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi di cui all’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

Pubblicato: 26/06/2022 In vigore dal: 26/06/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Indennità in favore dei lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi di cui all’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 27-06-2022 Messaggio n. 2576 Allegati n.1 OGGETTO: Indennità in favore dei lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi di cui all’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami 1. Premessa L’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede la concessione di un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e nella misura di 40 euro netti al giorno, in favore delle seguenti categorie di lavoratori autonomi che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19: armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita; pescatori autonomi; soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Con la circolare n. 173 del 19 novembre 2021 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità COVID-19 in favore dei suddetti lavoratori e alla quale si rinvia per l’individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori. La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito istituzionale dell’INPS utilizzando il servizio “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali. Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le indicazioni per la presentazione degli eventuali riesami da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti. 2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte delle indennità di cui all’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge n. 178/2020 Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori riportate in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta. L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, per il tramite di un’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame. Si fa altresì presente che per le domande respinte viene visualizzato dal cittadino il seguente messaggio: “NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”. Tuttavia, laddove l'istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata (ad esempio, non sia stata espressamente indicata la categoria di riesame e questa non sia individuabile univocamente dalla Struttura territoriale ovvero non sia stato allegato alcun documento) la medesima sarà considerata non procedibile, con conseguente richiesta al cittadino di integrare le informazioni necessarie. Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita presso ogni Struttura territoriale INPS. 3. Indirizzi amministrativi sui riesami Considerati i provvedimenti addottati dall’Istituto in materia di indennità in favore dei lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi di cui all’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge n. 178/2020, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 173/2021. Si ribadisce che, per le categorie di lavoratori sopra riportate, la disposizione di cui al comma 316 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 prevede che l’accesso al trattamento è riconosciuto a coloro che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, che la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019. Ai sensi della richiamata disposizione di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 178/2020, per l’individuazione del suddetto requisito il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell’attività. Inoltre, con il messaggio n. 267 del 21 gennaio 2021, che ha integrato le indicazioni fornite con il messaggio n. 4358 del 20 novembre 2020, è stato precisato che in merito alla verifica della qualifica di “pescatore autonomo” questa non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatica e pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all’Istituto apposita documentazione attestante la natura “autonoma” del rapporto di lavoro. Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata rilevazione del requisito in esame, ossia la qualifica di “pescatore autonomo”, per i soggetti associati gli operatori delle Strutture territoriali devono verificare il codice fiscale del lavoratore presente sui flussi Uniemens di aziende con CSC 1.19.01 ed eventualmente fare produrre al richiedente in sede di riesame, in sostituzione della documentazione individuata al paragrafo 3 del citato messaggio n. 4358/2020, un’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile: lo status di pescatore “autonomo”; la natura del reddito derivante dall’attività di pesca. Inoltre, il richiedente, qualora associato in cooperativa, deve presentare l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa stessa attestante l’importo della contribuzione previdenziale sul proprio reddito. Le informazioni contenute nei documenti riportati in precedenza (autodichiarazione e documentazione rilasciata dalla cooperativa) dovranno essere verificate dall’operatore di Sede mediante un controllo sui sistemi “Punto Fisco” e “Cassetto Previdenziale”. 4. Indirizzi procedurali In merito agli indirizzi procedurali, si ricorda che la variazione dello stato di una domanda è possibile soltanto tramite la funzione di Variazione DSWEB, che consente di modificare lo stato: da D (definita) in L (in pagamento) – è sufficiente una qualunque modifica, anche solo nelle note; da A (accolta) in R (respinta) – inserire un codice di reiezione valido; da R (respinta) in A (accolta) – cancellare il codice di reiezione. Affinché una domanda sia posta in pagamento è necessario anche verificare che il campo “Pratica attiva” sia impostato su “SI”. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 LEGENDA ESITI DI REIEZIONE CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE) La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta essere armatore e/o proprietario MARI_AUT armatore imbarcato sulla nave dal Reiezione Forte medesimo gestita. Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. La sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta essere un pescatore autonomo, anche socio di Autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 cooperative, che esercita dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati professionalmente la pesca in acque in maniera chiara ed inequivocabile: marittime, interne e lagunari di cui alla lo status di pescatore “autonomo”; legge 13 marzo 1958, n. 250, alla data la natura del reddito derivante dall’attività prevista dalla normativa di riferimento. PESC di pesca. Qualora sia in possesso di informazioni Inoltre, il richiedente deve presentare utili in merito, può inviare entro 20 giorni l’eventuale documentazione rilasciata dalla la documentazione alla sede Inps cooperativa attestante l’importo della competente (cfr. messaggi Inps di contribuzione previdenziale sul proprio riferimento sui riesami). reddito. Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie. Qualora sia in possesso di informazioni Comunicazione della cessazione utili in merito, può inviare entro 20 giorni dell’iscrizione alla Cassa professionale o ad CASS_ATT documentazione utile alla Sede Inps altra gestione previdenziale obbligatoria, competente (cfr. messaggi Inps di con indicazione della Data di cessazione. riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. 1 CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE) Autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della posizione Artigiano o Commerciante con indicazione di data e n. protocollo. Oppure se trattasi di soggetto titolare di La prestazione non può essere posizione Commerciante non tenuto riconosciuta poiché, dai dati attualmente all'iscrizione alla Camera di Commercio in possesso dell’Istituto, risulta iscritto Industria Artigianato e Agricoltura: alla gestione autonoma degli Artigiani e Dichiarazione di presentazione della Commercianti. domanda di cessazione della posizione Qualora sia in possesso di informazioni Commerciante presentata all'INPS con utili in merito, può inviare entro 20 giorni indicazione della Data di cessazione, Data e ARTCOM_NO documentazione utile alla Sede Inps numero di protocollo della richiesta di competente (cfr. messaggi Inps di cancellazione alla gestione autonoma riferimento sui riesami). Commercianti. Avverso il presente provvedimento può Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione comunque proporre azione giudiziaria da sostituiva di atto di notorietà ai sensi del notificare alla Sede Inps territorialmente D.P.R. n. 445/2000 della comunicazione competente. inviata dal titolare della posizione assicurativa alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante o coadiutore, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in Cciaa, con indicazione della data e numero di protocollo della comunicazione. Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (IAP): autocertificazione della La prestazione non può essere comunicazione della cessazione presso la riconosciuta poiché, dai dati attualmente Camera di Commercio Industria Artigianato in possesso dell’Istituto, Lei risulta iscritto e Agricoltura con indicazione della data e alla gestione autonoma dei Coltivatori del numero di protocollo della diretti, coloni e mezzadri. comunicazione. Qualora sia in possesso di informazioni Se il soggetto non è tenuto all'iscrizione alla utili in merito, può inviare entro 20 giorni CDCM_NOT Camera di Commercio Industria Artigianato documentazione utile alla Sede Inps e Agricoltura: dichiarazione di competente (cfr. messaggi Inps di presentazione della domanda di cessazione riferimento sui riesami). della posizione di lavoratore autonomo Avverso il presente provvedimento può agricolo all’INPS con indicazione della data comunque proporre azione giudiziaria da di cessazione, data e numero di protocollo notificare alla Sede Inps territorialmente della richiesta di cancellazione alla gestione competente. agricola autonoma. Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD): 2 CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE) Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della comunicazione inviata dal coltivatore diretto titolare della posizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente COD_97 in possesso dell’Istituto, Lei non risulta (tardiva aver presentato la domanda entro i presentazione termini previsti. Reiezione forte della Avverso il presente provvedimento può domanda) comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso Comunicazione circa la cessazione del dell’Istituto, Lei risulta titolare di rapporto di lavoro, integrata con rapporto di lavoro dipendente. documentazione a comprova (copia della Qualora sia in possesso di informazioni lettera di dimissioni o di licenziamento o utili in merito, può inviare entro 20 giorni ultima busta paga da cui si evince la data di LAV_DIP documentazione utile alla Sede Inps cessazione del rapporto di lavoro). competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Esclusivamente per i lavoratori dello Avverso il presente provvedimento può spettacolo è possibile produrre la copia del comunque proporre azione giudiziaria da contratto attestante la natura del lavoro notificare alla Sede Inps territorialmente “autonomo”. competente. La Sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta titolare di pensione diretta / ape sociale. PENSIONI Avverso il presente provvedimento può Reiezione Forte comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. La Sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta essere titolare di trattamenti di cui ai commi da 299 a 314 INT_SAL_C19 Reiezione Forte dell’art. 1 L. 178/2020, ossia: • Cassa integrazione ordinaria (CIGO); • Cassa integrazione in deroga (CIGD); 3 CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE) • Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA); • Assegno ordinario. Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. 4

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