Indennità in favore dei lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi di cui all’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami
Indennità in favore dei lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi di cui all’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 27-06-2022
Messaggio n. 2576
Allegati n.1
OGGETTO: Indennità in favore dei lavoratori marittimi, armatori, proprietari
armatori e pescatori autonomi di cui all’articolo 1, commi da 315 a
319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Gestione delle istruttorie
relative agli eventuali riesami
1. Premessa
L’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede la
concessione di un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e nella misura di 40 euro netti al
giorno, in favore delle seguenti categorie di lavoratori autonomi che sospendono o riducono
l’attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19:
armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
pescatori autonomi;
soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo
1958, n. 250.
Con la circolare n. 173 del 19 novembre 2021 sono state fornite le istruzioni amministrative in
materia di indennità COVID-19 in favore dei suddetti lavoratori e alla quale si rinvia per
l’individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire
una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle
incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative
motivazioni sono consultabili sul sito istituzionale dell’INPS utilizzando il servizio “Indennità
COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del
Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione
centralizzata delle domande, si forniscono le indicazioni per la presentazione degli eventuali
riesami da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i
controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande
respinte delle indennità di cui all’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge n.
178/2020
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di
istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle
motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori riportate
in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame
dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre
riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero
dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di
istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la
domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito
INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori
autonomi pesca)”, per il tramite di un’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di
reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Si fa altresì presente che per le domande respinte viene visualizzato dal cittadino il seguente
messaggio:
“NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di
appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo
una richiesta di riesame”.
Tuttavia, laddove l'istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata
(ad esempio, non sia stata espressamente indicata la categoria di riesame e questa non sia
individuabile univocamente dalla Struttura territoriale ovvero non sia stato allegato alcun
documento) la medesima sarà considerata non procedibile, con conseguente richiesta al
cittadino di integrare le informazioni necessarie.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la
casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it,
istituita presso ogni Struttura territoriale INPS.
3. Indirizzi amministrativi sui riesami
Considerati i provvedimenti addottati dall’Istituto in materia di indennità in favore dei
lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi di cui all’articolo 1,
commi da 315 a 319, della legge n. 178/2020, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame,
che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei
requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 173/2021.
Si ribadisce che, per le categorie di lavoratori sopra riportate, la disposizione di cui al comma
316 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 prevede che l’accesso al trattamento è riconosciuto
a coloro che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, che la riduzione del reddito del primo semestre
2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019.
Ai sensi della richiamata disposizione di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 178/2020,
per l’individuazione del suddetto requisito il reddito è individuato secondo il principio di cassa,
come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio
dell’attività.
Inoltre, con il messaggio n. 267 del 21 gennaio 2021, che ha integrato le indicazioni fornite
con il messaggio n. 4358 del 20 novembre 2020, è stato precisato che in merito alla verifica
della qualifica di “pescatore autonomo” questa non risulta attualmente rilevabile attraverso la
procedura automatica e pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all’Istituto
apposita documentazione attestante la natura “autonoma” del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata rilevazione del requisito in esame, ossia
la qualifica di “pescatore autonomo”, per i soggetti associati gli operatori delle Strutture
territoriali devono verificare il codice fiscale del lavoratore presente sui flussi Uniemens di
aziende con CSC 1.19.01 ed eventualmente fare produrre al richiedente in sede di riesame, in
sostituzione della documentazione individuata al paragrafo 3 del citato messaggio n.
4358/2020, un’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano
indicati in maniera chiara ed inequivocabile:
lo status di pescatore “autonomo”;
la natura del reddito derivante dall’attività di pesca.
Inoltre, il richiedente, qualora associato in cooperativa, deve presentare l’eventuale
documentazione rilasciata dalla cooperativa stessa attestante l’importo della contribuzione
previdenziale sul proprio reddito.
Le informazioni contenute nei documenti riportati in precedenza (autodichiarazione e
documentazione rilasciata dalla cooperativa) dovranno essere verificate dall’operatore di Sede
mediante un controllo sui sistemi “Punto Fisco” e “Cassetto Previdenziale”.
4. Indirizzi procedurali
In merito agli indirizzi procedurali, si ricorda che la variazione dello stato di una domanda è
possibile soltanto tramite la funzione di Variazione DSWEB, che consente di modificare lo
stato:
da D (definita) in L (in pagamento) – è sufficiente una qualunque modifica, anche solo
nelle note;
da A (accolta) in R (respinta) – inserire un codice di reiezione valido;
da R (respinta) in A (accolta) – cancellare il codice di reiezione.
Affinché una domanda sia posta in pagamento è necessario anche verificare che il campo
“Pratica attiva” sia impostato su “SI”.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
LEGENDA ESITI DI REIEZIONE
CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE)
La prestazione non può essere
riconosciuta poiché, dai dati attualmente
in possesso dell’Istituto, Lei non risulta
essere armatore e/o proprietario
MARI_AUT armatore imbarcato sulla nave dal
Reiezione Forte
medesimo gestita.
Avverso il presente provvedimento può
comunque proporre azione giudiziaria da
notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
La sua domanda non può essere accolta
poiché, dai dati attualmente in possesso
dell’Istituto, Lei non risulta essere un
pescatore autonomo, anche socio di
Autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28
cooperative, che esercita
dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati
professionalmente la pesca in acque
in maniera chiara ed inequivocabile:
marittime, interne e lagunari di cui alla
lo status di pescatore “autonomo”;
legge 13 marzo 1958, n. 250, alla data
la natura del reddito derivante dall’attività
prevista dalla normativa di riferimento.
PESC di pesca.
Qualora sia in possesso di informazioni
Inoltre, il richiedente deve presentare
utili in merito, può inviare entro 20 giorni
l’eventuale documentazione rilasciata dalla
la documentazione alla sede Inps
cooperativa attestante l’importo della
competente (cfr. messaggi Inps di
contribuzione previdenziale sul proprio
riferimento sui riesami).
reddito.
Avverso il presente provvedimento può
comunque proporre azione giudiziaria da
notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
La prestazione non può essere
riconosciuta poiché, dai dati attualmente
in possesso dell’Istituto, Lei risulta iscritto
ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Qualora sia in possesso di informazioni
Comunicazione della cessazione
utili in merito, può inviare entro 20 giorni
dell’iscrizione alla Cassa professionale o ad
CASS_ATT documentazione utile alla Sede Inps
altra gestione previdenziale obbligatoria,
competente (cfr. messaggi Inps di
con indicazione della Data di cessazione.
riferimento sui riesami).
Avverso il presente provvedimento può
comunque proporre azione giudiziaria da
notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
1
CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE)
Autocertificazione della comunicazione
della cessazione presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura della posizione Artigiano o
Commerciante con indicazione di data e n.
protocollo.
Oppure se trattasi di soggetto titolare di
La prestazione non può essere posizione Commerciante non tenuto
riconosciuta poiché, dai dati attualmente all'iscrizione alla Camera di Commercio
in possesso dell’Istituto, risulta iscritto Industria Artigianato e Agricoltura:
alla gestione autonoma degli Artigiani e Dichiarazione di presentazione della
Commercianti. domanda di cessazione della posizione
Qualora sia in possesso di informazioni Commerciante presentata all'INPS con
utili in merito, può inviare entro 20 giorni indicazione della Data di cessazione, Data e
ARTCOM_NO
documentazione utile alla Sede Inps numero di protocollo della richiesta di
competente (cfr. messaggi Inps di cancellazione alla gestione autonoma
riferimento sui riesami). Commercianti.
Avverso il presente provvedimento può Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione
comunque proporre azione giudiziaria da sostituiva di atto di notorietà ai sensi del
notificare alla Sede Inps territorialmente D.P.R. n. 445/2000 della comunicazione
competente. inviata dal titolare della posizione
assicurativa alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura per la
cessazione della posizione del coadiuvante
o coadiutore, o presso l’Inps in caso di
soggetto non iscritto in Cciaa, con
indicazione della data e numero di
protocollo della comunicazione.
Per i coltivatori diretti (CD), coloni e
mezzadri e gli imprenditori agricoli
professionali (IAP): autocertificazione della
La prestazione non può essere
comunicazione della cessazione presso la
riconosciuta poiché, dai dati attualmente
Camera di Commercio Industria Artigianato
in possesso dell’Istituto, Lei risulta iscritto
e Agricoltura con indicazione della data e
alla gestione autonoma dei Coltivatori
del numero di protocollo della
diretti, coloni e mezzadri.
comunicazione.
Qualora sia in possesso di informazioni
Se il soggetto non è tenuto all'iscrizione alla
utili in merito, può inviare entro 20 giorni
CDCM_NOT Camera di Commercio Industria Artigianato
documentazione utile alla Sede Inps
e Agricoltura: dichiarazione di
competente (cfr. messaggi Inps di
presentazione della domanda di cessazione
riferimento sui riesami).
della posizione di lavoratore autonomo
Avverso il presente provvedimento può
agricolo all’INPS con indicazione della data
comunque proporre azione giudiziaria da
di cessazione, data e numero di protocollo
notificare alla Sede Inps territorialmente
della richiesta di cancellazione alla gestione
competente.
agricola autonoma.
Per i coadiuvanti familiari del coltivatore
diretto (CD):
2
CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE)
Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della
comunicazione inviata dal coltivatore
diretto titolare della posizione alla Camera
di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura per la cessazione della
posizione del coadiuvante, o presso l’Inps in
caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con
indicazione della data e del numero di
protocollo della comunicazione.
La prestazione non può essere
riconosciuta poiché, dai dati attualmente
COD_97 in possesso dell’Istituto, Lei non risulta
(tardiva aver presentato la domanda entro i
presentazione termini previsti. Reiezione forte
della Avverso il presente provvedimento può
domanda) comunque proporre azione giudiziaria da
notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
La Sua domanda non può essere accolta
poiché, dai dati attualmente in possesso Comunicazione circa la cessazione del
dell’Istituto, Lei risulta titolare di rapporto di lavoro, integrata con
rapporto di lavoro dipendente. documentazione a comprova (copia della
Qualora sia in possesso di informazioni lettera di dimissioni o di licenziamento o
utili in merito, può inviare entro 20 giorni ultima busta paga da cui si evince la data di
LAV_DIP documentazione utile alla Sede Inps cessazione del rapporto di lavoro).
competente (cfr. messaggi Inps di
riferimento sui riesami). Esclusivamente per i lavoratori dello
Avverso il presente provvedimento può spettacolo è possibile produrre la copia del
comunque proporre azione giudiziaria da contratto attestante la natura del lavoro
notificare alla Sede Inps territorialmente “autonomo”.
competente.
La Sua domanda non può essere accolta
poiché Lei risulta titolare di pensione
diretta / ape sociale.
PENSIONI Avverso il presente provvedimento può Reiezione Forte
comunque proporre azione giudiziaria da
notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
La Sua domanda non può essere accolta
poiché Lei risulta essere titolare di
trattamenti di cui ai commi da 299 a 314
INT_SAL_C19 Reiezione Forte
dell’art. 1 L. 178/2020, ossia:
• Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
• Cassa integrazione in deroga (CIGD);
3
CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE)
• Cassa integrazione salariale operai
agricoli (CISOA);
• Assegno ordinario.
Avverso il presente provvedimento può
comunque proporre azione giudiziaria da
notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
4
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