Comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato ai sensi dell’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato ai sensi dell’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 27-06-2022
Messaggio n. 2581
OGGETTO: Comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato ai
sensi dell’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
1. Premessa
Con la circolare n. 156 del 21 ottobre 2021 sono state fornite le indicazioni e le istruzioni
operative in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 70 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, inerente all’esonero, a favore dei datori di lavoro, dal versamento dei contributi
previdenziali per la mensilità di febbraio 2021 e, a favore dei lavoratori autonomi agricoli, dal
versamento della contribuzione di competenza del mese di febbraio 2021.
Con i messaggi n. 1216 del 16 marzo 2022 e n. 1373 del 25 marzo 2022 sono state fornite
ulteriori indicazioni per la gestione dell’esonero ed è stata comunicata la disponibilità del
modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” per l’invio delle domande, fino alle ore
23.59 del 4 maggio 2022, nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) per i datori di lavoro
e nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione
bidirezionale” > “Invio comunicazione” per i lavoratori autonomi.
In particolare, il messaggio n. 1216/2022, al paragrafo 1.1, “Datori di lavoro che presentano la
domanda di esonero”, precisa che, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle
domande di esonero, ultimate le attività di elaborazione, in caso di esito positivo, a ciascun
contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva a mezzo posta
elettronica certificata, ovvero, nel caso in cui l’Istituto non disponga nell’archivio anagrafico
dell’indirizzo di posta elettronica certificata, sarà comunicata a mezzo posta elettronica la
disponibilità degli esiti dell’istanza nel “Portale delle agevolazioni”.
Il medesimo messaggio, al successivo paragrafo 1.2, “Lavoratori autonomi in agricoltura che
presentano la domanda”, precisa che in caso di esito positivo a ciascun contribuente viene
data comunicazione dell’importo autorizzato a mezzo specifica news tramite i canali di
“Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.
I beneficiari dell’esonero devono provvedere al versamento della contribuzione dovuta,
eccedente l’importo autorizzato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione tramite posta
elettronica certificata dell’importo autorizzato ovvero della disponibilità dell’esito nel “Portale
delle agevolazioni” o nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.
2. Comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato in caso di esito
positivo delle domande
In data 20 giugno 2022 l’Istituto, concluse le attività di gestione delle domande pervenute e
verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste
presentate, ha comunicato ai datori di lavoro l’importo dell’esonero autorizzato con le modalità
suindicate.
Per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata, inoltre, con
specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI
e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.
Anche per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022 sono stati resi disponibili
nei canali di “Comunicazione bidirezionale” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero
autorizzato e, con specifica news, è stato comunicato altresì l’importo autorizzato per il mese
di febbraio 2021 con riferimento alla prima rata dell’emissione 2021.
L’importo definitivo autorizzato in relazione alle sezioni 3.1 e 3.12 del “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” tiene
conto dell’importo richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e
dei limiti del massimale individuale di cui alle suddette sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro
temporaneo (cfr. la circolare n. 156/2021, paragrafo 4, e il messaggio n. 1216/2022, paragrafo
1). Per i datori di lavoro agricolo, nei casi in cui l’importo dell’esonero richiesto in domanda sia
risultato superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo
conto dei flussi accolti per il CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale) indicato in
domanda, gli importi relativi alle suddette sezioni del Quadro temporaneo sono stati rimodulati
in diminuzione, in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.
3. Pagamento della contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo
autorizzato
Come anticipato, la contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato
deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione. Considerato che la
predetta comunicazione è stata effettuata, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori
autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022, la contribuzione dovuta, al netto dell’importo
dell’esonero autorizzato, deve essere versata entro il 20 luglio 2022.
Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero (cfr. la circolare n. 156/2021,
paragrafo 3, e il messaggio n. 1216/2022) potrà essere effettuato in unica soluzione, senza
aggravio di sanzioni civili, ovvero mediante rateazione ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, e successive modificazioni, nel rispetto delle condizioni contenute nel
“Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” (cfr.
la circolare n. 108 del 12 luglio 2013)[1]. In proposito si precisa che sul debito regolarizzato
con rateazione presentata entro il 20 luglio 2022 saranno dovuti i soli interessi di dilazione[2].
Per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire
nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente dovrà
indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedenti la misura
dell’esonero autorizzato.
Sulle somme versate in unica soluzione oltre il termine del 20 luglio 2022, ovvero regolarizzate
mediante rateazione successivamente alla stessa data, saranno dovute le sanzioni civili nella
misura dell’omissione ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, a decorrere dal 21 luglio 2022.
Infine, si ricorda che la verifica della regolarità della contribuzione obbligatoria tramite la
procedura “Durc On Line” costituisce condizione per il riconoscimento dell’esonero (cfr. la
circolare n. 156 del 21 ottobre 2021, paragrafo 3); pertanto, l’attestazione di irregolarità
comporta il recupero dell’esonero fruito.
Per le modalità di recupero dell’esonero delle aziende con dipendenti si ricorda che per esporre
nel flusso Uniemens il beneficio spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di
lavoro interessati dovranno valorizzare all’interno di <CausaleACredito> di
<AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L556”,
avente il significato di “Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106” e nell’elemento
<ImportoACredito> dovrà essere indicato il relativo importo.
Si sottolinea che la valorizzazione del predetto codice causale potrà essere effettuata nella
prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza agosto 2022.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di agosto 2022, nello stesso mese
potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività per fruire
dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
(Uniemens/vig).
Si ricorda, infine, come illustrato nel messaggio n. 1216/2022, che in caso di esito positivo
delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti, contraddistinte dai codici
Ateco rientranti nell’ambito di applicazione dell’esonero, verrà attribuito centralmente il codice
di autorizzazione “8J”. Tenuto conto della data di comunicazione degli esiti delle domande di
esonero il predetto codice “8J” è attribuito per il periodo giugno 2022 (mese di autorizzazione
definitiva alla fruizione) – agosto 2022 (ultimo mese utile per la fruizione della misura nelle
denunce contributive). Il suddetto codice di autorizzazione non verrà, invece, attribuito alle
posizioni contributive che siano effettivamente contraddistinte da codici Ateco non rientranti
nell’ambito di applicazione dell’esonero.
4. Presentazione delle istanze di riesame degli esiti delle domande di esonero
contributivo di cui all’articolo 70 del decreto-legge n. 73/2021
Le istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche indicazioni contenute
nella comunicazione dei medesimi esiti, dovranno essere presentate, tramite posta elettronica
certificata, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore
di lavoro/lavoratore autonomo entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente messaggio.
Al fine di consentire una più efficace gestione delle istanze, nella posta elettronica certificata
dovrà essere riportato il seguente oggetto: “Istanza di riesame domanda esonero contributivo
articolo 70 del DL 73/2021 – C.F._____________ - matricola/cida/progressivo azienda
____________”.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1]Si ricorda che in presenza di rateazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. a) del D.M.
30 gennaio 2015, la regolarità sarà attestata solo dopo il pagamento della prima delle rate
accordate (cfr. la circolare n. 126 del 26 giugno 2015, paragrafo 2.3).
[2] Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono le
seguenti:
- articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537: “L'interesse di differimento e di dilazione
per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori
di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli
interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento,
maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del
decreto stesso”;
- articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1996, n. 402: “A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti
la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni e integrazioni”.
Inoltre, il decreto 26 settembre 2005 del Ministero dell’Economia e delle finanze ha disposto
che il Tasso Ufficiale di Riferimento deve essere sostituito con il Tasso applicato alle operazioni
di rifinanziamento principale dell’Eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo
della Banca Centrale Europea.
Dal 16 marzo 2016 la misura dell’interesse di dilazione è pari al tasso del 6 per cento annuo
(cfr. la circolare n. 49 del 16 marzo 2016).
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