Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2584/2024

Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Decreto interministeriale 24 novembre 2023. Comunicazione graduatorie relative alle domande 2024. Stanziamento fondi 2023, distinte per Regione e Provincia autonoma

Pubblicato: 10/07/2024 In vigore dal: 10/07/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Decreto interministeriale 24 novembre 2023. Comunicazione graduatorie relative alle domande 2024. Stanziamento fondi 2023, distinte per Regione e Provincia autonoma

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 11-07-2024 Messaggio n. 2584 OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Decreto interministeriale 24 novembre 2023. Comunicazione graduatorie relative alle domande 2024. Stanziamento fondi 2023, distinte per Regione e Provincia autonoma Con il presente messaggio si comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023, per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), sono state elaborate le graduatorie distinte per Regioni e Province autonome di residenza, come previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.I. 24 novembre 2023. I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più basso e, a parità del valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate all’articolo 1 del citato D.I., come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto (cfr. l’art. 2, comma 1, del D.I.). Dalla home page del portale dell’Istituto (www.inps.it) è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. In tale pagina sono disponibili: la scheda informativa della misura, i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa e il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia. Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del presente messaggio per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio. Il bonus in argomento è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia (cfr. l’art. 3, comma 2, del D.I.) ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE, come anche illustrato al paragrafo 4 della circolare n. 34 del 15 febbraio 2024. L’INPS provvederà a riconoscere il beneficio agli aventi diritto, in base alle graduatorie elaborate per Regione/Provincia autonoma e nei limiti delle risorse stanziate, indicate nella citata Tabella 1 allegata al D.I. 24 novembre 2023. Si rammenta che il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti ai beneficiari del bonus in oggetto potrà avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome all’INPS. Infine, si evidenzia che le domande con ISEE recante omissioni e/o difformità non sanate nei termini indicati nel messaggio n. 2133 del 5 giugno 2024, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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