Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Decreto interministeriale 24 novembre 2023. Comunicazione graduatorie relative alle domande 2024. Stanziamento fondi 2023, distinte per Regione e Provincia autonoma
Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Decreto interministeriale 24 novembre 2023. Comunicazione graduatorie relative alle domande 2024. Stanziamento fondi 2023, distinte per Regione e Provincia autonoma
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 11-07-2024
Messaggio n. 2584
OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia,
introdotto dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Decreto
interministeriale 24 novembre 2023. Comunicazione graduatorie
relative alle domande 2024. Stanziamento fondi 2023, distinte per
Regione e Provincia autonoma
Con il presente messaggio si comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per
l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023, per l’erogazione del
contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo),
sono state elaborate le graduatorie distinte per Regioni e Province autonome di residenza,
come previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.I. 24 novembre 2023. I beneficiari sono stati
individuati tenendo conto del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) più basso e, a parità del valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle
domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate all’articolo 1 del citato D.I., come
ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto (cfr. l’art. 2, comma 1, del D.I.).
Dalla home page del portale dell’Istituto (www.inps.it) è possibile accedere alla pagina
dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e
selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di
psicoterapia – Bonus psicologo”. In tale pagina sono disponibili: la scheda informativa della
misura, i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa e il link di accesso
al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità
digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale
dei servizi (CNS); una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della
richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco
assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.
Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del presente
messaggio per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale
termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.
Il bonus in argomento è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di
psicoterapia (cfr. l’art. 3, comma 2, del D.I.) ed è erogato fino a concorrenza della somma
massima assegnata, parametrata ai valori ISEE, come anche illustrato al paragrafo 4 della
circolare n. 34 del 15 febbraio 2024.
L’INPS provvederà a riconoscere il beneficio agli aventi diritto, in base alle graduatorie
elaborate per Regione/Provincia autonoma e nei limiti delle risorse stanziate, indicate nella
citata Tabella 1 allegata al D.I. 24 novembre 2023. Si rammenta che il rimborso delle sedute
svolte dagli psicoterapeuti ai beneficiari del bonus in oggetto potrà avvenire solo a seguito
dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome
all’INPS.
Infine, si evidenzia che le domande con ISEE recante omissioni e/o difformità non sanate nei
termini indicati nel messaggio n. 2133 del 5 giugno 2024, sono state considerate improcedibili
e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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