Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296/2006. Gestione del trattamento di fine rapporto nell’ipotesi di lavoratori di azienda del trasporto pubblico locale che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante ai sensi dell’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017. Istruzioni contabili
Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296/2006. Gestione del trattamento di fine rapporto nell’ipotesi di lavoratori di azienda del trasporto pubblico locale che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante ai sensi dell’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 15-07-2021
Messaggio n. 2616
OGGETTO: Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della
legge n. 296/2006. Gestione del trattamento di fine rapporto
nell’ipotesi di lavoratori di azienda del trasporto pubblico locale che
transitano alle dipendenze del soggetto subentrante ai sensi
dell’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 96/2017. Istruzioni contabili
Premessa
L’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha istituito il Fondo
di Tesoreria denominato "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile".
Il predetto Fondo, costituito presso l’INPS, “garantisce ai lavoratori dipendenti del settore
privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per
la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal
codice civile”.
Il relativo finanziamento ha luogo con modalità rispondenti al principio della ripartizione. In
ordine alle predette modalità, il comma 756 del citato articolo 1 ha previsto che, “con effetto
sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007”, i datori di lavoro con almeno 50 addetti
sono tenuti a versare al Fondo un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 c.c., al netto
del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,
maturata a decorrere dalla predetta data (o, se successiva, dalla data di assunzione del
lavoratore) e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs 5 dicembre
2005, n. 252.
Con la circolare n. 70/2007, l’Istituto ha altresì precisato che il datore di lavoro cessionario,
pur non avendo il requisito dimensionale, è tenuto all’obbligo contributivo per i soli lavoratori
transitati alle sue dipendenze ai sensi degli articoli 1406 c.c. o 2112 c.c. (il cui TFR non sia
destinato alla previdenza complementare), se l’azienda cedente era tenuta al versamento al
Fondo di Tesoreria.
L’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, rubricato “Misure urgenti per la promozione della
concorrenza e la lotta all’evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale”, dispone che, in caso
di sostituzione del gestore a seguito di gara, nei bandi di gara deve essere previsto il
“trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore
uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il
contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato
dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3,
secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001”.
La norma prevede altresì che “il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore
uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all'INPS dal gestore
uscente".
Al riguardo, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si chiarisce
quanto segue e si forniscono le istruzioni operative.
1. La gestione del trattamento di fine rapporto nell’ipotesi di lavoratori di azienda
del trasporto pubblico locale che transitano alle dipendenze del soggetto
subentrante
La disposizione normativa sopra richiamata, entrata in vigore il 24 aprile 2017, deve essere
intesa nel senso che il gestore uscente è tenuto a versare il TFR che i lavoratori hanno
maturato alle sue dipendenze al Fondo di Tesoreria, istituito dall’articolo 1, commi 755 e
seguenti, della legge n. 296/2006 e gestito, per conto dello Stato, dall'INPS.
Pertanto, l’ultimo capoverso dell’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017 deve
essere coordinato con quanto previsto dalla legge istitutiva del Fondo di Tesoreria e dal D.M.
30 gennaio 2007, che ne disciplinano le modalità di attuazione.
1.1. Ambito di applicazione
La disposizione normativa in esame trova applicazione per i datori di lavoro che svolgono
attività di trasporto pubblico locale, sia qualora siano tenuti all’obbligo contributivo al Fondo di
Tesoreria sia per i datori di lavoro non soggetti al suddetto obbligo.
Nel caso di gestore uscente obbligato al versamento al Fondo di Tesoreria - in quanto azienda
con almeno 50 addetti - le quote di TFR maturate nel corso del rapporto di lavoro sono già
state dallo stesso accantonate nel suddetto Fondo, essendo il datore di lavoro tenuto
all’assolvimento dell’obbligo contributivo con cadenza mensile.
Tuttavia, in tale ipotesi, il gestore uscente sarà tenuto al versamento anche delle quote
maturate precedentemente alla decorrenza dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria
(1° gennaio 2007) e accantonate in azienda ai sensi dell’articolo 2120 c.c.
Qualora, invece, il gestore uscente non sia tenuto ai versamenti al Fondo di Tesoreria (o sia
obbligato limitatamente ai soli lavoratori alle sue dipendenze ai sensi degli articoli 1406 c.c. o
2112 c.c.), l’articolo 48, comma 7, del D.L. n. 50/2017 determina l’insorgere dell’obbligo di
versamento al suddetto Fondo dell’intero importo del TFR maturato dai lavoratori nel periodo
compreso tra la data di assunzione del lavoratore e la data di sostituzione del gestore, ossia
sino alla data di “trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente
dal gestore uscente al subentrante”.
L’obbligo contributivo, inoltre, è riferito a tutti i lavoratori dipendenti coinvolti nel trasferimento
dal gestore uscente al subentrante, anche in caso di accordo in deroga all’applicazione
dell’articolo 2112 c.c.
Si ricorda tuttavia che l’obbligo del gestore uscente è limitato al versamento delle quote di TFR
relative ai lavoratori che non abbiano scelto, in maniera espressa o tacita, di destinare il TFR
alla previdenza complementare.
Resta fermo, però, che il gestore uscente è comunque tenuto al versamento al Fondo di
Tesoreria delle quote di TFR accantonate presso l’azienda sino al momento del conferimento
del TFR alla previdenza complementare.
Inoltre, tenuto conto che l’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017 esclude i dirigenti
dal novero dei dipendenti del gestore uscente il cui rapporto di lavoro prosegue senza
soluzione di continuità con il gestore subentrante, il gestore uscente non è obbligato a versare
al Fondo di Tesoreria le quote di TFR afferenti al personale dirigente, ferma restando la
sussistenza del suddetto obbligo nell’ipotesi in cui, invece, la successione gestoria preveda
l’applicazione dell’articolo 2112 c.c. anche ai dirigenti.
Si evidenzia che l’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017, nel prevedere che il TFR
relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto
subentrante deve essere versato all’INPS (Fondo di Tesoreria) dal gestore uscente, ha portata
precettiva con riferimento alla stesura dei bandi di gara.
Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore della legge, in caso di gara bandita
successivamente dalla predetta data, il TFR relativo ai dipendenti del gestore uscente che
transitano alle dipendenze del soggetto subentrante deve essere versato al Fondo di Tesoreria,
indipendentemente dal contenuto del bando di gara, sul quale, in ogni caso, prevale la portata
precettiva della legge.
Deve conseguentemente escludersi la sussistenza dell’obbligo contributivo in argomento nelle
ipotesi in cui l'aggiudicazione (provvisoria e/o definitiva) della gara sia avvenuta in data
antecedente l'entrata in vigore dell’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017.
1.2. Momento impositivo dell’obbligo contributivo
Come anticipato, salvo l’ipotesi descritta all’ultimo capoverso del precedente paragrafo, il
gestore uscente è tenuto al versamento dell’importo del TFR maturato dai lavoratori nel
periodo compreso tra la data di assunzione del lavoratore e la data di sostituzione del gestore,
ossia sino alla data di “trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale
dipendente dal gestore uscente al subentrante” (comprese le quote maturate precedentemente
al 1° gennaio 2007) in unica soluzione.
Considerato che il gestore uscente è tenuto al versamento solo a seguito della cessazione del
rapporto di lavoro, l’obbligo contributivo deve considerarsi riferito alle quote di TFR
comprensive della rivalutazione maturata ai sensi dell’articolo 2120 c.c.
Tenuto conto degli adempimenti propedeutici necessari all’assolvimento dell’obbligo,
l’adempimento dell’obbligazione contributiva deve essere effettuato entro i tre mesi successivi
alla data del perfezionamento della successione nella gestione del servizio pubblico.
I datori di lavoro (gestori uscenti) tenuti al versamento in argomento in forza di una gara
conclusasi dopo l’entrata in vigore dell’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017, ma
prima della pubblicazione del presente messaggio, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo
contributivo in argomento entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente messaggio
senza oneri aggiuntivi.
Si ricorda che l’ultimo capoverso dell’articolo 1, comma 756, della legge n. 296/2006 dispone
che alla contribuzione afferente al Fondo di Tesoreria “si applicano le disposizioni in materia di
accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi
forma di agevolazione contributiva”.
Per effetto delle previsioni della norma in esame, l’accantonamento datoriale ai sensi
dell’articolo 2120 c.c. a titolo di TFR, da versare all’Istituto, ha natura di contribuzione
previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria
dovuta a carico del datore di lavoro.
Pertanto, le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali
obbligatori trovano applicazione anche per la fattispecie di cui all’articolo 48, comma 7, lett. e),
del D.L. n. 50/2017 e, conseguentemente, l’obbligazione contributiva sussistente in capo al
gestore uscente è soggetta al regime sanzionatorio di cui all’articolo 116 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
1.3. Precisazioni in merito all’obbligo contributivo del datore di lavoro subentrante
Come accennato in premessa, con la circolare n. 70/2007 l’Istituto ha precisato che nel caso in
cui ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 1406 c.c. o di cui all’articolo 2112 c.c. e si realizzi il
passaggio, presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo al Fondo di
Tesoreria, di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo
stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo
limitatamente a tale personale.
Allo stesso modo, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n.
50/2017, il gestore subentrante, indipendentemente dalla sussistenza del requisito
dimensionale, ossia anche se ha alle sue dipendenze meno di 50 addetti, è tenuto all’obbligo
contributivo al Fondo di Tesoreria limitatamente al personale transitato alle sue dipendenze e
precedentemente in carico al gestore uscente.
Il gestore subentrante è tenuto al suddetto obbligo a decorrere dalla di trasferimento senza
soluzione di continuità di detto personale, con le modalità e i termini previsti per il versamento
della contribuzione previdenziale obbligatoria, e indipendentemente dalla circostanza che
sussistano le condizioni sopra richiamate che consentano l’esclusione dell’applicazione
dell’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017 (ultimo capoverso del precedente
paragrafo 1.1).
Si ricorda che ai fini della determinazione del requisito dimensionale, che fa sorgere l’obbligo di
versamento al Fondo di Tesoreria, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 il limite
dimensionale viene calcolato sulla media annuale dei lavoratori in forza al 31 dicembre 2006,
mentre, per le aziende che abbiano iniziato l’attività dopo tale data, si deve prendere a
riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno di inizio attività, da intendersi,
sulla base di una prassi amministrativa consolidata, il periodo che va dal 1° gennaio al 31
dicembre dell’anno, ovvero il minor periodo per coloro che iniziano l’attività nel corso
dell’anno.
Il calcolo deve essere effettuato tenendo presente la struttura aziendale nel suo complesso
(avendo a riferimento il codice fiscale dell’azienda) e le caratteristiche del rapporto di lavoro
dei singoli dipendenti (ad esempio, lavoratori part-time, a tempo determinato, ecc.).
Una volta determinata - secondo i criteri sopra succintamente richiamati e puntualmente
descritti nella circolare n. 70/2007 - la media annua utile per l’applicazione della disposizione
di legge, la stessa si cristallizza ed eventuali modifiche in relazione al numero degli addetti
intervenute successivamente non incidono, modificandolo, sull’obbligo di versamento, sia in
caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento di un
numero di addetti pari o superiore a 50.
1.4. Le misure compensative
Si rammenta, inoltre, che i datori di lavoro tenuti al versamento delle quote al Fondo di
Tesoreria beneficiano delle c.d. misure compensative di cui all’articolo 10, comma 2, del D.lgs
n. 252/2005, e all’articolo 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.
Tuttavia, detti esoneri contributivi non possono trovare applicazione in relazione alle quote di
TFR versate al Fondo di Tesoreria in applicazione dell’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n.
50/2017 (maturate, cioè, dai lavoratori nel periodo compreso tra la data di assunzione del
lavoratore e la data di sostituzione del gestore) in quanto sia l’articolo 10 del D.lgs n.
252/2005 che l’articolo 8 del D.L. n. 203/2005 prevedono che l’esonero contributivo sia
applicato nella “stessa percentuale di TFR maturando” e non per il TFR già maturato e
accantonato in azienda.
1.5. L’erogazione delle prestazioni
I lavoratori le cui quote di TFR risultino accantonate al Fondo di Tesoreria in adempimento di
quanto disposto dall’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017 potranno inoltrare
domanda di liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni, secondo
le disposizioni di cui all’articolo 2120 c.c. e delle altre norme in materia, al proprio datore di
lavoro (gestore subentrante), il quale provvederà al conguaglio della prestazione erogata a
valere sui contributi dovuti o, in caso di incapienza, a inoltrare domanda di pagamento diretto
al Fondo di Tesoreria, secondo le regole delineate dall’articolo 2, commi 2 e 4, del D.M. 30
gennaio 2007 e dalle disposizioni di prassi adottate con la già citata circolare n. 70/2007.
2. Istruzioni operative
Nel caso di gestore uscente obbligato al versamento al Fondo di Tesoreria - in quanto azienda
con almeno 50 addetti con CA “1R”– per il versamento delle quote di TFR maturate
precedentemente al 1° gennaio 2007, le aziende interessate provvederanno all’invio di un
flusso regolarizzativo sull’ultimo mese in forza dei lavoratori, utilizzando nella sezione
individuale GestioneTFR/MeseTFr/Contribuzione/TipoImpPregCMT il codice di nuova istituzione
“CF04” che ha il significato di “Versamenti quote arretrate di TFR art.47 D.L. 50/2017”,
indicando il complessivo importo delle quote di TFR maggiorate della rivalutazione di cui
all’articolo 2120 c.c. e contestualmente valorizzeranno l’elemento “Rivalutazione” indicando il
solo importo della rivalutazione.
Nel caso in cui il gestore uscente sia sprovvisto del CA “1R”, in quanto non tenuto ai
versamenti al Fondo di Tesoreria, le aziende interessate dovranno richiedere alla Struttura
territoriale competente l’attribuzione del CA “1R” che verrà assegnato con una durata limitata
a tre mesi a decorrere dalla data della richiesta e dovranno procedere successivamente
all’invio di un flusso regolarizzativo con le modalità sopra specificate.
Si fa presente che, in ragione di quanto precisato al precedente paragrafo 1.4, i codici presenti
nell’elemento “MisureCompensative” non devono essere valorizzati e saranno soggetti a
controllo da parte dell’Istituto.
Si rammenta, infine, che per gli stessi lavoratori dovranno essere validati gli elementi
“Tiposcelta” e “DataScelta” presenti all’interno di “DestinazioneTFR” di “GestioneTFR” e che il
gestore uscente e il gestore subentrante dovranno utilizzare per i lavoratori interessati,
rispettivamente, il codice tipo cessazione “2T” e il codice tipo assunzione “2T”.
3. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili del versamento delle quote arretrate di TFR al Fondo di
Tesoreria, si adotteranno i conti già istituiti con la circolare n. 89/2007, di seguito riportati:
TFR21110 Contributo di cui all’art. 1, comma 756, della legge n. 296/2006 riscosso con il
sistema di denuncia e di versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969 (modd. DM 10 attivi e
passivi), di competenza degli anni precedenti;
TFR21120 Contributo di cui all’art. 1, comma 756, della legge n.296/2006 accertato
mediante modd. DM insoluti o DM 10/V, di competenza degli anni precedenti.
Ai conti sopra indicati andrà associato il codice “CF04” che ha il significato di “Versamenti
quote arretrate di TFR art.47 D.L. 50/2017”. Le quote di TFR saranno maggiorate della
rivalutazione di cui all’articolo 2120 c.c.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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