Liquidazione e riliquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto del personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana e trasferito presso Amministrazioni ed enti pubblici iscritti all’Inps ai fini
Liquidazione e riliquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto del personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana e trasferito presso Amministrazioni ed enti pubblici iscritti all’Inps ai fini
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 16-07-2021
Messaggio n. 2629
OGGETTO: Liquidazione e riliquidazione del trattamento di fine servizio e del
trattamento di fine rapporto del personale proveniente dalla Croce
Rossa Italiana e trasferito presso Amministrazioni ed enti pubblici
iscritti all’Inps ai fini
1. Premessa
La privatizzazione della Croce Rossa Italiana (di seguito, anche C.R.I.) disposta dal decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ha comportato la
ricollocazione dei propri dipendenti presso pubbliche Amministrazioni iscritte all’Inps, ai fini del
trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto (TFS/TFR).
Atteso che il personale della Croce Rossa Italiana non era iscritto alle Casse previdenziali
gestite dall’Inps e che in occasione della predetta ricollocazione presso le pubbliche
Amministrazioni non si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro, a tale personale sono
state applicate le norme sulla mobilità di cui agli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n.
554, nonché agli articoli da 12 a 17 del D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104.
Nell’ambito di detto contesto normativo, l’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI),
subentrato alla preesistente C.R.I. con il compito di svolgere attività in ordine al patrimonio e
al personale della C.R.I. per un graduale trasferimento di funzioni, ha quantificato, per ciascun
dipendente, l’importo delle indennità di fine servizio e di fine rapporto maturate senza poter
provvedere al relativo versamento, a causa dello stato d’insolvenza dell’Ente. A seguito
dell’attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’Istituto ha provveduta a
richiedere l’insinuazione nello stato passivo della ex C.R.I.
Alla luce di quanto sopra l’Inps, nei confronti degli ex dipendenti della Croce Rossa Italiana che
sono stati collocati a riposo, ha potuto finora provvedere ad erogare la prestazione di fine
servizio o di fine rapporto limitatamente al periodo di servizio coperto da iscrizione
previdenziale all’Istituto, decorrente dalla data di trasferimento del lavoratore dalla Croce
Rossa Italiana a un’Amministrazione pubblica iscritta all’Inps, rimanendo sospesa la quota di
TFS/TFR non riguardata dal trasferimento, da parte dell’ESACRI, della quota maturata in
precedenza.
Con l’assegnazione delle risorse finanziarie e i conseguenti trasferimenti di fondi di seguito
indicati (paragrafi 2 e 3), sono pervenuti all’Istituto i finanziamenti relativi alla quota di
prestazione lorda, maturata presso la Croce Rossa Italiana, dal personale interessato dalla
prima procedura di insinuazione allo stato passivo.
Con successiva comunicazione saranno fornite alle Strutture territoriali dell’Inps le indicazioni
operative per procedere alla liquidazione o riliquidazione del TFS/TFR in favore del personale
medesimo.
2. Trasferimento dei fondi all’Inps da parte del Ministero dell’Economia e delle
finanze
È pervenuto il finanziamento da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze dell’importo
complessivo relativo agli anni 2018, 2019 e 2020, pari a 56.302.990,47 euro, previsto dai
decreti 14 settembre 2018 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2018), 14 novembre 2019 (G.U. n. 290
del 11 novembre 2019) e 6 agosto 2020 (G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020) emanati dal
medesimo Dicastero.
3. Trasferimento dei fondi all’Inps da parte del Ministero della Salute in applicazione
della legge n. 178/2020
L’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto il trasferimento
all’Inps degli importi dovuti.
Lo stanziamento finanziario previsto è pari a 11.907.462,44 euro per ciascuna delle annualità
2021, 2022 e 2023.
4. Personale già appartenente al contingente destinato alle attività propedeutiche
della gestione liquidatoria dell’ESACRI
Per il personale di cui trattasi, l’ESACRI ha provveduto, con mandati di pagamento n. 276, n.
386, n. 542 e n. 335 del 2020 e con mandato n. 188 del 2021, al versamento del relativo
importo.
5. Personale per il quale l’Istituto ha avviato la seconda procedura di insinuazione al
passivo dell’ESACRI, ancora in corso di definizione.
Per tale personale, considerato che è ancora in corso di definizione la procedura di insinuazione
al passivo dell’ESACRI, non è al momento possibile includere nel calcolo della prestazione il
periodo di servizio prestato presso l’ex C.R.I.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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