Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Comma 1-bis dell’articolo 40 del decreto-legge n. 73/2021, introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021. Differimento dei termini di decadenza per la presentazione delle domande integrative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269. Prime istruzioni
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Comma 1-bis dell’articolo 40 del decreto-legge n. 73/2021, introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021. Differimento dei termini di decadenza per la presentazione delle domande integrative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269. Prime istruzioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 26-07-2021
Messaggio n. 2707
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale. Comma 1-bis dell’articolo 40 del decreto-legge n.
73/2021, introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n.
106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021.
Differimento dei termini di decadenza per la presentazione delle
domande integrative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del
decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016,
n. 95269. Prime istruzioni operative
Premessa
In sede di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, decreto
Sostegni-bis), recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, la legge 23 luglio 2021, n. 106, ha
introdottoall’articolo 40 il comma 1-bis.
La suddetta nuova disposizione del decreto Sostegni-bis stabilisce il differimento al 31 luglio
2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi -
come previsti all’articolo 7, comma 8, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali 7 aprile 2016, n. 95269 - scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021 e,
parallelamente, prevede la copertura degli oneri finanziari derivanti da tale disposizione.
Con il presente messaggio si illustrano gli indirizzi che attengono all’operatività del
differimento dei termini decadenziali e si forniscono le prime istruzioni operative.
1. Domande oggetto del differimento
Rientrano nel differimento dei termini al 31 luglio 2021 tutte le domande di accesso ai
trattamenti integrativi a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale i cui termini di presentazione, come previsti dall’articolo 7, comma 8, del
decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 95269/2016, sono scaduti nel periodo
dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021.
Si ricorda che ai sensi del citato articolo 7, comma 8, le domande di accesso alle prestazioni
integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), comprese quelle derivanti
dall’applicazione dei contratti di solidarietà, sono subordinate all’adozione del decreto
ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e devono
essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’adozione del decreto stesso.
Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti integrativi - che ricadono nei periodi
per cui opera il differimento dei termini in argomento - già inviate, i datori di lavoro, ai fini del
riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno presentare delle
nuove istanze. La filiale metropolitana di Roma Eur, attuando le più ampie sinergie con le
aziende e gli intermediari autorizzati, provvederà, infatti, all’istruttoria e alla definizione delle
istanze già inviate, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi
pubblicati in materia.
I datori di lavoro che, per il periodo oggetto del differimento, non avessero, invece, inviato le
istanze di accesso ai trattamenti integrativi, potranno trasmettere la relativa domanda entro e
non oltre il 31 luglio 2021. A tale fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali già
istituite per l’integrazione della prestazione principale di riferimento.
2. Disposizioni in materia di limiti di spesa
La disposizione in esame, relativa al differimento dei termini di decadenza, è riconosciuta nei
limiti di spesa di 18 milioni di euro per l’anno 2021 e, a tale fine, è previsto uno specifico
finanziamento in favore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale, a titolo di concorso ai relativi oneri.
Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni con successivi messaggi.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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