Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e Gestione separata dei liberi professionisti. Differimento delle scadenze di pagamento ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e Gestione separata dei liberi professionisti. Differimento delle scadenze di pagamento ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 27-07-2021
Messaggio n. 2731
OGGETTO: Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali e Gestione separata dei liberi professionisti.
Differimento delle scadenze di pagamento ai sensi dell’articolo 9-ter
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021, è stato disposto il differimento, per l’anno 2021,
dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi
dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il decreto citato prevede la possibilità - per i soggetti che esercitano attività economiche per le
quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o
compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo
decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze - di effettuare i versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) entro il 20 luglio 2021, senza
maggiorazione.
Le medesime disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di
affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che
adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il
regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115
e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo unico del D.P.C.M.
28 giugno 2021.
Con il presente messaggio si comunica che l’articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, ha disposto la proroga, per i soggetti che
esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità
fiscale, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia
di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021
senza maggiorazione.
I soggetti beneficiari della misura introdotta al fine di mitigare gli effetti da COVID-19 sono:
i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici
sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun
indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze;
i contribuenti per i quali ricorrono le cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, quindi
i soggetti che:
- applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n.
190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui
all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 111/2011 (c.d. contribuenti minimi);
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (quali ad esempio inizio o cessazione attività,
determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime
previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale
(cfr. gli articoli 5, 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986), quali i soci di società di persone, i
collaboratori di impese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti
di associazioni tra artisti e professionisti (i professionisti con studio associato), i soci di
società di capitali in regime di trasparenza.
La norma deroga alle disposizioni previste dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, secondo cui i versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, i cui termini scadono dal 30 giugno al 31
agosto, possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti,
maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Pertanto, in forza di quanto previsto dal citato articolo 9-ter, le somme dovute, senza
maggiorazione, devono essere versate entro il 15 settembre 2021.
Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in base alla disposizione
citata, la proroga si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS
dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale
degli artigiani, nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e
dichiarate nei modelli fiscali.
Sono, pertanto, differiti alla data del 15 settembre 2021 i termini di versamento delle somme
dovute:
- a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021
della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all'articolo 1
della legge 2 agosto 1990, n. 233;
- a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021
della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi
dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.
Per completezza di informazione, si segnala che, per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome
speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il termine di pagamento
della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021 aventi quale scadenza originaria il
17 maggio 2021 è stabilito al 20 agosto 2021, come reso noto con la circolare n. 85 del 10
giugno 2021.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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