Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63. Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e integrazione salariale ordinaria (CIGO) conseguenti all’emergenza climatica. Trattamenti di sostegno al reddito ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Istruzioni operative e contabi
Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63. Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e integrazione salariale ordinaria (CIGO) conseguenti all’emergenza climatica. Trattamenti di sostegno al reddito ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 26-07-2024
Messaggio n. 2735
Allegati n.2
OGGETTO: Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 15 maggio 2024, n. 63. Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale
operai agricoli (CISOA) e integrazione salariale ordinaria (CIGO) conseguenti
all’emergenza climatica. Trattamenti di sostegno al reddito ai sensi dell’articolo 44,
comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in favore di imprese
operanti in aree di crisi industriale complessa. Istruzioni operative e contabili. Variazioni
al piano dei conti
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024 è stata pubblicata la legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per le imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.
La menzionata legge, entrata in vigore il 14 luglio 2024, giorno successivo a quello della sua pubblicazione,
novellando il decreto–legge n. 63/2024, ha introdotto, tra le altre, alcune disposizioni in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, con i commi da 1 a 4 dell’articolo 2-bis sono state reiterate due misure con cui, in attuazione delle
politiche finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate
di calore, si rende più agevole, per i datori di lavoro tutelati dalla cassa integrazione speciale operai agricoli
(CISOA), nonché per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione
salariale ordinaria (CIGO), l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di
eventi metereologici avversi.
Inoltre, il successivo comma 5 del medesimo articolo 2-bis ha previsto la possibilità di riconoscere – entro
determinati limiti di spesa e per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi nel corso
dell’anno 2024 - i trattamenti in deroga (cassa integrazione straordinaria e mobilità) previsti dall’articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi
industriale complessa.
Con il presente messaggio si illustrano i contenuti delle disposizioni in oggetto e si forniscono le relative istruzioni
operative.
1. Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
Il comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività
lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2024[1] e il 31 dicembre 2024, il trattamento di CISOA,
previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in
caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.
Si ricorda che, in base alla disciplina a regime, recata dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il
trattamento di CISOA spetta agli operai agricoli, impiegati e quadri con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal
lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro, solamente in caso di
sospensione dell’attività lavorativa, entro il limite massimo di 90 giorni nell’anno. La disposizione di cui trattasi
deroga, quindi, ancorché per un periodo temporaneo, alla disciplina di carattere generale, consentendo, così, ai
datori di lavoro agricoli l’accesso al trattamento di CISOA anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa nella sola
ipotesi in cui l’istanza abbia ad oggetto intemperie stagionali e riguardi esclusivamente gli operai a tempo
indeterminato. Il medesimo comma stabilisce altresì che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo
ricompreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo
di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione o di riduzione sono equiparati a periodi
lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dal menzionato articolo 8 della legge n.
457/1972.
Da ultimo, si precisa che in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA a riduzione ai sensi
della norma in esame, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva
mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta, e figurativa,
per la parte di giornata coperta da CISOA.
1.1 Modalità di presentazione della domanda
Ai fini della presentazione delle domande di CISOA per gli operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione
dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 14
luglio 2024 al 31 dicembre 2024, i datori di lavoro dovranno seguire le consuete modalità indicando quale causale
dell’istanza “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.
Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera
dell’attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità.
Le suddette domande dovranno essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di
sospensione o di riduzione. In sede di prima applicazione della norma in esame, le istanze riferite a sospensioni o
riduzioni dell’attività lavorativa per eventi verificatisi dal 14 luglio 2024 alla data di pubblicazione del presente
messaggio, potranno essere inviate entro il termine di 15 giorni successivi a tale ultima data.
1.2 Autorizzazioni e modalità di pagamento
Si evidenzia che, in conseguenza di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024, le
domande per intemperie stagionali riferite a riduzioni dell’attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero
contrattualmente stabilito, sono autorizzate direttamente dall’Istituto, con provvedimento a cura del Direttore della
Struttura territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge n. 457/1972.
I trattamenti di CISOA in parola sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Istituto. Si
precisa che, per le domande aventi a oggetto sospensioni giornaliere dell’attività lavorativa per intemperie stagionali
o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, la potestà decisoria permane, invece, in capo
all’apposita Commissione provinciale prevista dal menzionato articolo 14 della legge n. 457/1972; anche la relativa
erogazione avviene secondo le consuete modalità.
1.3 Modalità di esposizione nel flusso UniEmens/Posagri della parte di giornata lavorata
Come chiarito, il trattamento di CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” presuppone una
diminuzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. Al fine di
comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso
UniEmens/Posagri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall’evento il campo
<DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente i seguenti elementi:
<CodicePartTime-GOR>: 7 (indicante le giornate a orario ridotto); <OrePartTimeGOR> indicante le ore
effettivamente lavorate; <DichGOR> flag con valore “S”.
Per le prestazioni di CISOA con causale “eventi atmosferici” riferite a sospensione dell’attività lavorativa per l’intera
giornata, permangono le consuete modalità di compilazione del flusso UniEmens/Posagri.
1.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto
Atteso che il modello di presentazione della domanda “SR33” contiene già gli elementi informativi utili alla
liquidazione del trattamento di CISOA, i datori di lavoro non sono chiamati a ulteriori adempimenti.
2. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro
appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione
Il comma 2 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai
settori edile, lapideo e delle escavazioni - rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria
(CIGO) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10, lettere m), n) e o), del decreto legislativo n. 148/2015 - per le
sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024,
determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE)[2], possono accedere alla CIGO senza che i suddetti
periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo
12 del medesimo decreto legislativo. Si sottolinea che gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO ai
sensi dell’articolo 10, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del citato decreto legislativo n. 148/2015, per i
trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi
richiesti per i suddetti eventi. Si ricorda che, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi
oggettivamente non evitabili (EONE), non trova applicazione il principio generale, previsto dall’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, i
lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di
rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di
concessione. Sempre il comma 2 dell’articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024, confermando la disposizione già
contenuta all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, stabilisce che, per le richieste di trattamenti
di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
Infine, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, le domande di
integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la
fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
2.1 Aspetti contributivi
Come anticipato, i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’articolo
2-bis del decreto–legge n. 63/2024 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5
del decreto legislativo n. 148/2015.
Conseguentemente, l’unica deroga alla disciplina generale di cui al decreto legislativo n. 148/2015 attiene
all’esclusione delle sospensioni o delle riduzioni dell'attività lavorativa autorizzate ai sensi dell’articolo 2-bis del
decreto–legge n. 63/2024 ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti, previsti dai commi 2 e 3
dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, i periodi di integrazione salariale di cui trattasi rilevano ai
fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n.
148/2015, qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile.
Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi
diritto, si applica il termine di decadenza di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. la circolare n. 9
del 19 gennaio 2017). Si rammenta, inoltre, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di
cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo contributivo sussiste anche
durante il periodo di integrazione salariale ordinaria autorizzato ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge n.
63/2024, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della
sospensione dell’attività lavorativa.
2.2 Modalità operative
Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione
illustrati ai paragrafi precedenti, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni
continueranno ad attenersi alle consuete modalità.
2.3 Modalità di esposizione del conguaglio
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione
salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro medesimi
dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione
bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio
dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
In particolare, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente
all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento presente
in <CongCIGOAltCaus>, presente in
<DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACredito>/<CongCIGOAltre>,
valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L147”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art.2 - bis - DL 63/24”.
Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro utilizzeranno il codice
di conguaglio già in uso “L038” (cfr. la circolare n. 9/2017).
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite
flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza
delle autorizzazioni.
2.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro dovranno attenersi alle consuete modalità
previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione
salariale.
A tale fine, si ricorda che, in caso di richiesta di pagamento diretto, trova applicazione il termine decadenziale di cui
all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.
Conseguentemente, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il
pagamento del trattamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di
integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di
autorizzazione.
Si rammenta che, trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
3. Risorse finanziarie
In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024, per la copertura
degli oneri relativi alle misure in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e a quelle di
integrazione salariale ordinaria (CIGO) sono stanziati, rispettivamente, 2 milioni di euro e 11 milioni di euro per
l'anno 2024.
Si precisa che il finanziamento riguarda le prestazioni di sostegno al reddito in esame - e la relativa contribuzione
figurativa - che non sarebbero state autorizzate nell’ordinario regime previsto dalla legge n. 457/1972, con riguardo
al superamento dei limiti di fruizione dei trattamenti di CISOA (90 giornate nell’anno per ciascun lavoratore) e dal
decreto legislativo n. 148/2015, con riferimento al superamento dei limiti di fruizione della CIGO (52 settimane nel
biennio mobile per ciascuna unità produttiva).
I medesimi commi 1 e 2 dell’articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024 affidano il monitoraggio – anche in via
prospettica - in ordine al rispetto dei citati tetti di spesa all’Istituto, che non potrà accogliere eventuali domande che
dovessero eccedere i predetti limiti finanziari.
4. Trattamenti di sostegno al reddito di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in favore di imprese operanti in aree di crisi
industriale complessa
Il comma 5 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 ha previsto, per l’anno 2024, la concessione del
trattamento di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, anche alle imprese operanti
nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle Imprese e del
made in Italy del 17 aprile 2023 e dell’11 settembre 2023, situate nella Regione Basilicata. Si tratta del territorio dei
Sistemi locali del Lavoro di Melfi e di Potenza, il cui perimetro d’area è stato successivamente ampliato con
l'integrazione di ulteriori Comuni appartenenti al Sistema Locale del Lavoro di Rionero in Vulture.
Il citato comma 5 prevede altresì la concessione, per l’anno 2024, del trattamento di mobilità in deroga di cui
all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96.
Si rammenta che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, al fine di semplificare in un’unica
disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, che fanno riferimento all’articolo 44,
comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è
consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.
Alla luce di tale interpretazione, quindi, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2024 i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n.
148/2015, e all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità
in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Nello specifico, si ricorda che la normativa in materia di trattamenti di mobilità in deroga prevede che a ogni singolo
lavoratore possa essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un
trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente
applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali.
In relazione al citato quadro normativo, quindi, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in
deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori dodici mesi, fermo restando il requisito della continuità.
Per quanto riguarda la trasmissione dei decreti da parte delle Regioni interessate, per il tramite del Sistema
Informativo Percettori (SIP), e il pagamento delle relative prestazioni da parte delle Strutture INPS territorialmente
competenti, si rinvia a quanto già illustrato con le circolari n. 159 del 31 ottobre 2017 e n. 90 del 1° agosto 2018,
nonché al successivo messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019 e, da ultimo, con il messaggio n. 2304 del 20 giugno
2024.
Per il riconoscimento delle misure di sostegno in parola, il comma 5 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024
prevede un limite di spesa di 7,5 milioni di euro per il 2024, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Istruzioni contabili
La rilevazione contabile degli interventi di CISOA e CIGO previsti dall’articolo 2-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge
n. 63/2024, i cui oneri sono a carico dello Stato, avverrà nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), evidenza contabile - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario
(GAU).
In considerazione del fatto che trattasi di proroghe per il 2024 di misure esistenti nel 2023, si fa rinvio alle istruzioni
fornite con la circolare n. 73 del 3 agosto 2023 e ai conti ivi previsti, la cui descrizione viene modificata come
riportato nell’allegata variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Relativamente alla misura descritta nel precedente paragrafo 4, si fa rinvio alle istruzioni contabili contenute nel
messaggio n. 2304/2024. Al riguardo, si riportano nell’allegata variazione al piano dei conti, le integrazioni riferite ai
conti in uso aggiornati nella normativa di riferimento di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 63/2024
(Allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Data di entrata in vigore della legge di conversione n. 101/2024.
[2] Si rammenta che le sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa per eventi meteorologici rientrano tra gli
interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), il cui elenco è riportato nel messaggio n.
1963/2017.
ALLEGATO 1
Allegato 1
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAU30456
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF ai lavoratori dipendenti
dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le
sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio
al 31 dicembre 2023 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2024 - art. 1 del decreto-
legge 28 luglio 2023, n. 98 – art. 2 bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio
2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101-
pagamento diretto
Denominazione abbreviata CIGO ANF SETT.ED.LAP.- A1 DL98/23 – A2BIS, CO2 DL 63/24 - DIR.
Inizio Validità- Movimentabilità Mese 08 Anno 2023 - P10 - bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo/Voce Bilancio 3U1205009
Tipo variazione V
Codice conto GAU30486
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF ai lavoratori dipendenti
dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le
sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio
al 31 dicembre 2023 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, ammessi a conguaglio
con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1 del decreto-legge 28 luglio
2023, n. 98- art. 2 bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
Denominazione abbreviata CIGO ANF SETT.ED.LAP.-A1 DL98/23-A2BIS,CO2 DL 63/24 – DM
Inizio Validità- Movimentabilità Mese 08 Anno 2023 - P10 - bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo/Voce Bilancio 3U1205002
Tipo variazione V
Codice conto GAU10456
Denominazione completa Debito per i trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF nei confronti dei
lavoratori dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle
escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel
periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e dal 1° luglio al 31 dicembre
2024 - art. 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 - art. 2 bis, comma 2, del
decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla
legge 12 luglio 2024, n. 101-pagamento diretto.
Denominazione abbreviata DEB. CIGO ANF SETT. ED. LAP. - A1 DL98/23- A2BIS,CO2 DL 63/24
Inizio Validità - Movimentabilità Mese 08 Anno 2023 - P10 - bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo/Voce Bilancio 3U1205009
Tipo variazione V
Codice conto GPA10292
Denominazione completa Debito per la riemissione in pagamento dei riaccrediti relativi ai trattamenti
di integrazione salariale e connessi ANF nei confronti dei lavoratori dipendenti dei
datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le
sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio
al 31 dicembre 2023 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2024 - art. 1 del decreto-legge
28 luglio 2023, n. 98 - art. 2 bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024,
n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 10.
Denominazione abbreviata DEB. RIEM.RIACCREDTI CIGO ANF - A1 DL98/23- A2BIS,CO2 DL 63/24
Inizio Validità - Movimentabilità Mese 08 Anno 2023 - P10 - bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo/Voce Bilancio D 8U2220099 - A 8E2320099 / PNE112013
Tipo variazione V
Codice conto GAU24456
Denominazione completa Entrate varie - Recuperi e/o reintroiti di trattamenti di integrazione salariale e
connessi ANF ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori
edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell'attività
lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e dal 1° luglio
al 31 dicembre 2024- art. 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 - art. 2 bis,
comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge
12 luglio 2024, n. 10.
Denominazione abbreviata REC.REINT CIGO ANF SETT.ED.LAP – A1 DL98/23 - A2BIS,CO2 DL 63/24
Inizio Validità-Movimentabilità Mese 08 Anno 2023 - S - movimentabilità manuale
Capitolo/Voce Bilancio 3E1309001
Tipo variazione V
Codice conto GAU32456
Denominazione completa Onere per i contributivi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di
integrazione salariale erogati ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro
appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o
riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31
dicembre 2023 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2024 - art. 1 del decreto-legge 28
luglio 2023, n. 98 - art. 2 bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n.
63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 10.
Denominazione abbreviata ON.CTR FIG. CIGO - ART. 1 DL 98/2023 – ART.2BIS,CO2 DL 63/2024
Inizio Validità - Movimentabilità Mese 08 Anno 2023- P10 - bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo/Voce Bilancio UTB14001604
Tipo variazione V
Codice conto GAU30296
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF agli operai agricoli a
tempo indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa
effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023 e dal 14 luglio
al 31 dicembre 2024 - art. 2 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 - art. 2 bis, comma
1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12
luglio 2024, n. 10, a pagamento diretto
Denominazione abbreviata CISOA ANF OP.AGR OTI -A2 DL98/23 - ART.2BIS,CO1 DL 63/24-DIR.
Inizio Validità – Movimentabilità Mese 08 Anno 2023 – P10 bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo/Voci di bilancio
3U1205010
Tipo variazione V
Codice conto GAU30506
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF agli operai agricoli a
tempo indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa
effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023 e dal 14 luglio
al 31 dicembre 2024, corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
ammessi a conguaglio tramite denuncia - art. 2 del decreto- legge 28 luglio 2023,
n. 98 – art. 2 bis, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 10 - POSAGRI
Denominazione abbreviata CISOA ANF CONG.AGR OTI -A2 DL98/23-A2BIS,CO1 DL 63/24 - POSAGRI
Inizio Validità - Movimentabilità Mese 08 Anno 2023- P10 - bloccato alla movimentabilità manuale
3U1205010
Capitolo/Voci di bilancio
Tipo variazione V
Codice conto GAU10296
Denominazione completa Debito per i trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF nei confronti degli
operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni
dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre
2023 e dal 14 luglio al 31 dicembre 2024 - art. 2 del decreto- legge 28 luglio 2023,
n. 98 - art. 2 bis, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito
con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 10
Denominazione abbreviata DEB. OP.AGR OTI -CISOA ANF - A2 DL98/2023 - A2BIS,CO1 DL 63/24
Inizio Validità- Movimentabilità Mese 08 Anno 2023 - P10 - bloccato alla movimentabilità manuale
3U1205010
Capitolo/Voci di bilancio
Tipo variazione V
Codice conto GPA10293
Denominazione completa Debito per la riemissione in pagamento dei riaccrediti relativi ai Trattamenti
di integrazione salariale e connessi ANF agli operai agricoli a tempo
indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa
effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023 e dal 14
luglio al 31 dicembre 2024 - art. 2 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 - art. 2
bis, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 10.
Denominazione abbreviata DEB. RIEM.RIACCREDTI CISOA ANF-A1 DL98/23 - A2BIS,CO1 DL 63/24
Inizio Validità Movimentabilità Mese 08 Anno 2023 - P10 - bloccato alla movimentabilità manuale D
8U2220099 - A 8E2320099 / PNE112013
Capitolo/Voce Bilancio
Tipo variazione V
Codice conto GAU24296
Denominazione completa Entrate varie - Recuperi e/o reintroiti di trattamenti di integrazione salariale e
connessi ANF agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) per le sospensioni
o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il
31 dicembre 2023 e dal 14 luglio al 31 dicembre 2024 - art. 2 del decreto-
legge 28 luglio 2023, n. 98 - art. 2 bis, comma 1, del decreto-legge 15 maggio
2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 10.
Denominazione abbreviata REC.REINT. CISOA ANF AGR. OTI - A2 DL98/23 - A2BIS,CO1 DL 63/24
Inizio Validità - Movimentabilità Mese 08 Anno 2023 - S - movimentabilità manuale
Capitolo/Voci di bilancio 3E1309001
Tipo variazione V
Codice conto GAU32296
Denominazione completa Onere per i contributivi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei
trattamenti di integrazione salariale erogati agli operai agricoli a tempo
indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa
effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023 e dal
14 luglio al 31 dicembre 2024 - art. 2 del decreto-legge 28 luglio 2023, n.
98 - art. 2 bis, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 10
Denominazione abbreviata ON.CTR FIG. CISOA - ART. 2 DL 98/2023 - A2BIS,CO1 DL 63/24
Inizio Validità - Movimentabilità Mese 08 Anno 2023 - P10 - bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo/ Voce Bilancio UTB14001604
ALLEGATO 2
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAU30210
Denominazione completa Trattamenti straordinari di integrazione salariale e connessi assegni per
il nucleo familiare, ove spettanti, corrisposti direttamente ai dipendenti
dalle aziende che operano in aree di crisi industriale complessa ai sensi
dell’art. 27 del DL 83/2012, convertito con modificazioni dalla L.
134/2012 e ai sensi dell’art. 44, comma 11 bis del D. Lgs n. 148/2015;
art. 1 c. 289 della L. 178/20 e art. 1, c. 325 della L. n. 197/22; art.1,
c.170, della L. n. 213/23 – art.2 bis, c.5, del decreto-legge 15 maggio
2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n.
10 - anni precedenti;
Denominazione abbreviata CIGS.ANF.BEN.A44DLGS148/15-A1 L213/23 – A2BIS D.L.63/24 - AP
Validità e Movimentabilità Mese 05 Anno 2017 /M. P10
Capitolo/Voci di bilancio 3U1205009
Tipo variazione V
Codice conto GAU30280
Denominazione completa Trattamenti straordinari di integrazione salariale e connessi assegni per
il nucleo familiare, ove spettanti, corrisposti direttamente ai dipendenti
dalle aziende che operano in aree di crisi industriale complessa ai sensi
dell’art. 27 del DL 83/2012, convertito con modificazioni dalla L.
134/2012 e ai sensi dell’art. 44, comma 11 bis del D. Lgs n. 148/2015;
art. 1 c. 289 della L. 178/20 e art. 1, c. 325 della L. 197/22; art. 1, c.170,
della L n. 213/23 – art.2 bis, c.5, del decreto-legge 15 maggio 2024, n.
63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 10-anno
in corso.
Denominazione abbreviata CIGS.ANF.BEN.A44DLGS148/15-A1 L213/23 – A2BIS D.L.63/24 - AC
Validità e Movimentabilità Mese 05 Anno 2017 /M. P10
Capitolo/Voci di bilancio 3U1205009
Tipo variazione V
Codice conto GAU30165
Denominazione completa Trattamenti straordinari di integrazione salariale e connessi assegni per
il nucleo familiare, ove spettanti, corrisposti alle aziende, ammesse a
conguaglio UniEmens, che operano in aree di crisi industriale complessa
ai sensi dell’art. 27 del DL 83/2012, convertito con modificazioni dalla L.
134/2012 e ai sensi dell’art. 44, comma 11 bis del DLgs n. 148/2015;
art. 1 c. 289 della L. 178/20; art. 1, c.127 della L. 234/21 e art. 1, c.325
della legge n. 197/22; art.1, c.170, della legge n. 213/23 – art.2 bis, c.5,
del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni
dalla legge 12 luglio 2024, n. 10- anni precedenti.
Denominazione abbreviata CIGS-ANF.BEN.DMA44 C11BIS DLS148/15-L213/23-A2BIS DL63/24-AP
Validità e Movimentabilità Mese 05 Anno 2017 /M. P10
Capitolo/Voci di bilancio 3U1205002
Tipo variazione V
Codice conto GAU30265
Denominazione completa Trattamenti straordinari di integrazione salariale e connessi assegni per il
nucleo familiare, ove spettanti, corrisposti alle aziende, ammesse a
conguaglio UniEmens, che operano in aree di crisi industriale complessa ai
sensi dell’art. 27 del DL 83/2012, convertito con modificazioni dalla L.
134/2012 e ai sensi dell’art. 44, comma 11 bis del DLgs n. 148/2015; art. 1
c. 289 della L. 178/20; art. 1, c.127 della L. 234/21 e art. 1, c. 325 della legge
n.197/2022; art.1, c.170, della legge n. 213/23 – art.2 bis, c.5, del decreto-
legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12
luglio 2024, n. 10- anno in corso.
Denominazione abbreviata CIGS-ANF.BEN.DMA44.C11BIS DLS148/15-A1L213/23-A2BIS D.L.63/24-AC
Validità e Movimentabilità Mese 05 Anno 2017 /M. P10
Capitolo/Voci di bilancio 3U1205002
Tipo variazione V
Codice conto GAU24210
Denominazione completa Entrate varie – Recuperi e reintroiti dei trattamenti straordinari di
integrazione salariale corrisposti direttamente ai dipendenti dalle
aziende che operano in aree di crisi industriale complessa ai sensi
dell’art. 27 del DL 83/2012, convertito con modificazioni dalla L.
134/2012 e ai sensi dell’art. 44, comma 11 bis del DLgs n. 148/2015;
art. 1 c. 289 della L. 178/20; art. 1, c.127 della L. 234/21 e art. 1, c. 325
della legge n. 197/22; art.1, c.170, della legge n. 213/23 - art.2 bis, c.5,
del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni
dalla legge 12 luglio 2024, n. 10.
Denominazione abbreviata REC.REIN.CIGS.-A44C11BISDLS148/15-A1L213/23-A2BIS D.L.63/24
Validità e Movimentabilità Mese 05 Anno 2017 /M. S
Capitolo 3E1309001
Tipo variazione V
Codice conto GAU30275
Denominazione completa Onere per i trattamenti di mobilità in deroga e connessi ANF, corrisposti
direttamente ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in un’area di
crisi industriale complessa, ai sensi dell’art. 53 ter del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno
2017, n. 96; art. 1 c.289 della Legge 178/20; art. 1, c.127 della L. 234/21
e art. 1, c. 325 della L. n. 197/22; art 1, c.170, della legge n. 213/23 - art.2
bis, c.5, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 10.
Denominazione abbreviata MOB.DER.ANF.A44.C11BIS.DLS148/15-A1L213/23- A2BIS D.L.63/24
Validità e Movimentabilità Mese 10 Anno 2017 /M. P10
Capitolo/Voci di bilancio 3U1205003
Tipo variazione V
Codice conto GAU24208
Denominazione completa Entrate varie-recuperi e reintroiti dei trattamenti di mobilità in deroga e
connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da
imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa ai sensi
dell'art.53 ter del decreto-legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; art. 1 c. 289 della L.
178/20; art. 1, comma 127 della L. 234/21 e art. 1, c. 325 della legge n.
197/2022; art.1, c.170, della legge n. 213/23 - art.2 bis, c.5, del decreto-
legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12
luglio 2024, n. 10.
Denominazione abbreviata
REC.RENT.MOB.DR.-A44.C11BISDLGS148/15-L213/23-A2BIS D.L.63/24
Validità e Movimentabilità Mese 10 anno 2017/M. S
Capitolo/Voci di bilancio 3E1309001
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