Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2756/2021

Prestazioni assistenziali. Verifiche reddituali anno 2017 e seguenti. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Pubblicato: 27/07/2021 In vigore dal: 27/07/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Prestazioni assistenziali. Verifiche reddituali anno 2017 e seguenti. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 28-07-2021 Messaggio n. 2756 OGGETTO: Prestazioni assistenziali. Verifiche reddituali anno 2017 e seguenti. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 1. Premessa Le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale sono prestazioni collegate al reddito. Le stesse vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge. In particolare, per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente.(cfr. l’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14). Ciò avviene, nello specifico, per le seguenti prestazioni: pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5); assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971); pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382); pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381); assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 19 della legge n. 118/1971). Da una serie di accertamenti effettuati sono state individuate numerose posizioni di soggetti che non hanno provveduto a nessuno dei due adempimenti richiamati. L’Istituto ha quindi provveduto a inviare agli interessati un primo sollecito, con il quale è stato chiesto di provvedere alle comunicazioni reddituali previste dalla legge. All’esito di tale prima comunicazione, l’Istituto ha individuato, per l’anno 2017, 68.586 posizioni riferite a soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità reddituale di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito. Ciò premesso, relativamente ai soggetti che sono rimasti inerti rispetto agli adempimenti richiamati e al sollecito ricevuto, l’Istituto procederà alle lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento. 2. Lavorazione centrale delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità per gli anni 2017 e seguenti Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, l’Istituto procederà secondo le seguenti modalità: estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità; invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale; entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10 bis D.L. 207/2008”, secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo 4; trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R; allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino. 3. Lavorazione centralizzata delle prestazioni assistenziali (assegno sociale/pensione sociale e assegno sociale sostitutivo) La lavorazione di cui al presente paragrafo riguarderà i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo. L’istituto provvederà: a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale; a invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni. Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2017 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute. 4. Modalità di comunicazione dei dati reddituali Come indicato, tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca avverranno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’interessato potrà operare la necessaria ricostituzione reddituale: direttamente online,accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’identità Elettronica (CIE) o PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto (se ancora attivo). Dovrà poi seguire il percorso “Home” > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”; tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

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