Prestazioni assistenziali. Verifiche reddituali anno 2017 e seguenti. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
Prestazioni assistenziali. Verifiche reddituali anno 2017 e seguenti. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 28-07-2021
Messaggio n. 2756
OGGETTO: Prestazioni assistenziali. Verifiche reddituali anno 2017 e seguenti.
Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma
10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
1. Premessa
Le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale sono prestazioni
collegate al reddito. Le stesse vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto
beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.
In particolare, per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo
stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare
all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la
dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino
integralmente.(cfr. l’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14). Ciò avviene, nello
specifico, per le seguenti prestazioni:
pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di
conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
all’articolo 19 della legge n. 118/1971).
Da una serie di accertamenti effettuati sono state individuate numerose posizioni di
soggetti che non hanno provveduto a nessuno dei due adempimenti richiamati. L’Istituto
ha quindi provveduto a inviare agli interessati un primo sollecito, con il quale è stato
chiesto di provvedere alle comunicazioni reddituali previste dalla legge.
All’esito di tale prima comunicazione, l’Istituto ha individuato, per l’anno 2017, 68.586
posizioni riferite a soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi
(annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità reddituale di cui
all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito.
Ciò premesso, relativamente ai soggetti che sono rimasti inerti rispetto agli
adempimenti richiamati e al sollecito ricevuto, l’Istituto procederà alle lavorazioni
necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in
godimento.
2. Lavorazione centrale delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità per
gli anni 2017 e seguenti
Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, l’Istituto procederà secondo le seguenti
modalità:
estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi),
beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di
pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale
si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i
redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale
per sospensione art.35 comma 10 bis D.L. 207/2008”, secondo le modalità illustrate al
successivo paragrafo 4;
trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto
procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e
invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a
mezzo raccomandata A/R;
allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato
riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di
reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della
prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino.
3. Lavorazione centralizzata delle prestazioni assistenziali (assegno
sociale/pensione sociale e assegno sociale sostitutivo)
La lavorazione di cui al presente paragrafo riguarderà i soggetti che non abbiano
compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017 e che siano beneficiari dell’assegno sociale
ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo.
L’istituto provvederà:
a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l’esigenza di un
riscontro reddituale;
a invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.
Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto
procederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2017 (non
dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.
4. Modalità di comunicazione dei dati reddituali
Come indicato, tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca
avverranno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’interessato potrà operare la necessaria ricostituzione reddituale:
direttamente online,accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei
Servizi (CNS), Carta d’identità Elettronica (CIE) o PIN dispositivo rilasciato
dall’Istituto (se ancora attivo). Dovrà poi seguire il percorso “Home” > “Prestazioni e
servizi” > “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione,
Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” >
“Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu:
“Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per
sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”;
tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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