Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2761/2021
Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22 bis, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178. Scadenza termini presentazione domande
Riferimento normativo
Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22 bis, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178. Scadenza termini presentazione domande
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 29-07-2021
Messaggio n. 2761
OGGETTO: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo
1, commi da 20 a 22 bis, della legge del 30 dicembre 2020, n.
178. Scadenza termini presentazione domande
L’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di ridurre gli
effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei
lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, ha
previsto il finanziamento di una misura di esonero parziale dal pagamento dei contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni
previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
L’esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un
reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato
o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno
2019.
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021,
pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 27
luglio 2021, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge n. 178/2020, ha
definito i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero in argomento.
I soggetti interessati dal beneficio iscritti alle gestioni dell’INPS (gestioni autonome
speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR, e i professionisti e altri operatori di cui
alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione) devono presentare apposita
istanza di esonero da inviare all’Istituto.
Come condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in considerazione
della tempistica di definizione e pubblicazione del citato decreto interministeriale, la
presentazione della domanda di esonero – il cui termine è stato stabilito alla data del 31
luglio 2021 dagli articoli 2, comma 5, e 4, comma 1, del medesimo decreto - dovrà
avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021, con le modalità che
saranno indicate nella circolare di prossima pubblicazione.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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