Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Incentivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Incentivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 11-07-2022
Messaggio n. 2766
Allegati n.1
OGGETTO: Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Incentivo per l'assunzione di
beneficiari del Reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 8 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti
1. Premessa
L’articolo 1, comma 74, lettera g), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di
Bilancio 2022) ha modificato l’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Tale ultima disposizione ha introdotto per i datori di lavoro che assumono, con contratto di
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, l’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza
(di seguito Rdc) spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780
euro.
Nella circolare n. 104/2019 e nel successivo messaggio n. 4099/2019 dell’Istituto, ai quali si
rinvia, sono state fornite le indicazioni per la fruizione della misura in trattazione.
Ciò premesso, l’articolo 1, comma 74, lettera g), numero 1), della legge di Bilancio 2022 ha
previsto che, al comma 1 del citato articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019, le parole “Al datore
di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le
disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche
mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc” siano sostituite dalle seguenti
“Al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o
determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc”.
La suddetta novella legislativa, dunque, innova la previgente disciplina per due ordini di
motivi:
estende le fattispecie contrattuali incentivabili, stabilendo che l’esonero possa trovare
applicazione anche in favore delle assunzioni di soggetti beneficiari di Rdc effettuate
mediante contratti a tempo parziale e a tempo determinato;
elimina in capo al datore di lavoro l’onere di comunicare preliminarmente le disponibilità
dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL, quale condizione
di accesso all’esonero in oggetto.
Inoltre, l’articolo 1, comma 74, lettera g), numero 2), della citata legge di Bilancio 2022
modifica ulteriormente l’articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019, prevedendo l’introduzione, tra
gli altri, dei commi 1-bis e 1-ter.
In forza del citato comma 1-bis, è previsto che: “Le agenzie per il lavoro iscritte all'albo
informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, autorizzate dall'ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro
possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di
Rdc”.
In favore delle suddette agenzie per il lavoro, autorizzate dall’ANPAL a svolgere attività di
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc, è riconosciuto, come
previsto dalla novella di cui al successivo comma 1-ter, per ogni soggetto assunto a seguito
della specifica attività di intermediazione, effettuata mediante l'utilizzo delle piattaforme di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, il 20 per cento dell'incentivo in oggetto,
che viene decurtato dall’importo spettante al datore di lavoro.
Pertanto, nelle ipotesi in cui un lavoratore venga assunto a seguito della specifica attività di
intermediazione e di tale evenienza sia dato rilievo nell’istanza di riconoscimento del beneficio
presentata dal datore di lavoro, l’ammontare dell’agevolazione riconoscibile al datore di lavoro
sarà decurtato del 20 per cento, che verrà riconosciuto all’agenzia per il lavoro.
Con il presente messaggio si comunica che l’Istituto ha modificato il modulo telematico di
domanda per il riconoscimento dell’esonero in oggetto denominato “SRDC - Sgravio Reddito di
Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex
sezione DiResCo), al fine di recepire le modifiche sopra descritte, sia in ordine all’estensione
delle fattispecie contrattuali incentivabili, sia rispetto all’introduzione dell’esonero in esame per
le agenzie per il lavoro.
Al riguardo, si precisa che l’importo dell’incentivo, riconosciuto dalle procedure telematiche,
costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce
contributive.
Lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minore somma tra il beneficio mensile del Rdc
spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi di assunzione
a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro,
eventualmente, riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti
e fruire dell’importo ridotto.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e l’INL
effettueranno i controlli di loro pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei
presupposti di legge per la fruizione dello sgravio di cui si tratta.
La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive
secondo le indicazioni già fornite con il citato messaggio n. 4099/2019 a cui si rinvia.
Con riferimento alle sole assunzioni effettuate a seguito dell’attività di intermediazione di
un’agenzia per il lavoro, si forniscono inoltre le ulteriori indicazioni sotto riportate.
Si ricorda, preliminarmente, che anche per l’agenzia per il lavoro il diritto alla fruizione
dell’incentivo è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175-
1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia:
regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa inmateria
di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e
rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero a seguito di
attività di intermediazione da parte di un’agenzia per il lavoro nella ezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens
Per esporre il beneficio spettante in caso di assunzione effettuata a seguito di attività di
intermediazione effettuata da parte di un’agenzia per il lavoro, i datori di lavoro autorizzati
dovranno valorizzare, a partire dal mese di competenza successivo alla pubblicazione del
presente messaggio, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento
<InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “RDCM”, avente il
significato di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019
commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> indicare il valore “N”;
nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento
delconguaglio;
nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato,
relativo alla specifica competenza.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
con il codice “L562”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza
art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
con il codice “L563”, avente il significato di “Arretrati Esonero Incentivo reddito di
cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter
mediazione”.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi
pregressi (dal mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può
essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto
e settembre 2022.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e
vogliono fruire dell’esonero spettante dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
(Uniemens/Vig).
L’agenzia per il lavoro recupererà la parte di incentivo spettante valorizzando all’interno di
<Denunciaaziendale> <AltrePartiteACredito> <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione
“L564”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza ridotto agenzia di
mediazione art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter”.
3. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero a seguito di
attività di intermediazione da parte di un’agenzia per il lavoro nella sezione
<ListaPosPA> del flusso Uniemens
I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che intendano fruire del beneficio autorizzato
dovranno utilizzare, anche per i lavoratori con contratti a tempo parziale e a tempo
determinato assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022, i Codici Recupero previsti nel messaggio
n. 4099/2019, cioè “R-Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio
2019” e “S-Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto”.
Invece, in virtù di quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 1, comma 74, lettera
g), numero 2), della legge di Bilancio 2022, che ha modificato ulteriormente l’articolo 8 del
decreto-legge n. 4/2019, prevedendo la possibilità di riconoscere l’agevolazione al datore di
lavoro con una decurtazione del 20 per cento, da attribuire all’Agenzia per il lavoro, a partire
dal mese di competenza successivo alla pubblicazione del presente messaggio per esporre il
beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di
<GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;
nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “34”, avente il significato
di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 commi 1 1-
bis e 1-ter mediazione”;
nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato il valore del contributo oggetto del
beneficio per il datore di lavoro.
Per il recupero della quota di incentivo spettante all’agenzia per il lavoro, si rinvia alle
indicazioni già fornite per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens sezione
<PosContributiva> (cfr. il precedente paragrafo 2).
Nella denuncia dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 sarà consentito esporre il recupero
relativo ai mesi da gennaio 2022 a quello precedente l’esposizione del corrente.
Si ricorda, infine, che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini
pensionistici.
4. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero a seguito di
attività di intermediazione da parte di un’agenzia per il lavoro nella
sezione <PosAgri> del flusso Uniemens
A decorrere dal flusso di competenza del mese successivo alla data di pubblicazione del
presente messaggio, i datori di lavoro autorizzati a fruire del beneficio in caso di assunzione
effettuata a seguito di attività di intermediazione effettuata da parte di un’agenzia per il
lavoro, nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze per i lavoratori ai quali
spetta l’incentivo valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale>,
nell’elemento <DatiAgriRetribuzione> oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per
la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:
in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “CM”, che assume il significato
di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi
1, 1-bis e 1-ter mediazione”;
in <Retribuzione> l’importo dell’agevolazione autorizzata relativa al mese diriferimento.
I datori di lavoro agricoli potranno verificare l’attribuzione del codice Agevolazione “CM”,
consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della posizione
aziendale, nel “Cassetto previdenziale delle aziende agricole”.
Per il recupero dell’incentivo relativo ai periodi pregressi, dal mese di gennaio 2022 al mese di
marzo 2022, i datori di lavoro ammessi al beneficio dovranno trasmettere per i lavoratori
interessati, un flusso di variazione relativo al mese di riferimento omettendo i consueti dati
occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzando nell’elemento
<DatiAgriRetribuzione> gli elementi di seguito specificati:
in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “CN”, che assume il significato di “Recupero
pregresso CM”;
in <Retribuzione> l’importo dell’agevolazione autorizzata relativa al mese di riferimento.
La valorizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi
trasmessi entro i termini previsti per il secondo trimestre 2022 (31 agosto 2022).
Per il recupero dell’incentivo, dal mese di aprile 2022 fino al mese precedente all’esposizione
del corrente, può essere rinviato il flusso completo che annulla e sostituisce il flusso
precedentemente inviato (cfr. la circolare n. 65/2019).
Si evidenzia che per gli operai a tempo determinato, l’importo da valorizzare in <Retribuzione>
deve essere riparametrato in base alle giornate effettivamente prestate nel mese di
riferimento; analogamente, l’importo deve essere riparametrato in caso di trasformazione del
rapporto di lavoro in part-time, tenendo conto dei contributi effettivamente dovuti.
In fase di trasmissione dei flussi, l’Istituto procederà a verificare che le agevolazioni indicate
nei flussi siano coerenti con le autorizzate rilasciate.
In sede di tariffazione, dopo il calcolo della contribuzione dovuta, al netto delle riduzioni
previste, sarà determinato l’importo dell’incentivo mensile spettante per il lavoratore agevolato
sulla base delle retribuzioni dichiarate.
Si precisa che lo sgravio sarà riconosciuto in misura pari al minore valore tra l’importo indicato
autorizzato, l’elemento <Retribuzione> per il tipo retribuzione “Y” e lo sgravio calcolato
dall’Istituto. Se l’incentivo mensile calcolato è superiore, verrà riconosciuto lo sgravio indicato
nel tipo retribuzione “Y”, fermo restando il limite massimo autorizzato. L’importo dell’esonero
spettante sarà riportato nel relativo prospetto di calcolo.
Per il recupero della quota di incentivo spettante all’agenzia per il lavoro, si rinvia alle
indicazioni già fornite per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.
5. Istruzioni contabili
Per la contabilizzazione dello sgravio a favore dei datori di lavoro e delle agenzie per il lavoro
che abbiano svolto attività di intermediazione che procedano all’assunzione dei percettori del
reddito di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n.
4/2019, si istituiscono nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali – evidenza contabile GAY (Gestione degli oneri per il reddito e la
pensione di cittadinanza) i seguenti conti:
GAY37102 - sgravio riconosciuto ai datori di lavoro che procedono per il tramite delle agenzie
di intermediazione all’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all’art. 8 del
decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, 1-bis e 1-ter – art. 1, comma 74, lettera g),
numeri 1 e 2 della legge n. 234/2021.
GAY37103 - sgravio riconosciuto alle agenzie di intermediazione per l’assunzione dei beneficiari
del reddito di cittadinanza di cui all’art. 8 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1,
1-bis e 1-ter art. 1, comma 74, lettera g), numeri 1 e 2 della legge n. 234/2021.
Il conto GAY37102 rileverà il beneficio spettante ai datori di lavoro esposto nel DM2013
“VIRTUALE” con i seguenti codici “L562”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito
di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter
mediazione” e con il codice “L563”, avente il significato di “Arretrati Esonero Incentivo reddito
di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter
mediazione”.
Al conto GAY37103, andrà rilevata la riduzione contributiva spettante, per le assunzioni
eseguite dalle agenzie di mediazione e contraddistinto in Uniemens con il codice “L564”,
avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza ridotto agenzia di
mediazione art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter”.
I conti di nuova istituzione registreranno l’onere per lo sgravio in oggetto anche per i datori di
lavoro che utilizzano la dichiarazione UniEmens sezione <ListaPosPA> e nella sezione
<PosAgri>.
Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri di cui all’incentivo in argomento.
Si riporta, in allegato, la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAY37102
Denominazione completa Sgravio riconosciuto ai datori di lavoro che procedono
per il tramite delle agenzie di intermediazione
all’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza
di cui all’articolo 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, comma 1, 1-bis e 1-ter - art. 1, comma 74,
lettera g), numeri 1 e 2 della legge n. 234/2021
Denominazione abbreviata SGR.DAT.LAV.ASSUNZ.MEDIAZ.RDC–A8.DL.4/19,
CO1BIS-TER
Validità/Movimentabilità 06-2022/P10
Tipo variazione I
Codice conto GAY37103
Denominazione completa Sgravio riconosciuto alle agenzie di intermediazione per
l’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza di
cui all’articolo 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, comma 1, 1-bis e 1-ter - art. 1, comma 74, lettera
g), numeri 1 e 2 della legge n. 234/2021
.
Denominazione abbreviata SGR.AGENZ.MEDIAZ.REDD.CITT.– A.8 DL 4/2019, CO
1BIS-TER
Validità/Movimentabilità 06-2022/P10
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