Regolamentazione comunitaria. Svolgimento di brevi periodi di lavoro in Germania: chiarimenti in materia di legislazione applicabile e criteri di utilizzo dei periodi assicurativi ai fini pensionistici
Regolamentazione comunitaria. Svolgimento di brevi periodi di lavoro in Germania: chiarimenti in materia di legislazione applicabile e criteri di utilizzo dei periodi assicurativi ai fini pensionistici
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 14-07-2020
Messaggio n. 2797
OGGETTO: Regolamentazione comunitaria. Svolgimento di brevi periodi di
lavoro in Germania: chiarimenti in materia di legislazione applicabile
e criteri di utilizzo dei periodi assicurativi ai fini pensionistici
1. Premessa
Con il presente messaggio, anche in considerazione delle segnalazioni pervenute dalle
Strutture territoriali, si forniscono chiarimenti relativamente ai lavoratori privati e pubblici,
nonché ai percettori di NASPI, che svolgono, di solito per brevissimi periodi, attività lavorativa
dipendente in Germania.
La legislazione tedesca (Sozialgesetzbuch VI – paragrafo 122, comma 1) riconosce, anche nel
caso di attività lavorativa dipendente svolta per periodi inferiori al mese, l’accredito
contributivo di un mese pieno, sufficiente per valorizzare, gratuitamente, a fini pensionistici
fino a 8 anni di contribuzione figurativa per periodi di formazione scolastica
(Anrechnungszeiten) svolti dal 17° al 25° anno di età (Sozialgesetzbuch VI – paragrafo 58,
comma 1, n. 4).
Nei casi segnalati, l’attività lavorativa, svolta in Germania per brevissimi periodi, ha
comportato l’accredito di contribuzione obbligatoria nell’assicurazione tedesca, sovrapposta a
quella versata in Italia.
Tale contribuzione ha consentito, in forza delle citate disposizioni normative, la valorizzazione
dei periodi di istruzione universitaria svolta in Italia e, per effetto della totalizzazione
internazionale, in alcuni casi è stato possibile ottenere l’anticipazione della decorrenza
della pensione italiana.
Tanto rappresentato, evidenziato che sulla questione è in atto un contenzioso amministrativo e
giudiziario, si rende necessario, in linea con la posizione espressa sull’argomento dal Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali e con riferimento alle singole tipologie di lavoratori, fornire le
seguenti indicazioni per la corretta gestione di eventuali casi analoghi.
2. Dipendenti privati
Per i lavoratori dipendenti privati che, oltre all’attività lavorativa in Italia, esercitano
contemporaneamente e per un breve periodo di tempo un’attività lavorativa subordinata in un
altro Stato membro, la legislazione applicabile, in base alle previsioni contenute nell’articolo
13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004, è quella dello Stato di residenza del
lavoratore, a condizione che in detto Stato venga svolta attività sostanziale (almeno il 25%
dell’attività complessivamente svolta).
Inoltre, le disposizioni applicative della norma sopra citata, contenute nell’articolo 14 del
Regolamento (CE) n. 987/2009, precisano che, ai fini della determinazione della legislazione
applicabile, non devono essere considerate le attività marginali ossia quelle attività poco
significative in termini di tempo e remunerazione (attività che coprono meno del 5% del
normale orario di lavoro e/o meno del 5% della retribuzione globale).
In tali situazioni si deve, pertanto, ritenere che la persona eserciti l’attività in un solo Stato e
la legislazione da applicare è quella dello Stato in cui è svolta abitualmente l’attività principale.
Al riguardo, la Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, nella Guida pratica sulla legislazione applicabile nell’UE (allegata al messaggio n. 65
del 10 gennaio 2020), chiarisce che: “Se l’attività marginale comporta l’iscrizione ad un regime
di sicurezza sociale, i contributi saranno versati nello Stato membro competente per l’insieme
dei redditi di tutte le attività. Questa misura ha lo scopo di prevenire gli abusi consistenti, ad
esempio, nel costringere una persona a lavorare per un periodo molto breve in un altro Stato
membro per evitare l’applicazione della legislazione del “primo” Stato membro. In questa
fattispecie le attività marginali non sono prese in considerazione per determinare la
legislazione applicabile. Esse devono essere valutate separatamente da ciascuno Stato membro
e non possono essere totalizzate”.
L’esclusione ai fini della determinazione della legislazione applicabile delle attività marginali
costituisce un criterio di portata generale e trova applicazione in tutte le situazioni lavorative
disciplinate ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. art. 14, paragrafo
5-ter, del Regolamento (CE) n. 987/2009).
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame si chiarisce che, qualora il lavoratore svolga
un’attività subordinata in Italia e un’attività in Germania di portata marginale o comunque non
sostanziale, la legislazione applicabile, alla luce della normativa sopra richiamata, è unicamente
quella italiana.
Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 14, paragrafo 5-ter, del Regolamento (CE)
n. 987/2009, e precisato nella citata Guida pratica, anche nel caso in cui l’attività svolta abbia
carattere marginale resta, tuttavia, applicabile la procedura dell’articolo 16 del Regolamento
(CE) n. 987/2009, poiché la norma in esame si applica in tutti i casi nei quali una persona
esercita un’attività in due o più Stati, quali che siano le modalità di lavoro.
Pertanto, il lavoratore, anche se svolge in Germania un’attività lavorativa per un breve
periodo, deve comunque informare l’INPS - in qualità di Istituzione designata dall’autorità
competente dello Stato membro di residenza - della propria situazione lavorativa.
A seguito di tale comunicazione, l’Istituto deve procedere alla determinazione della legislazione
applicabile e rilasciare la certificazione “A1”, che attesta l’applicazione della legislazione italiana
(art. 15 del Regolamento (CE) n. 987/2009).
Nel caso in cui, per effetto dell’omessa comunicazione, lo svolgimento dell’attività in Germania
abbia dato luogo ad un accredito di contribuzione obbligatoria nell’assicurazione tedesca,
l’Istituto, non appena viene a conoscenza della situazione dell’interessato, dovrà valutare se
l’attività svolta possa essere considerata “attività marginale” o comunque non sostanziale. In
caso affermativo, la legislazione applicabile è quella italiana e ciò farebbe venir meno il
riconoscimento del periodo assicurativo tedesco. La legislazione in tal modo determinata dovrà
essere notificata all’istituzione previdenziale tedesca.
3. Dipendenti pubblici
Il dipendente pubblico che, in costanza di rapporto di lavoro, intende svolgere - ad esempio
durante un periodo di aspettativa - un breve periodo di lavoro in un altro Stato comunitario
deve, in primo luogo, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa nazionale in
materia di pubblico impiego (art. 60 del D.P.R. n. 3/1957; art. 53 del D.lgs n. 165/2001),
informarne l’Amministrazione di appartenenza, affinché la stessa possa verificare in concreto
la compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego.
Qualora l’occupazione nello Stato estero sia ritenuta compatibile con l’impiego pubblico, si
prefigura una fattispecie di esercizio di attività lavorativa in due o più Stati membri che, in
base alle disposizioni comunitarie, comporta per il lavoratore l’obbligo di comunicare all’INPS -
in qualità di Istituzione designata dall’Autorità competente dello Stato membro di residenza - la
propria situazione lavorativa. A seguito di tale comunicazione, l’Istituto deve procedere alla
determinazione della legislazione applicabile (art. 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009).
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3 b), del Regolamento (CE) n. 883/2004, la legislazione
applicabile al pubblico dipendente è quella dello Stato membro a cui appartiene
l’Amministrazione da cui lo stesso dipende. Tale criterio trova applicazione anche nel caso in
cui il lavoratore, oltre ad essere occupato in qualità di pubblico dipendente, svolga un’attività
subordinata e/o autonoma in uno o più Stati comunitari (art. 13, paragrafo 4, del Regolamento
(CE) n. 883/2004).
Determinata alla luce delle predette disposizioni la legislazione applicabile, l’Istituto deve
procedere al rilascio della certificazione “A1” (art. 15 del Regolamento (CE) n. 987/2009).
Pertanto, se il dipendente pubblico svolge un’attività di breve durata in Germania - sia essa
subordinata che autonoma - la legislazione applicabile, in base alle norme sopra richiamate, è
quella dello Stato a cui appartiene l’Amministrazione, ossia quella italiana. Anche in tale
fattispecie, come in quella descritta al paragrafo precedente, qualora, per effetto dell’omessa
comunicazione all’INPS da parte del lavoratore ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n.
987/2009, lo svolgimento dell’attività in Germania abbia dato luogo ad un accredito di
contribuzione obbligatoria nell’assicurazione tedesca, l’Istituto dovrà avviare d’ufficio la
procedura per la determinazione della legislazione applicabile non appena venga a conoscenza
della situazione lavorativa dell’interessato (art. 16, paragrafo 2, Regolamento (CE) n.
987/2009).
4. Percettori di NASPI
Ai fini della determinazione della legislazione applicabile, i percettori di indennità di
disoccupazione, in applicazione di quanto precisato all’articolo 11, paragrafo 2, del
Regolamento (CE) n. 883/2004, devono essere considerati come se esercitassero un’attività
subordinata. Ne consegue che, nel caso di percettore di Naspi che svolga un’attività marginale
in un altro Stato membro, ai fini della determinazione della legislazione applicabile trovano
applicazione i criteri sopra illustrati per i lavoratori dipendenti privati (cfr. il precedente
paragrafo 2).
Tuttavia, per queste situazioni, al fine di accertare un’eventuale indebita percezione delle
prestazioni di disoccupazione, si rende necessaria anche una valutazione con riferimento alle
disposizioni specifiche in materia di disoccupazione contenute nel capitolo 6 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 e, in particolare, alle disposizioni degli articoli 63, 64 e 65 del Regolamento
(CE) n. 883/2004.
A tale riguardo si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n. 85/2010 e ai chiarimenti
contenuti nella circolare n. 177/2017, sul principio dell’esportabilità della prestazione NASpI
per quei beneficiari che si rechino in altro paese dell’Unione europea alla ricerca di
un’occupazione, previo assolvimento dei previsti adempimenti.
5. Istruzioni operative per le Strutture territoriali
Alla luce di quanto sopra esposto, le Strutture territoriali sono tenute a riesaminare d’ufficio i
provvedimenti adottati in difformità ai chiarimenti contenuti nel presente messaggio.
Di conseguenza, anche le domande di pensione già istruite e/o definite in difformità dovranno
essere riesaminate d’ufficio e i ricorsi pendenti dovranno essere gestiti sulla base delle
predette disposizioni.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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