Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati (articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Processo di recupero ISEE difforme
Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati (articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Processo di recupero ISEE difforme
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 16-07-2020
Messaggio n. 2839
OGGETTO: Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati (articolo
1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e articolo 1,
comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Processo di
recupero ISEE difforme
Premessa
Con la circolare n. 27/2020 sono state illustrate le novità introdotte dall’articolo 1, comma
343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla misura del bonus per la
frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché le modalità di presentazione delle relative
domande di accesso per l’anno 2020.
Il rimborso spettante al richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ISEE
minorenni, riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione.
Sono stati forniti chiarimenti e precisazioni alle Strutture territoriali sulle modalità di calcolo
delle rate.
In particolare:
buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati (art.
3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017): il calcolo della rata mensile è effettuato sull’ISEE
dell’ultimo giorno del mese precedente a quello della rata da pagare;
buono per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei
bambini affetti da gravi patologie croniche (art. 4 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017):
l’importo è pagato in un’unica soluzione ed è calcolato sull’ISEE dell’ultimo giorno del
mese precedente rispetto alla data di presentazione della domanda.
Nell’ipotesi in cui l’ISEE risulti attestato alla data della domanda, ma siano presenti
omissioni/difformità, il richiedente può regolarizzare l’ISEE difforme con le modalità indicate
nella citata circolare n. 27/2020: in tal caso l’importo minimo spettante sarà ricalcolato con
integrazione della rata a decorrere dalla data della domanda stessa, attraverso il processo di
recupero delle difformità.
Il processo di recupero delle difformità ha l’obiettivo, dunque, di limitare gli interventi manuali
ed è volto a recuperare e sanare i rimborsi assegnati in prima istanza sulla soglia minima della
prestazione e che successivamente necessitano di un adeguamento a seguito della
regolarizzazione dell’ISEE.
Si precisa, pertanto, che l’eventuale azione di adeguamento della rata e l’eventuale conguaglio,
laddove la Struttura territorialmente competente abbia effettuato la validazione della
documentazione di spesa allegata dal cittadino, verrà disposta in modo automatico senza alcun
intervento da parte dell’operatore.
1. Processo di recupero per ISEE difforme (domande di bonus nido ai sensi
dell’art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017)
Per le domande di bonus nido ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017 è previsto
il pagamento di un bonus annuo, parametrato su undici mensilità da corrispondere in base alla
domanda del genitore richiedente. Gli importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in
corso di validità sono i seguenti:
ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro;
ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro;
ISEE minorenni da 40.001 euro ovvero in assenza dell’ISEE o con ISEE difforme: budget
annuo 1.500 euro.
Il processo di recupero viene eseguito a partire dal mese successivo al calcolo della rata e
prende in considerazione tutte le domande che nel mese precedente sono state calcolate con:
ISEE difforme;
ISEE non trovato.
Per ogni domanda, il processo richiede l’ISEE alla data relativa all'ultimo giorno del mese
precedente e nel caso in cui l’ISEE risulti presente e conforme (il cittadino ha successivamente
provveduto alla regolarizzazione dell’ISEE), il processo di recupero ricalcola l’importo massimo
pagabile e procede con l’adeguamento di tutte le rate successive.
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi.
Caso 1
La DSU presentata in data 10 febbraio genera un ISEE in cui sono presenti
omissioni/difformità. Nel mese di marzo, viene presentata la domanda di bonus asilo nido,
prenotando le mensilità da marzo a dicembre. A marzo la verifica della rata spettante viene
effettuata sulla base di un ISEE (difforme) all’ultimo giorno del mese precedente (29 febbraio)
e viene elaborato pertanto l’importo minimo pari a 136,36 euro. Nel mese di marzo, tuttavia, il
cittadino provvede a regolarizzare l’ISEE. Ad aprile la domanda viene lavorata dal processo di
recupero delle omissioni/difformità; il processo ricalcola la rata di marzo sulla base dell’ISEE
regolare e, se determina una rata maggiore, crea un nuovo pagamento in funzione:
della rata eventualmente già pagata;
dell’importo della fattura;
del nuovo importo massimo pagabile.
Nel caso esemplificato, i pagamenti successivi avverranno direttamente sulla base dell’ISEE
privo di omissioni/difformità e la causale del pagamento generato dai ricalcoli conterrà il
dettaglio del mese oggetto di recupero.
Caso 2
La DSU presentata in data 10 febbraio genera un ISEE in cui sono presenti
omissioni/difformità. Nel mese di marzo viene presentata la domanda di bonus asilo nido,
prenotando le mensilità da marzo a dicembre. A marzo la verifica della rata spettante, che
viene effettuata sulla base di ISEE (difforme) all’ultimo giorno del mese precedente (29
febbraio), genera l’importo minimo pari a 136,36 euro. A maggio il cittadino presenta una
nuova DSU priva di omissioni/difformità. Nel mese di giugno il processo di recupero delle
difformità ricalcola tutte le rate pagate, generando un movimento di conguaglio per ogni mese
ricalcolato. Il pagamento dei conguagli avverrà con un unico movimento bancario relativo ai
recuperi sulle varie mensilità.
2. Processo di recupero per ISEE difforme e non trovato (domande di
bonus nido ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017)
Con riferimento alle domande di bonus asilo nido ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. 17
febbraio 2017, la prestazione viene erogata come contributo annuo in un’unica soluzione, al
fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione destinata ai
bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da
gravi patologie croniche.
A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione varia in base al valore dell’ISEE minorenni
riferito al minore per cui è richiesta la prestazione secondo le seguenti fasce:
ISEE minorenni fino a 25.000 euro: importo erogabile 3.000 euro;
ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: importo erogabile 2.500 euro;
ISEE minorenni da 40.001 ovvero in assenza dell’ISEE o con ISEE difforme: importo
erogabile 1.500 euro.
Il processo di recupero delle domande relative all’articolo 4 viene eseguito a partire dal mese
successivo al calcolo del rimborso. Il processo di recupero prende in considerazione tutte le
domande che nel mese precedente sono state calcolate con:
ISEE difforme;
ISEE non trovato.
Per ogni domanda, il processo di recupero richiede l’ISEE alla data di presentazione della
domanda stessa (in fase di calcolo della prima rata era stato chiesto l’ISEE relativo
all'ultimo giorno del mese precedente a quello della domanda), nel caso in cui l’ISEE risulti
presente e conforme il processo di recupero ricalcola l’importo massimo pagabile e procede con
l’adeguamento.
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi.
Caso 1
La DSU e la domanda di bonus asilo nido vengono presentate nel mese di marzo; per il calcolo
della rata viene preso a riferimento l’ISEE dell’ultimo giorno del mese precedente (29
febbraio). A tale data, tuttavia, non viene reperita alcuna DSU e pertanto la rata spetta nella
misura minima pari a 1.500 euro.
Ad aprile la stessa domanda viene rilavorata dal processo di recupero che, trovando un ISEE
valido alla data della domanda, ricalcola la rata e, nel caso in cui venga determinata una rata
maggiore, inserisce un nuovo pagamento in funzione:
della rata già pagata;
del nuovo importo massimo pagabile.
Caso 2
La DSU presentata in data 10 febbraio genera un ISEE in cui sono presenti
omissioni/difformità. A marzo viene presentata la domanda di bonus asilo nido e il calcolo della
rata spettante viene effettuato sulla base dell’ISEE all’ultimo giorno del mese precedente a
quello della domanda (29 febbraio); in tal caso, posto che l’ISEE è viziato da
omissioni/difformità, la rata spetta in misura minima. Nello stesso mese di marzo, tuttavia,
l’utente provvede a regolarizzare il proprio ISEE. Ad aprile la domanda viene lavorata dal
processo di recupero delle difformità, che ricalcola la rata con l’ISEE richiesto a marzo. Si
determina una rata maggiore creando un nuovo pagamento in funzione:
della rata già pagata;
del nuovo importo massimo pagabile.
3. La gestione dell’ISEE con interventi manuali dell’Operatore della
Struttura territoriale
Nel caso di DSU per le quali, come previsto dall’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n.
159/2013, il richiedente la prestazione scelga di presentare domanda per la prestazione
avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante l’annotazione delle omissioni e/o difformità,
l’Ente erogatore potrà richiedere al cittadino idonea documentazione per dimostrare la
completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU.
In tali casi, al momento occorre procedere con una segnalazione inviata alla casella di posta
elettronica dedicata specificando nell’oggetto della mail la richiesta di forzatura DSU,
riportando nel testo il numero di protocollo della DSU e il numero di domanda e allegando la
documentazione sia nella mail che nella procedura telematica.
La funzione di forzatura è disponibile dal 15 luglio 2020 solo per gli amministratori.
4. Consultazione dei pagamenti
Con l’introduzione dell’indicatore ISEE minorenni, per effetto del processo descritto, l’importo
delle rate di rimborso non è più costante, ma viene calcolato in funzione del valore ISEE. A tal
fine, per consentire ai beneficiari di visualizzare gli importi spettanti e i pagamenti effettuati, è
implementata una nuova funzionalità internet di visualizzazione dei pagamenti. La pagina di
visualizzazione dei pagamenti è consultabile per singola domanda con la possibilità di
verificare:
i pagamenti relativi alle mensilità richieste;
i conguagli generati da eventuali regolarizzazioni di ISEE con omissioni/difformità e ISEE
non trovati;
i conguagli inseriti manualmente a seguito di una verifica manuale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 2839/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.