Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2839/2020

Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati (articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Processo di recupero ISEE difforme

Pubblicato: 15/07/2020 In vigore dal: 15/07/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati (articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Processo di recupero ISEE difforme

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 16-07-2020 Messaggio n. 2839 OGGETTO: Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati (articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Processo di recupero ISEE difforme Premessa Con la circolare n. 27/2020 sono state illustrate le novità introdotte dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla misura del bonus per la frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché le modalità di presentazione delle relative domande di accesso per l’anno 2020. Il rimborso spettante al richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ISEE minorenni, riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione. Sono stati forniti chiarimenti e precisazioni alle Strutture territoriali sulle modalità di calcolo delle rate. In particolare: buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati (art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017): il calcolo della rata mensile è effettuato sull’ISEE dell’ultimo giorno del mese precedente a quello della rata da pagare; buono per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche (art. 4 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017): l’importo è pagato in un’unica soluzione ed è calcolato sull’ISEE dell’ultimo giorno del mese precedente rispetto alla data di presentazione della domanda. Nell’ipotesi in cui l’ISEE risulti attestato alla data della domanda, ma siano presenti omissioni/difformità, il richiedente può regolarizzare l’ISEE difforme con le modalità indicate nella citata circolare n. 27/2020: in tal caso l’importo minimo spettante sarà ricalcolato con integrazione della rata a decorrere dalla data della domanda stessa, attraverso il processo di recupero delle difformità. Il processo di recupero delle difformità ha l’obiettivo, dunque, di limitare gli interventi manuali ed è volto a recuperare e sanare i rimborsi assegnati in prima istanza sulla soglia minima della prestazione e che successivamente necessitano di un adeguamento a seguito della regolarizzazione dell’ISEE. Si precisa, pertanto, che l’eventuale azione di adeguamento della rata e l’eventuale conguaglio, laddove la Struttura territorialmente competente abbia effettuato la validazione della documentazione di spesa allegata dal cittadino, verrà disposta in modo automatico senza alcun intervento da parte dell’operatore. 1. Processo di recupero per ISEE difforme (domande di bonus nido ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017) Per le domande di bonus nido ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017 è previsto il pagamento di un bonus annuo, parametrato su undici mensilità da corrispondere in base alla domanda del genitore richiedente. Gli importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di validità sono i seguenti: ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro; ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro; ISEE minorenni da 40.001 euro ovvero in assenza dell’ISEE o con ISEE difforme: budget annuo 1.500 euro. Il processo di recupero viene eseguito a partire dal mese successivo al calcolo della rata e prende in considerazione tutte le domande che nel mese precedente sono state calcolate con: ISEE difforme; ISEE non trovato. Per ogni domanda, il processo richiede l’ISEE alla data relativa all'ultimo giorno del mese precedente e nel caso in cui l’ISEE risulti presente e conforme (il cittadino ha successivamente provveduto alla regolarizzazione dell’ISEE), il processo di recupero ricalcola l’importo massimo pagabile e procede con l’adeguamento di tutte le rate successive. A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi. Caso 1 La DSU presentata in data 10 febbraio genera un ISEE in cui sono presenti omissioni/difformità. Nel mese di marzo, viene presentata la domanda di bonus asilo nido, prenotando le mensilità da marzo a dicembre. A marzo la verifica della rata spettante viene effettuata sulla base di un ISEE (difforme) all’ultimo giorno del mese precedente (29 febbraio) e viene elaborato pertanto l’importo minimo pari a 136,36 euro. Nel mese di marzo, tuttavia, il cittadino provvede a regolarizzare l’ISEE. Ad aprile la domanda viene lavorata dal processo di recupero delle omissioni/difformità; il processo ricalcola la rata di marzo sulla base dell’ISEE regolare e, se determina una rata maggiore, crea un nuovo pagamento in funzione: della rata eventualmente già pagata; dell’importo della fattura; del nuovo importo massimo pagabile. Nel caso esemplificato, i pagamenti successivi avverranno direttamente sulla base dell’ISEE privo di omissioni/difformità e la causale del pagamento generato dai ricalcoli conterrà il dettaglio del mese oggetto di recupero. Caso 2 La DSU presentata in data 10 febbraio genera un ISEE in cui sono presenti omissioni/difformità. Nel mese di marzo viene presentata la domanda di bonus asilo nido, prenotando le mensilità da marzo a dicembre. A marzo la verifica della rata spettante, che viene effettuata sulla base di ISEE (difforme) all’ultimo giorno del mese precedente (29 febbraio), genera l’importo minimo pari a 136,36 euro. A maggio il cittadino presenta una nuova DSU priva di omissioni/difformità. Nel mese di giugno il processo di recupero delle difformità ricalcola tutte le rate pagate, generando un movimento di conguaglio per ogni mese ricalcolato. Il pagamento dei conguagli avverrà con un unico movimento bancario relativo ai recuperi sulle varie mensilità. 2. Processo di recupero per ISEE difforme e non trovato (domande di bonus nido ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017) Con riferimento alle domande di bonus asilo nido ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017, la prestazione viene erogata come contributo annuo in un’unica soluzione, al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione destinata ai bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche. A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione varia in base al valore dell’ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione secondo le seguenti fasce: ISEE minorenni fino a 25.000 euro: importo erogabile 3.000 euro; ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: importo erogabile 2.500 euro; ISEE minorenni da 40.001 ovvero in assenza dell’ISEE o con ISEE difforme: importo erogabile 1.500 euro. Il processo di recupero delle domande relative all’articolo 4 viene eseguito a partire dal mese successivo al calcolo del rimborso. Il processo di recupero prende in considerazione tutte le domande che nel mese precedente sono state calcolate con: ISEE difforme; ISEE non trovato. Per ogni domanda, il processo di recupero richiede l’ISEE alla data di presentazione della domanda stessa (in fase di calcolo della prima rata era stato chiesto l’ISEE relativo all'ultimo giorno del mese precedente a quello della domanda), nel caso in cui l’ISEE risulti presente e conforme il processo di recupero ricalcola l’importo massimo pagabile e procede con l’adeguamento. A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi. Caso 1 La DSU e la domanda di bonus asilo nido vengono presentate nel mese di marzo; per il calcolo della rata viene preso a riferimento l’ISEE dell’ultimo giorno del mese precedente (29 febbraio). A tale data, tuttavia, non viene reperita alcuna DSU e pertanto la rata spetta nella misura minima pari a 1.500 euro. Ad aprile la stessa domanda viene rilavorata dal processo di recupero che, trovando un ISEE valido alla data della domanda, ricalcola la rata e, nel caso in cui venga determinata una rata maggiore, inserisce un nuovo pagamento in funzione: della rata già pagata; del nuovo importo massimo pagabile. Caso 2 La DSU presentata in data 10 febbraio genera un ISEE in cui sono presenti omissioni/difformità. A marzo viene presentata la domanda di bonus asilo nido e il calcolo della rata spettante viene effettuato sulla base dell’ISEE all’ultimo giorno del mese precedente a quello della domanda (29 febbraio); in tal caso, posto che l’ISEE è viziato da omissioni/difformità, la rata spetta in misura minima. Nello stesso mese di marzo, tuttavia, l’utente provvede a regolarizzare il proprio ISEE. Ad aprile la domanda viene lavorata dal processo di recupero delle difformità, che ricalcola la rata con l’ISEE richiesto a marzo. Si determina una rata maggiore creando un nuovo pagamento in funzione: della rata già pagata; del nuovo importo massimo pagabile. 3. La gestione dell’ISEE con interventi manuali dell’Operatore della Struttura territoriale Nel caso di DSU per le quali, come previsto dall’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, il richiedente la prestazione scelga di presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante l’annotazione delle omissioni e/o difformità, l’Ente erogatore potrà richiedere al cittadino idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU. In tali casi, al momento occorre procedere con una segnalazione inviata alla casella di posta elettronica dedicata specificando nell’oggetto della mail la richiesta di forzatura DSU, riportando nel testo il numero di protocollo della DSU e il numero di domanda e allegando la documentazione sia nella mail che nella procedura telematica. La funzione di forzatura è disponibile dal 15 luglio 2020 solo per gli amministratori. 4. Consultazione dei pagamenti Con l’introduzione dell’indicatore ISEE minorenni, per effetto del processo descritto, l’importo delle rate di rimborso non è più costante, ma viene calcolato in funzione del valore ISEE. A tal fine, per consentire ai beneficiari di visualizzare gli importi spettanti e i pagamenti effettuati, è implementata una nuova funzionalità internet di visualizzazione dei pagamenti. La pagina di visualizzazione dei pagamenti è consultabile per singola domanda con la possibilità di verificare: i pagamenti relativi alle mensilità richieste; i conguagli generati da eventuali regolarizzazioni di ISEE con omissioni/difformità e ISEE non trovati; i conguagli inseriti manualmente a seguito di una verifica manuale. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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