Sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Riduzione della misura
Sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Riduzione della misura
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 28-01-2020
Messaggio n. 284
OGGETTO: Sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca
costiera e nelle acque interne e lagunari. Articolo 1, comma 607,
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Riduzione della misura
Le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari beneficiano di uno
sgravio contributivo percentuale.
Tale agevolazione è stata introdotta dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
ha esteso in favore delle predette imprese lo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, nella misura del 70% (cfr. la circolare n. 120/2002).
La misura dello sgravio in argomento è stata più volte oggetto di rimodulazione, attestandosi,
a far tempo dal 1° gennaio 2018, nella misura del 45,07%, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cfr. il messaggio n. 771 del
20/02/2018).
Sulla materia è nuovamente intervenuto il legislatore con l’articolo 1, comma 607, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale “a decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento”.
Tanto premesso, le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, a
decorrere dal periodo di competenza gennaio 2020, sono tenute alla fruizione dello sgravio
nella nuova misura del 44,32%.
Con riferimento alle operazioni di conguaglio, le imprese interessate continueranno ad
utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso, valorizzando il codice
“R830” presente nell’elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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