Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Istruzioni contabili
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 20-07-2020
Messaggio n. 2871
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Istruzioni
contabili
1. Premessa
I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17marzo 2020, n. 18, 8 aprile 2020, n. 23 e 19 maggio
2020, n. 34, hanno introdotto misure concernenti la sospensione degli adempimenti
contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tali decreti hanno disposto, inizialmente, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e
ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria e, successivamente, la proroga della sospensione, differendo altresì la ripresa
degli adempimenti e dei versamenti al 16 settembre 2020, ad eccezione dei contributi sospesi
ai sensi del combinato disposto degli articoli 61, comma 1 e 78, comma 2-quinquiesdecies,
del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e
successive modificazioni, che hanno mantenuto la scadenza originaria del 31 luglio 2020.
L’Istituto ha fornito le indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti
contributivi, riferiti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con le circolari n. 37 del 12
marzo 2020, n. 52 del 9 aprile 2020, n. 59 del 16 maggio 2020 e n. 64 del 28 maggio 2020.
Con il presente messaggio si illustrano le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti,
in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020, ovvero entro il 31 luglio 2020 per
la sospensione di cui all’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020,
fornendo altresì, per ciascuna gestione, le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e delle
modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.
Al riguardo, si evidenzia che per tutte le gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può
essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere
eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.
2. Modalità di versamento dei contributi sospesi
Si illustrano di seguito le istruzioni operative, riferite alle diverse gestioni previdenziali, per i
versamenti contributivi sospesi (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) in
unica soluzione o mediante rateizzazione.
2.1 Aziende con dipendenti
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con
le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed
esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del
credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971- N972 - N973).
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo al Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal debito
versati
DSOS PPNNNNNCCN9XX mm/aaaa mm/aaaa
Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di
restituzione, deve compilare più righe dal modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto
di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
DSOS PPNNNNNCCN969 03/2020 03/2020
DSOS PPNNNNNCCN970 04/2020 04/2020
Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli
adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, si ribadisce, come anticipato
in premessa, che gli stessi dovranno essere assolti entro il 16 settembre 2020 (entro il 31
luglio 2020 per le imprese del settore florovivaistico di cui all’articolo78, comma 2-
quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020).
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate inseriranno nell’elemento
<DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N9xxx” e le
relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad
un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”,
ovvero ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero.
2.2 Artigiani e commercianti
Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n.
23/2020, sono interessati dalla sospensione i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti
attività commerciali alla scadenza del 18 maggio 2020 (I trimestre 2020).
Per l’individuazione dei soggetti destinatari della normativa in esame si rinvia a quanto indicato
al paragrafo 2.2 della circolare n. 59/2020, nel quale è stato indicato che i requisiti di legge per
poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi)
devono essere riferiti all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione.
I soggetti in esame dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della
procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi”
> “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”,
come indicato al paragrafo 2.4 del presente messaggio. Nell’istanza dovrà essere indicato il
codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la
quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione
contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi).
La presentazione dell’istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione.
Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica
soluzione oppure tramite versamento di 4 rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono
utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e
Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è
possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il
versamento.
Si fa presente che, al fine di usufruire della sospensione, i contribuenti che hanno inteso o
intendono effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione utilizzando i modelli di
pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio, sono
comunque obbligati a presentare domanda di sospensione indicando, come sopra descritto, il
codice fiscale dell’impresa che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione di competenza.
Ai fini della verifica della regolarità contributiva, nelle more della presentazione dell’istanza gli
interessati, nel riscontrare l’invito a regolarizzare trasmesso dalla Struttura territoriale
competente a gestire la verifica medesima, che riporta l’irregolarità relativa al I trimestre
2020, dovranno dichiarare, utilizzando la casella indicata nell’invito, di rientrare tra i soggetti
destinatari della previsione di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n.
23/2020.
2.3 Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Facendo seguito alle indicazioni relative alle aziende committenti contenute nelle circolari
indicate in premessa (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.3; n. 52/2020, paragrafo 5.3; n.
59/2020, paragrafo 2.3 e n. 64/2020, paragrafo 5.2), la contribuzione sospesa è stata indicata
nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti codici:
- 24: Sospensione contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-
legge n. 9/2020, art. 5;
- 25: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-
legge n. 9/2020, art. 8, e decreto-legge n. 18/2020, art. 61;
- 26: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-
legge n. 18/2020, art. 61, comma 5;
- 27: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-
legge n. 18/2020, art. 62, comma 2;
- 28: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-
legge n. 23/2020, art. 18, commi 1 e 2;
- 29: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-
legge n. 23/2020, art. 18, commi 3 e 4;
- 30: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-
legge n. 23/2020, art. 18, comma 5;
- 31: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-
legge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge n. 27/2020.
I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione
dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel
flusso Uniemens con il codice 31 “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-
quinquiesdecies”, entro il 31 luglio 2020.
I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata con riferimento ai compensi
effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con i codici
24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, devono versare la contribuzione dovuta entro il 16 settembre
2020.
I versamenti devono essere effettuati compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” nel
seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
CXX/C10 mm/aaaa mm/aaaa
2.4 Domanda di rateizzazione per Aziende con dipendenti, Artigiani e
Commercianti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335
La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa,
esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli
intermediari abilitati, per i datori iscritti alle seguenti gestioni:
Datori di lavoro con dipendenti;
Artigiani e Commercianti;
Gestione separata committenti.
A tal fine si rende noto che è disponibile nel sito internet dell’Istituto il format da inoltrare,
reperibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione
Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.
In presenza di uno stesso codice fiscale, con posizioni afferenti a più di una delle gestioni
previdenziali sopra indicate, è possibile trasmettere un’unica comunicazione, indicando
l’esposizione debitoria relativa ai contributi sospesi suddivisa per ciascuna gestione interessata.
Nelle sezioni “Datore di lavoro con dipendenti” e “Gestione separata committenti”, devono
essere compilati i campi relativi ai codici di sospensione di appartenenza -Periodo di
sospensione – contributi dovuti – numero delle rate e l’importo totale da rateizzare.
Nel caso in cui il contribuente abbia diritto a più sospensioni nell’ambito della stessa gestione,
lo stesso deve compilare più righe, considerando comunque che lo stesso periodo non può
essere valorizzato in due codici diversi.
I codici di sospensione esposti sono:
- per i Datori di lavoro con dipendenti: N966, N967; N968, N969, N970, N971, N972, N973;
- per la Gestione separata: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Per i soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti si rinvia alle istruzioni fornite al
paragrafo 2.2 del presente messaggio.
Nell’applicativo è allegato un Manuale Utente che fornisce indicazioni per l’inserimento e la
gestione delle comunicazioni di pagamento dilazionato dei contributi sospesi per l’emergenza
epidemiologica COVID-19.
2.5 Aziende agricole assuntrici di manodopera
Facendo seguito alle indicazioni relative alle aziende assuntrici di manodopera contenute nelle
circolari indicate in premessa (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4; n. 52/2020, paragrafo
5.4; n. 59/2020, paragrafo 2.4 e n. 64/2020, paragrafo 5.3), alle aziende interessate sono
stati attributi specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto Previdenziale Aziende
Agricole.
In particolare, alle aziende della cosiddetta “zona rossa”, di cui all’articolo 5 del decreto-legge
n. 9/2020, e alle aziende la cui attività rientra tra quelle individuate dall’articolo 61, comma 2,
del decreto-legge n. 18/2020, sono stati attributi centralmente dall’Istituto i seguenti codici di
autorizzazione, utilizzando le informazioni risultanti negli archivi:
“7H”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a
causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5” (cfr. le circolari
n. 37/2020, paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4);
“7L”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a
causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L.
18/2020” (cfr. la circolare n. 52/2020, paragrafo 5.4).
Alle aziende che hanno presentato l’istanza di sospensione disponibile nella sezione “Domande
telematiche” del Cassetto previdenziale Aziende agricole sono stati attribuiti i seguenti codici di
autorizzazione:
“7Q”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a
causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”;
“7S”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a
causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-
quinquiesdecies”.
Le aziende destinatarie delle diverse tipologie di sospensione avranno cura di verificare
l’attribuzione del corrispondente codice di autorizzazione e di segnalare eventuali incongruenze
alla Struttura territoriale di riferimento.
In prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti, le aziende, alle quali è stato
attribuito uno dei codici di autorizzazione e per le quali risultano contributi non versati riferiti
ai periodi oggetto di sospensione, riceveranno una comunicazione individuale (News
individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da
versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline) per il versamento.
Le aziende, che nell’istanza hanno espresso la volontà di effettuare il versamento in modalità
rateale utilizzano la medesima codeline per il versamento delle rate. La prima rata deve essere
versata entro la data di scadenza della ripresa dei versamenti e le successive rate in
corrispondenza delle relative scadenze.
Analogamente, le aziende alle quali sono stati attributi i codici di autorizzazione “7H” e “7L”
centralmente dall’Istituto, nel caso in cui intendano effettuare il versamento in modalità
rateale, potranno seguire le modalità indicate nel precedente periodo.
Si evidenzia che i versamenti relativi alle sospensioni di cui ai sopraindicati codici di
autorizzazione “7H” – “7L” – “7Q” dovranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in
unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.
I versamenti relativi alla sospensione caratterizzata dal codice di autorizzazione “7S” devono
essere effettuati entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili di uguale
importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.
Per le aziende con il codice autorizzazione “7H” e “7L”, la sospensione riguarda anche la
trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera occupata nel primo trimestre 2020, la cui
scadenza legale del termine di invio è il 30 aprile 2020.
Le denunce di manodopera del primo trimestre delle aziende con i codici di autorizzazione “7H”
e “7L” devono essere trasmesse entro il 16 settembre 2020 e saranno tariffate con il terzo
esercizio 2020, senza applicazione di somme aggiuntive.
Per le aziende con il codice autorizzazione “7Q” la sospensione riguarda esclusivamente i
versamenti.
Per le aziende con il codice autorizzazione “7S” la sospensione riguarda anche i flussi della
denuncia di manodopera occupata nel primo trimestre 2020 e quelli delle denunce mensili
relative ai periodi retributivi di aprile 2020 e maggio 2020, il cui termine legale di
presentazione, con l’avvio del flusso Uniemens, sezione PosAgri, dalle retribuzioni di aprile
2020, è l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni, quindi,
rispettivamente il 31 maggio 2020 e il 30 giugno 2020. Le denunce di manodopera del primo
trimestre e dei mesi di maggio 2020 e giugno 2020 delle aziende con i codici di autorizzazione
“7S” devono essere trasmesse entro il 31 luglio 2020 e saranno tariffate con il secondo
trimestre 2020 senza applicazioni di somme aggiuntive.
Le aziende in possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge
n. 23/2020, che intendono avvalersi della sospensione delle rate di aprile 2020 e maggio 2020
dei piani di ammortamento già concessi, dovranno presentare un’apposita istanza nel cassetto
previdenziale, comunicazione bidirezionale, caratterizzata dal codice “7G”, avente il significato
di “Azienda interessata alla sospensione delle rate dei piani di ammortamento concessi di cui
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.
Si rammenta che, entro le scadenze previste per la ripresa dei versamenti sospesi, dovranno
essere versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la
cui scadenza ricade nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
2.6 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e
compartecipazione familiare
Nei periodi oggetto di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla
contribuzione corrente dei lavoratori in esame. La sospensione opera, invece, per i versamenti
relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’Istituto.
I lavoratori autonomi agricoli che si avvalgono della sospensione per i pagamenti delle rate di
dilazioni con emissione di piano di ammortamento devono presentare una specifica istanza di
sospensione. La disponibilità di tale istanza è resa nota con una comunicazione generale
(news) nel Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura.
2.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla
Gestione pubblica
Al momento della restituzione in unica soluzione dei contributi sospesi, nella ListaPosPA
dovranno essere compilati gli elementi di <AltriImportiDovuti_Z2>, secondo le modalità
illustrate nella circolare n. 37/2020 e nel messaggio n. 1692/2020, tenendo conto delle diverse
date di sospensione e restituzione dei contributi.
Più in particolare, nella denuncia del mese in cui si procede alla restituzione, si dovranno
compilare distinti elementi <AltriImportiDovuti_Z2>, relativo ciascuno alla mensilità sospesa, e
procedere al pagamento con il modello “F24”, avendo cura di indicare sullo stesso il mese in
cui viene effettuata la denuncia; la causale da utilizzare sarà P X 33 (laddove la X deve
assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento) nel caso di restituzione dei
contributi sospesi per COVID.
Anche in caso di restituzione rateale, le modalità di compilazione dell’elemento
<AltriImportiDovuti_Z2> restano invariate; in quest’ultimo caso il valore da indicare
nell’elemento <ImportoDovuto> sarà quello della singola rata.
Si ricorda che, qualora si renda necessario procedere con operazioni di correzione
dell’elemento <AltriImportiDovuti_Z2>, già inviato per <TipoEvento> pari a 002, sarà
possibile procedere al solo invio di tale elemento correttivo tramite il Flusso a Variazione.
3. Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti
contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto
Posto che nella sospensione contributiva disposta dall’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020,
dall’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, dall’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020, dall’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 e dall’articolo 78, comma 2-
quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n.
27/2020,sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’Istituto, si
rammenta che, entro le medesime decorrenze previste per la ripresa dei versamenti sospesi,
come sopra specificati, dovranno essere versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di
ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla
sospensione.
Le aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per
effettuare il pagamento dei contributi facenti parte di un piano di dilazione in precedenza
autorizzato dall’Istituto e il cui versamento è stato sospeso a seguito delle citate disposizioni
legislative, dovranno utilizzare la causale P X 42 (laddove la X deve assumere il valore
corrispondente alla gestione di riferimento), che comprenderà la somma delle rate ancora non
pagate.
4. Istruzioni contabili
4.1 Contributi dovuti dalle aziende
Con le citate circolari n. 37/2020, n. 52/2020, n. 59/2020 e n. 64/2020 sono state fornite le
istruzioni in merito alla contabilizzazione delle sospensioni contributive, mediante procedura
automatizzata di ripartizione DM, ai conti GPA00133-GPA00134-GPA00135-GPA00136-
GPA00137-GPA00138-GPA00139-GPA00141, assistiti da partitario contabile ed abbinati alla
causale di cassa 10106.
Il recupero dei contributi sospesi deve essere imputato in AVERE dei conti citati.
Eventuali riscossioni già intervenute a tale titolo, imputate provvisoriamente al conto
GPA52099 in quanto evidenziate con il codice DSOS, andranno stornate secondo le modalità di
contabilizzazione illustrate nei messaggi n. 39828/2004 e n. 21901/2006. Si sottolinea la
necessità che tali scritture di storno siano esclusivamente di cassa, interessando registrazioni
contabili eseguite nel corrente esercizio.
4.2 Contributi dovuti dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali
Il recupero dei contributi dovuti dagli Artigiani e dai Commercianti deve essere effettuato
mediante imputazione:
• per gli artigiani, ai conti in uso GPA52076 (contributi entro il minimale) e GPA52072
(contributi oltre il minimale);
• per i commercianti, ai conti esistenti GPA52077 (contributi entro il minimale) e GPA52073
(contributi oltre il minimale).
4.3 Contributi dovuti dai liberi professionisti e committenti, tenuti al
versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma
26, della legge n. 335/1995
Il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla gestione dei parasubordinati va
imputato al conto PAR52010.
4.4 Contributi dovuti dalle Aziende agricole assuntrici di manodopera e dai
lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e
compartecipazione familiare
La rilevazione contabile del recupero dei contributi dovuti dai soggetti di cui al presente
paragrafo deve avvenire con imputazione ai seguenti conti:
•GPA54031 per i piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF);
•GPA54032 per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);
•GPA54033 per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IAP).
4.5 Contributi dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Il recupero dei contributi dovuti per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica deve avvenire con
imputazione ai rispettivi conti in uso, nell’ambito delle gestioni interessate, associati agli
specifici codici tributo previsti per la fattispecie in oggetto, interessati dalla contabilizzazione
delle riscossioni pervenute tramite modello “F24”, tramite procedura automatizzata.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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