Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2874/2022
Servizi ex Enpals per le imprese e gli intermediari delegati. Rilascio della nuova modalità di richiesta massiva del certificato di agibilità
Riferimento normativo
Servizi ex Enpals per le imprese e gli intermediari delegati. Rilascio della nuova modalità di richiesta massiva del certificato di agibilità
Testo normativo
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna
Roma, 19-07-2022
Messaggio n. 2874
Allegati n.1
OGGETTO: Servizi ex Enpals per le imprese e gli intermediari delegati. Rilascio
della nuova modalità di richiesta massiva del certificato di agibilità
Con il presente messaggio si comunica che, a fare data dal 21 luglio 2022, verrà introdotta
una nuova modalità di richiesta massiva dei certificati di agibilità per le imprese del settore
dello spettacolo, al fine di automatizzare i processi che riguardano i soggetti preposti a tale
richiesta, evitando l’accesso al portale dell’Istituto.
Tale modalità prevede la richiesta massiva dei certificati di agibilità tramite l’utilizzo del
sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC), che possiede intrinsecamente le caratteristiche
di sicurezza, riservatezza, integrità e non ripudiabilità già previste nel colloquio con le
pubbliche Amministrazioni.
La nuova soluzione si aggiunge all’attuale modalità, presente nell’applicazione on-line, che
permette l’upload di un file per la richiesta massiva, tramite l’apposita funzione denominata
“Importazione massiva certificati agibilità” del servizio “Richiesta certificato di agibilità”,
disponibile sul portale dell’Istituto nell’area “Servizi per le aziende e consulenti”.
Lo scopo dell’intervento, oltre a estendere le modalità di utilizzo del Servizio, è quello di
rendere disponibile per il richiedente, tramite un canale sicuro e certificato (qual è il sistema di
posta elettronica certificata), le informazioni di sintesi delle elaborazioni effettuate sul file di
input (formato xml), che veicola le richieste di agibilità e i certificati risultanti, in un unico file
compresso che, lato utente, potrà essere prelevato anche interfacciandosi con la propria
casella PEC.
I soggetti, che intendono utilizzare la nuova modalità di richiesta dei certificati di agibilità
attraverso il canale PEC, dovranno accreditarsi tramite l’apposita funzione presente all’interno
dell’attuale applicazione telematica, ossia:
cliccare sul pulsante “Richiedi l’abilitazione del servizio Agibilità PEC”;
compilare opportunamente i campi presenti nella successiva maschera:
codice fiscale e denominazione dell’impresa/intermediario abilitato che intende
accreditarsi;
indirizzo della casella PEC che verrà utilizzata per la richiesta/ricezione dei certificati di
agibilità;
completare l’invio della richiesta, cliccando sull’apposito pulsante.
Il sistema visualizzerà a video il messaggio di conferma della richiesta di accreditamento.
Successivamente sarà inviato un “codice di sicurezza” all’indirizzo PEC del richiedente,
specificato in fase di accreditamento, che dovrà essere inserito nella maschera di conferma per
il completamento della procedura di accreditamento.
Il codice di sicurezza generato ha una validità di 48 ore dalla data di invio della richiesta. Se il
tentativo di attivazione dell’utente verrà effettuato trascorso tale lasso di tempo, l’applicazione
visualizzerà un messaggio di errore e l’utente dovrà ripetere la procedura dall’inizio.
Per il buon fine delle richieste di agibilità tramite canale PEC sarà necessario attenersi alle
convenzioni e alle regole definite nel documento che descrive le specifiche del servizio allegato
al presente messaggio (Allegato n. 1).
La nuova modalità di richiesta del certificato di agibilità è rivolta ai soggetti legittimati (datori
di lavoro/committenti ovvero professionisti mandatari del datore di lavoro individuati dalla
legge 11 gennaio 1979, n. 12) al ricorrere delle fattispecie che comportano l’obbligo di
richiesta secondo quanto previsto dalle norme vigenti (art. 6 del D.lgs C.P.S. 16 luglio 1947, n.
708) e nel rispetto delle disposizioni amministrative adottate in materia dall’Istituto (da ultimo,
il messaggio n. 1612/2019).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato 1 – Specifiche di utilizzo del Servizio e convenzioni adottate
SERVIZIO RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
FUNZIONALITÀ INVIO FLUSSI XML TRAMITE CANALE PEC
Generalità
La nuova modalità di richiesta massiva dei certificati di Agibilità, che si aggiunte all’upload
tramite portale dell’istituto, prevede che il datore di lavoro/committente ovvero il professionista
mandatario del datore di lavoro individuato dalla legge n. 12/1979 utilizzi una casella di posta
certificata come strumento di invio del file xml conforme allo schema già definito per l’upload
tramite portale. Dovrà essere inviata una PEC alla casella di posta certificata dell’Istituto di
seguito specificata.
1. Accreditamento e Censimento caselle PEC utilizzate per le richieste
dei Certificati
Il datore di lavoro/committente ovvero il professionista mandatario del datore di lavoro
individuato dalla legge n. 12/1979 che intendano utilizzare il nuovo canale di invio delle richieste
del Certificato di Agibilità attraverso la modalità PEC, dovranno presentare preventivamente una
specifica richiesta indicando, tra gli altri dati, la casella di posta elettronica certificata che si
intende utilizzare per il colloquio.
Per l’invio dei file e la ricezione degli esiti con i relativi certificati, dovrà essere utilizzata
unicamente tale casella di posta. La suddetta casella con i dati del datore di lavoro/committente
verranno inseriti in un Registro dei soggetti abilitati.
I soggetti che intendono utilizzare la nuova modalità di Richiesta dei certificati di Agibilità
attraverso canale PEC dovranno accreditarsi attraverso un’apposita funzione prevista nella
procedura telematica di Richiesta dei Certificati di Agibilità.
A seguito della selezione dell’apposito Bottone (“Richiedi l’abilitazione del servizio agibilità PEC”)
all’Utente verrà proposta una maschera che visualizza i dati identificativi dello stesso presenti
sugli achivi dell’Istituto e i campi per l’inserimento dei seguenti dati:
Dati dell’Organizzazione (datore di lavoro/committente):
• CF/PartitaIVA
• Ragione Sociale/Denominazione
• Casella di Posta certificata che verrà utilizzata per lo scambio
Completato l’inserimento dei suddetti dati, la richiesta dovrà essere inviata selezionando
l’apposito bottone. Inviata la richiesta la procedura:
1) invierà una prima PEC alla casella di Posta certificata dichiarata di verifica e di presa in
carico della richiesta.
2) Una successiva PEC con il codice di sicurezza generato dal sistema.
Tale codice di sicurezza dovrà essere inserito dall’utente nella maschera di conferma presente
nel front end internet per il completamento del processo di accreditamento.
Il codice di sicurezza ha una validità di 48 ore, alla scadenza delle quali la richiesta viene
annullata e l’utente dovrà ripresentarla. Una volta accreditato l’utente potrà inviare i flussi xml
delle agibilità alla casella PEC dedicata
richiestaagibilita@postacert.inps.gov.it.
2. Caratteristiche dei messaggi PEC scambiati nell’ambito del processo
• L’Oggetto del messaggio deve essere conforme alle convenzioni indicate nel par. 3.
Naming Convention;
• Il testo del body della mail non è significativo ai fini dell’elaborazione;
• L’allegato presente nel messaggio di Richiesta deve soddisfare le seguenti regole:
o Il formato del file allegato deve essere di tipo xml
o Il file xml allegato deve soddisfare lo schema xsd già pubblicato per la richiesta
massiva dei certificati tramite Upload da portale.
o deve esserci un solo allegato che può contenere anche più richieste di agibilità.
In caso di email corretta, xml ben formato, e verificata la presenza di delega attiva sulle posizioni
contenute nel file xml, da parte del CF titolare della casella di PEC accreditata, si procede con
l’elaborazione delle agibilità contenute.
Vincolo fondamentale per il consolidamento dei certificati, oltre alla verifica di regolarità
contributiva, è che la data di inizio delle attività collegate alla richiesta sia uguale o successiva
alla Data invio della PEC (campo postedDate della tabella MESSAGGI).
I dati relativi agli esiti dell’elaborazione verranno forniti in un file xml riepilogativo (come già
avviene nel caso di richiesta massiva da upload) fornito nel messaggio di risposta insieme ai
Certificati in formato pdf, compressi in un archivio .zip.
A fronte di una PEC in ingresso potranno essere generate più PEC in uscita laddove, per motivi
legati a momentanee indisponibilità dei sottosistemi coinvolti nel processo, non sia possibile
consolidare tutte le agibilità e quindi la prima risposta risulterà parziale.
In tale condizione al primo invio saranno allegati solo i Certificati di agibilità correttamente
consolidati (in ogni caso il file xml con gli esiti fornirà un riscontro per tutte le richieste) e, una
volta ripristinati i servizi, gli altri invii inoltreranno i certificati rimanenti.
L’esito dell’elaborazione sarà disponibile anche su Portale come avviene per i flussi da Upload.
Da portale sarà possibile identificare i flussi trasmessi tramite Upload manuale e quelli trasmessi
tramite canale PEC, in base al valore del campo “Canale”.
3. Naming convention
3.1 Composizione dell’Oggetto dei messaggi PEC
3.1.1 Oggetto messaggio di Richiesta
La naming convention per l’oggetto del messaggio di Richiesta è la seguente:
Oggetto Richiesta:
[Etichetta]+[CF Azienda]+[Identificativo della richiesta generato dall’Azienda]
Gli argomenti saranno separati del carattere “_” (underscore).
Dove:
[Etichetta]: “RichiestaAgibilita”
[CF Azienda] : Codice fiscale del datore di lavoro/committente ovvero il
professionista mandatario del datore di lavoro individuato dalla
legge n. 12/1979 che effettua la richiesta
[Identificativo della richiesta Identificativo di 10 caratteri alfanumerici generato
generato dall’Azienda] : dall’Azienda e associato alla richiesta. I caratteri ammessi
sono le lettere dell’alfabeto A-Z, tranne quelle accentate, e
i numeri da 0-9. Non sono ammessi simboli.
3.1.2 Oggetto messaggio di Risposta
La naming convention per l’oggetto del messaggio di Risposta è la seguente:
Oggetto Risposta:
[Oggetto del messaggio di Richiesta]+[Esito Elaborazione]
Gli argomenti saranno separati del carattere “_” (underscore).
Dove:
[Oggetto del messaggio di Richiesta] vedi punto 3.1.1
[Esito Elaborazione] uno degli esiti di seguito indicati
Elenco esiti dell’elaborazione:
Richiesta completata Tutte le richieste di agibilità presenti sul file xml di richiesta sono state
elaborate con successo
Richiesta scartata L’elaborazione delle agibilità presenti sul file xml di richiesta non può
essere effettuata per carenza di requisiti – per es. mancato
superamento della regolarità contributiva
Richiesta completata Alcune Agibilità presenti sulla richiesta sono state scartate per
con errori incongruenza sui dati
Richiesta elaborata Per alcune richieste di Agibilità non è stato possibile completare il
parzialmente processo di consolidamento per indisponibilità momentanea dei servizi
richiamati
Richiesta elaborata Nella richiesta sono presenti scarti per indisponibilità momentanea dei
parzialmente con servizi ed errori che non consentono il consolidamento dell’agibilità
errori
In caso di esito “Richiesta elaborata parzialmente” nell’Oggetto della risposta verrà aggiunta la
stringa: ( XX di YY)
dove XX= numero delle agibilità consolidate con successo; YY = numero delle richieste di agibilità
presenti nel file di richiesta.
3.2 Composizione nome del file allegato alla PEC di risposta
La naming convention per il nome del file allegato alla PEC di Risposta (file in formato compresso
.zip) è la seguente.
Nome del file:
[Etichetta]+[Identificativo]
Gli argomenti saranno separati del carattere “_” (underscore).
Dove:
[Etichetta]: “EsitoElaborazione”
[Identificativo]: valore datetime relativo alla generazione del file
4. Gestioni errori
In caso di errori in fase di elaborazione del messaggio gli scenari possibili sono i seguenti:
1. Errori di tipo formale o sostanziale (validità delle date, obbligatorietà di campi, validità
di codice fiscale lavoratore), l’agibilità non viene salvata ma viene segnalato nel file
xml degli esiti (non vengono prodotti file pdf)
2. Esito negativo del Durc, l’agibilità non viene salvata e nel file degli esiti sarà specificato
“La richiesta non può essere consolidata per controllo della regolarità
contributiva non superato” e specificato nel file degli esiti (non viene prodotto il
file pdf)
3. Errore durante la chiamata ad uno dei servizi DURC (errori di comunicazione, timeout
ecc.) l’agibilità viene salvata in stato “Richiesta di consolidamento presa in
carico, in attesa dell’esito della verifica di regolarità contributiva”, l’esito viene
specificato nel file degli esiti ma non viene generato il pdf
4. Errore durante la chiamata al servizio di protocollazione, l’agibilità viene salvata in
stato “in attesa di protocollazione”, l’esito specificato nel file degli esiti e non viene
generato il pdf
5. Nel caso di errore durante la chiamata al servizio PEX (Adobe) di generazione del pdf,
l’agibilità viene salvata in stato “Agibilità consolidata, la produzione del file pdf
posticipata per indisponibilità del servizio di generazione del file” e specificato
nel file degli esiti
[fine documento]
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