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Messaggio INPS 2909/2021

Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Presentazione delle istanze

Pubblicato: 19/08/2021 In vigore dal: 19/08/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Presentazione delle istanze

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 20-08-2021 Messaggio n. 2909 OGGETTO: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Presentazione delle istanze Con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021 l’Istituto ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome. Con il presente messaggio si comunica che la presentazione della domanda di esonero avverrà a decorrere dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili a tale data per ogni Gestione. La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021 e confermato nella circolare n. 124/2021. In base a quanto previsto dal comma 20 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, è possibile presentare all’INPS l’istanza di esonero contributivo da parte dei soggetti, di seguito riportati, che risultino iscritti: a) alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; b) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); c) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione. Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto attuativo citato stabilisce che l’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale. Pertanto, per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi: a) Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”; b) Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”; c) Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”. Si precisa che, nel caso di lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che abbia, nel corso dell’anno 2021, cambiato numero di posizione aziendale all’interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell’attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, lo stesso dovrà presentare l’istanza per ogni posizione aziendale. Si ricorda che le credenziali di accesso ai servizi sopra descritti sono attualmente le seguenti: - PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l'INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020); - SPID di livello 2 o superiore; - Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); - Carta nazionale dei servizi (CNS). Il possesso dei requisiti, come illustrato nella circolare n. 124/2021, sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda. Nella stessa, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

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