Gestione dipendenti pubblici. Prescrizione dei contributi pensionistici e previdenziali (art. 1, comma 16, lett. a), del decreto-legge n. 215/2023). Regime sanzionatorio dei crediti contributivi delle pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023). Prime indicazioni in materia di adempimenti contributivi per periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004 (art. 1, commi da 131 a 133, della legge n. 213/2023)
Gestione dipendenti pubblici. Prescrizione dei contributi pensionistici e previdenziali (art. 1, comma 16, lett. a), del decreto-legge n. 215/2023). Regime sanzionatorio dei crediti contributivi delle pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023). Prime indicazioni in materia di adempimenti contributivi per periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004 (art. 1, commi da 131 a 133, della legge n. 213/2023)
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23-01-2024
Messaggio n. 292
Allegati n.2
OGGETTO: Gestione dipendenti pubblici. Prescrizione dei contributi pensionistici
e previdenziali (art. 1, comma 16, lett. a), del decreto-legge n.
215/2023). Regime sanzionatorio dei crediti contributivi delle
pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 17, del decreto-legge n.
215/2023). Prime indicazioni in materia di adempimenti contributivi
per periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004 (art. 1, commi da
131 a 133, della legge n. 213/2023)
1. Premessa
In attesa della pubblicazione di apposita circolare finalizzata a illustrare nel dettaglio gli effetti
dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 16, lettera a), e comma 17,
del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. decreto milleproroghe), e dell’articolo 1,
commi da 131 a 133, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio
2024), relative alla sospensione dei termini prescrizionali e del regime sanzionatorio per gli
obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle attività di sistemazione delle posizioni assicurative
degli iscritti alla Gestione ex Inpdap, con il presente messaggio si forniscono le prime
indicazioni operative, sulla base delle modifiche normative intervenute.
2. Inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle
pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi
fino al 31 dicembre 2019 e relativo regime sanzionatorio
Con la circolare n. 92 del 17 novembre 2023 l’Istituto ha fornito indicazioni in merito
all’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2023, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla
Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 e delle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche
Amministrazioni alla Gestione separata[1], nonché in ordine all’inapplicabilità del regime
sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al
31 dicembre 2023[2].
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023 - è stato pubblicato il
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini
normativi” che è intervenuto sulla materia di cui alla richiamata circolare n. 92/2023.
2.1 Norme in materia di inapplicabilità dei termini di prescrizione
L’articolo 1, comma 16, lettera a), del decreto-legge n. 215/2023, modificando il comma 10-
bis dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha posticipato dal 31 dicembre 2018 al 31
dicembre 2019 i periodi retributivi per i quali opera l’inapplicabilità dei termini di prescrizione
dei crediti contributivi, che viene estesa fino al 31 dicembre 2024[3]. Si ricorda, come già
precisato nella circolare n. 92/2023, che l’applicazione del predetto differimento ha a oggetto
la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza
(trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti
delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001, fatti salvi gli effetti di
provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
2.2 Norme in materia di inapplicabilità del regime sanzionatorio
L’articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023 ha modificato l’articolo 9, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, prorogando fino al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) il regime di
inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.
Pertanto, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024,
all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui al comma 10-bis dell’articolo
3 della legge n. 335/1995 non devono corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9
dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.
3. Adempimenti contributivi delle Amministrazioni pubbliche per i periodi di
competenza fino al 31 dicembre 2004
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario
n. 40/L - è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di
seguito, anche legge di Bilancio 2024).
Le novità in materia di adempimenti contributivi delle Amministrazioni pubbliche verso la
Gestione dipendenti pubblici (“gestione ex INPDAP costituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo
21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214”) sono contenute nei commi da 131 a 133 dell’articolo 1 della legge di
Bilancio 2024.
Si riportano di seguito le citate disposizioni:
“131. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre
2004 le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso
l’INPS ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere all’INPS, ai fini
della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le
denunce mensili di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini
di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2024 al 2033.
132. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 131 costituiscono economie di bilancio
per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni dello
Stato, al miglioramento dei saldi di bilancio.
133. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di
entrata in vigore della presente legge”.
4. Nuovo quadro normativo
Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 16 e al comma 17 dell’articolo 1 del decreto-
legge n. 215/2023, il quadro normativo di riferimento per il 2024 è in continuità con quello
degli anni precedenti.
La previsione di cui al comma 131 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 innova, invece, in
modo significativo il previgente assetto normativo, in quanto prevede che, per la corretta
implementazione delle posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla Gestione ex
INPDAP, le Amministrazioni pubbliche, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, sono
tenute, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, a trasmettere all’INPS esclusivamente i
flussi di denuncia Uniemens/ListaPosPA.
5. Indicazioni operative per l’implementazione delle posizioni assicurative
Per effetto della richiamata disposizione, da gennaio 2024, le Amministrazioni pubbliche
devono procedere, ove necessario, all’implementazione delle posizioni assicurative della
Gestione dipendenti pubblici, secondo le seguenti modalità:
1. periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004:
la sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative effettuata tramite il flusso di
denuncia Uniemens/ListaPosPA consente, in forza del citato articolo 1, comma 131, di
ritenere assolti i relativi obblighi contributivi, senza l’onere di dare prova dei relativi
versamenti;
diversamente, laddove le Amministrazioni pubbliche intendano procedere, ai fini della
sistemazione delle posizioni assicurative, con l’applicativo “Nuova PAssweb”, tale modalità
di sistemazione, non prevista nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 131,
continuerà ad attivare le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte
dell’INPS;
2 . periodi di servizio dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2013 per gli iscritti alla CTPS (per i
quali MEF-SPT - oggi MEF-NoiPA - era sostituto d’imposta) e dal 1° gennaio 2005 al 30
settembre 2012 per gli iscritti a CPDEL, CPUG, CPI, CPS e alle altre Gestioni di previdenza dei
dipendenti pubblici:
la sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative si effettua tramite il flusso di
denuncia Uniemens/ListaPosPA o, in alternativa, l’applicativo “Nuova PAssweb”;
3.periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 (per CTPS) e al 30 settembre 2012 (per le
altre Casse):
la sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative si effettua esclusivamente
tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.
Gli imponibili riportati nelle denunce inviate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 131,
della legge di Bilancio 2024, superati i controlli descritti al paragrafo seguente, sostituiranno
eventuali altri imponibili presenti sul conto assicurativo.
Al fine di agevolare le Amministrazioni pubbliche nella compilazione delle denunce, si allega un
documento con le indicazioni operative, corredato di alcuni esempi (Allegato n. 1).
6. Controlli sulle denunce per periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004
(“periodi ante 2005”)
Al fine di garantire la corretta implementazione delle posizioni assicurative e di prevenire
l’alimentazione delle stesse con dati errati, le denunce trasmesse dalle Amministrazioni
pubbliche relative a “periodi ante 2005” sono assoggettate a un controllo automatizzato di
congruità degli imponibili denunciati, che comporta il blocco delle denunce che espongono
imponibili caratterizzati da rilevanti scostamenti rispetto a quelli del periodo precedente e
successivo (“denunce ante 2005 con imponibile anomalo”). Il controllo di congruità risulta
necessario in quanto, per effetto del citato articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024,
sulle denunce per “periodi ante 2005” viene meno il controllo sulla corrispondenza tra
l’importo dei contributi da versare esposti in denuncia e l’importo effettivamente versato.
All’invio del flusso, la procedura evidenzia alle Amministrazioni che le denunce per “periodi
ante 2005” alimenteranno le posizioni assicurative individuali solo dopo avere superato il
predetto controllo di congruità, finalizzato a prevenire possibili errori in sede di denuncia.
Le denunce bloccate potranno essere sbloccate dalle Strutture territoriali solamente a seguito
dell’esito positivo di un approfondimento istruttorio da parte della competente unità
organizzativa (U.O.) di “Controllo di Congruità della contribuzione e gestione delle evidenze”,
in collaborazione con l’unità organizzativa (U.O.) “Gestione del conto assicurativo individuale”,
che potrà comprendere anche l’invio al datore di lavoro di richieste di chiarimenti e/o di
produzione della documentazione giustificativa del dato dichiarato (ad esempio, buste paga o
certificazioni fiscali).
A seguito dell’esito positivo delle verifiche, l’operatore della U.O. “Controllo di Congruità della
contribuzione e gestione delle evidenze” potrà procedere allo sblocco della denuncia.
In fase di prima applicazione, invece, nelle more dell’implementazione del citato sistema di
controllo automatico e generalizzato, tutti i flussi Uniemens/ListaPosPA inviati dalle
Amministrazioni pubbliche per “periodi ante 2005” saranno bloccati.
In tale fase la valutazione della congruità dell’imponibile riportato in denuncia è svolta dagli
operatori di Sede incardinati presso la U.O. “Controllo di Congruità della contribuzione e
gestione delle evidenze” che, in collaborazione con gli operatori della U.O. “Gestione del conto
assicurativo individuale”, procedono al confronto degli imponibili indicati nella denuncia rispetto
al generale assetto della posizione assicurativa interessata (imponibili certificati e/o validati già
presenti nella posizione assicurativa per il periodo precedente e per quello successivo
all’annualità oggetto della denuncia in esame, eventuali altri dati disponibili nelle banche dati
dell’Istituto) e, qualora sia ritenuto necessario, all’approfondimento istruttorio con le modalità
sopra descritte.
All’esito positivo di tali verifiche, gli operatori di Sede possono procedere allo sblocco delle
denunce nei soli casi in cui le informazioni in esse contenute risultino necessarie alla
liquidazione di una prestazione, alla definizione di una regolarizzazione contributiva o ad altre
lavorazioni urgenti.
In attesa del rilascio della funzionalità che consentirà di procedere in autonomia allo sblocco
delle denunce, con conseguente alimentazione della posizione assicurativa, l’operatore può
rivolgersi al canale “Richiesta Assistenza Applicativa” presente nell’applicativo “SIN” (indicando
nel campo Attività “Sblocco denunce ante 2005”).
7. Effetti dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023
sulle attività delle Strutture territoriali in materia di conto assicurativo e anagrafica e
flussi (posizione assicurativa, regolarizzazioni contributive ed Estratto Conto
Amministrazione)
L’intervento legislativo di cui all’articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023 modifica le
attività di Sede in materia di:
- conto assicurativo;
- regolarizzazioni contributive;
- Estratto Conto Amministrazione (ECA).
Con riferimento al conto assicurativo, in particolare, si richiama l’attenzione sulla circostanza
che, ove ritenuti congrui in base ai criteri sopra indicati, gli imponibili riportati nelle denunce
inviate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023
sostituiscono eventuali altri imponibili presenti sul conto assicurativo.
Con riferimento, invece, alle regolarizzazioni contributive non ancora definite con il pagamento
da parte delle Amministrazioni, si evidenzia che, a seguito dell’invio delle denunce per “periodi
ante 2005”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023,
l’obbligo contributivo deve ritenersi assolto. Le regolarizzazioni per tali periodi sono, pertanto,
definite senza evidenziare debiti qualora il datore di lavoro abbia inviato le denunce
Uniemens/ListaPosPA e queste abbiano superato i controlli sopra descritti.
A tale proposito, si allegano indicazioni operative per le Strutture territoriali in ordine
all’impatto della modifica legislativa sulle lavorazioni delle regolarizzazioni contributive e degli
ECA (Allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
[2] Articolo 21, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
[3] L’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, ha altresì previsto
alla lettera b) che “al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli
obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le
parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»”.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
Indicazioni operative sull’invio delle denunce
La modalità di denuncia richiamata dall’art. 1, comma 131, della legge 30
dicembre 2023, n. 213 (“le denunce mensili di cui all’articolo 44, comma 9
del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”) è rappresentata dal sistema
UNIEMENS\ListaPosPA che, da ottobre 2012, ha sostituito il precedente
sistema DMA-Entratel.
La trasmissione di denunce che rispettino i requisiti per l’alimentazione delle
posizioni assicurative individuali consente, al contempo, di ritenere assolti
gli obblighi contributivi.
La trasmissione delle denunce può avvenire attraverso una delle seguenti
modalità:
a) caricamento del file XML tramite il servizio “Invio Denunce Individuali”
presente nei “Servizi per le aziende ed i consulenti” del portale dell’Istituto,
modalità abitualmente utilizzata dai datori di lavoro e/o loro delegati;
b) al termine dell’utilizzo della funzione di compilazione manuale delle
denunce (“Compilazione manuale DMA”), disponibile tra i “Servizi GDP” nel
Cassetto previdenziale del contribuente (CPC), previa attivazione dello
stesso1.
Le denunce mensili di cui all’art. 1, comma 131 per periodi fino al 31
dicembre 2004 dovranno rispettare le regole contenute nel documento
tecnico (“specifica flusso variazione”) allegato al messaggio n. 2791 del 5
luglio 2017 (per ulteriori approfondimenti cfr. messaggio n. 1206 del 19
marzo 2018 e messaggio n. 123 del 22 gennaio 2024).
In particolare, per esigenze relative alla modalità di alimentazione della
posizione assicurativa, per i lavoratori in servizio per l’intero anno, i periodi
in questione dovranno essere denunciati in forma annuale, per cui l’ente
dichiarante dovrà trasmettere una denuncia che comprenda l’intero periodo
dall’1.1 al 31.12 dell’anno che si sta dichiarando, comprensiva di eventuali
importi già dichiarati, dato l’effetto sostitutivo della denuncia a variazione.
La trasmissione dovrà avvenire attraverso la compilazione di un unico
elemento V1 Causale 5 per l’intero anno considerato (1/1-31/12). In
1 Circolare n. 34 del 31 marzo 2023.
alternativa l’ente potrà inviare simultaneamente una sequenza di elementi
V1 Causale 5 che saranno accolti dal sistema solo se garantiranno la
regolare copertura assicurativa dell’intero anno.
Qualora, invece, nel corso dell’anno siano presenti sia periodi di servizio
“utili” ai fini pensionistici e previdenziali che periodi “non utili” (es. in caso
di assunzione o cessazione in corso d’anno) oppure vi siano cambi di
<TipoImpiego> e <TipoServizio>, la denuncia dovrà avvenire tramite una
combinazione di elementi V1 Causale 5 e V1 Causale 6, a completa
copertura del periodo annuale di riferimento, avendo cura di operare i
necessari frazionamenti e di valorizzare sempre il corretto Codice
Cessazione nell’elemento V1 Causale 5 che precede l’elemento V1 Causale
6.
Di seguito si riportano alcuni casi a titolo di esempio.
Caso 1) Lavoratrice/lavoratore assunta/o in data 01/04/2004 con intero
periodo utile fino al 31/12/2004, senza cambi di <TipoImpiego> e/o
<TipoServizio>.
L’ente dovrà trasmettere, con unico invio:
• V1 Causale 6 periodo 01/01/2004-31/03/2004;
• V1 Causale 5 periodo 01/04/2004-31/12/2004;
oppure
• V1 Causale 6 per i periodi 01/01/2004-31/01/2004;
01/02/2004-29/02/2004; 01/03/2004-31/03/2004;
• V1 Causale 5 per i periodi 01/04/2004-30/04/2004;
01/05/2004-31/05/2004; 01/06/2004-30/06/2004;
01/07/2004-31/07/2004; 01/08/2004-31/08/2004;
01/09/2004-30/09/2004; 01/10/2004-31/10/2004;
01/11/2004-30/11/2004; 01/12/2004-31/12/2004.
Caso 2) Lavoratrice/lavoratore in servizio in data 01/01/2003 e cessata/o
il 31/08/2003 in assenza di cambi di<TipoImpiego> e/o <TipoServizio>.
L’ente dovrà trasmettere, con unico invio:
• V1 Causale 5 periodo 01/01/2003- 31/08/2003;
• V1 Causale 6 periodo 01/09/2003- 31/12/2003;
oppure
• V1 Causale 5 per i periodi 01/01/2004-31/01/2003;
01/02/2003-28/02/2003; 01/03/2003-31/03/2003;
01/04/2003-30/04/2003; 01/05/2003-31/05/2003;
01/06/2003-30/06/2003; 01/07/2003-31/07/2003;
01/08/2003-31/08/2003;
• V1 Causale 6 per i periodi 01/09/2003-30/09/2003;
01/10/2003-31/10/2003; 01/11/2003-30/11/2003;
01/12/2003-31/12/2003.
Caso 3) Lavoratrice/lavoratore assunta/o il 01/01/2004 e cessata/o il
31/08/2004 che usufruisce di aspettativa per motivi famigliari non utile nel
mese di marzo 2004 in assenza di cambi di<TipoImpiego> e
<TipoServizio> durante il periodo lavorato.
L’ente dovrà trasmettere, con unico invio:
• V1 Causale 5 periodo 01/01/2004-29/02/2004;
• V1 Causale 6 periodo 01/03/2004-31/03/2004;
• V1 Causale 5 periodo 01/04/2004-31/08/2004;
• V1 Causale 6 periodo 01/09/2004-31/12/2004;
oppure
• V1 Causale 5 per i periodi 01/01/2004-31/01/2004;
01/02/2004-29/02/2004;
• V1 Causale 6 periodo 01/03/2004-31/03/2004;
• V1 Causale 5 per i periodi 01/04/2004- 30/04/2004;
01/05/2004-31/05/2004; 01/06/2004-30/06/2004;
01/07/2004-31/07/2004; 01/08/2004-31/08/2004;
• V1 Causale 6 per i periodi 01/09/2004-30/09/2004;
01/10/2004-31/10/2004; 01/11/2004-30/11/2004;
01/12/2004-31/12/2004.
* * *
Qualora, invece, ricorrano casi in cui il lavoratore abbia usufruito nell’anno
di congedi parentali con retribuzione ridotta o senza retribuzione per
maternità e per assistenza al bambino (decreto legislativo 26 marzo 2001
n. 151), l’ente dovrà inviare anche l’elemento V1 Causale 7 CMU 8, le cui
regole di compilazione generali sono illustrate nella circolare n. 81 del 22
aprile 2015 e a cui si aggiungono le indicazioni specifiche relative ai periodi
fino al 31 dicembre 2004 riportate nel già citato documento tecnico allegato
al messaggio n. 2791 del 5 luglio 2017, che di seguito, ad ogni buon fine,
si riepilogano.
Per i periodi ante 01\2005 (anche plurimensili), si dovrà trasmettere
contestualmente V1 Causale 5 e V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo (CMU)
8, ferma restando la compilazione di appositi V1 Causale 6 qualora il
periodo <GiornoInizio> - <Giorno Fine> non copra l’intero anno. Gli
elementi descritti dovranno avere in comune <GiornoInizio> -
<GiornoFine> e <TipoImpiego> valorizzando l’elemento
<PercRetribuzione> con il numero di giorni in cui si è verificato l’evento nel
periodo compreso tra <GiornoInizio> e <GiornoFine> (valore espresso in
millesimi, dove 1 giorno=1000).
Anche in questo caso si ritiene utile fornire alcuni esempi:
Caso 4) Lavoratrice/lavoratore in servizio utile per tutto l’anno 2004 che
ha usufruito nel mese di giugno 2004 di 15 giorni di congedo parentale con
retribuzione ridotta per maternità e per assistenza al bambino (Tipo
Servizio9), senza ulteriori cambi di <TipoImpiego> e <TipoServizio>
durante il periodo lavorato e in assenza di periodi interruttivi.
L’ente dovrà trasmettere, con unico invio:
• V1 Causale 5 periodo 01/01/2004-31/12/2004;
• V1 Causale 7 CMU 8 periodo 01/01/2004-31/12/2004;
(nell’elemento<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 15000,
pari a 15 * 1000)
oppure
• V1 Causale 5 periodo 01/01/2004-31/01/2004;
01/02/2004-29/02/2004; 01/03/2004-31/03/2004;
01/04/2004-30/04/2004; 01/05/2004-31/05/2004;
01/06/2004-30/06/2004; 01/07/2004-31/07/2004;
01/08/2004-31/08/2004; 01/09/2004-30/09/2004;
01/10/2004-31/10/2004; 01/11/2004-30/11/2004;
01/12/2004-31/12/2004;
• V1 Causale 7 CMU 8 periodo 01/06/2004-30/06/2004;
(nell’elemento<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 15000,
pari a 15 * 1000)
Caso 5) Lavoratrice/lavoratore cessata/o ad ottobre 2004 che ha usufruito
nel mese di giugno 2004 di 30 giorni di congedo parentale con retribuzione
ridotta per maternità e per assistenza al bambino (Tipo Servizio 9), senza
ulteriori cambi di<TipoImpiego> e <TipoServizio> durante il periodo
lavorato.
L’ente dovrà trasmettere, con unico invio:
• V1 Causale 5 periodo 01/01/2004- 31/10/2004;
• V1 Causale 7 CMU 8 periodo 01/01/2004- 31/10/2004
(nell’elemento<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 30000,
pari a 30 * 1000)
• V1 Causale 6 periodo 01/11/2004- 31/12/2004;
oppure
• V1 Causale 5 per i periodi 01/01/2004-31/01/2004;
01/02/2004-29/02/2004; 01/03/2004-31/03/2004;
01/04/2004-30/04/2004; 01/05/2004-31/05/2004;
01/06/2004-30/06/2004; 01/07/2004-31/07/2004;
01/08/2004-31/08/2004; 01/09/2004-30/09/2004;
01/10/2004-31/10/2004;
• V1 Causale 7 CMU 8 periodo 01/06/2004-30/06/2004.
(nell’elemento<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 30000,
pari a 30 * 1000)
• V1 Causale 6 per i periodi 01/11/2004-30/11/2004;
01/12/2004-31/12/2004;
Caso 6) Lavoratrice/lavoratore in servizio utile per tutto l’anno 2003 che
ha usufruito nel mese di giugno 2003 di 15 giorni di congedo parentale con
retribuzione ridotta per maternità e per assistenza al bambino (Tipo
Servizio 9) e nel mese di luglio 2003 di ulteriori 10 giorni di congedo
parentale senza retribuzione per assistenza al bambino (Tipo Servizio 42)
senza ulteriori cambi di<TipoImpiego> e <TipoServizio> durante il periodo
lavorato e in assenza di periodi interruttivi.
L’ente dovrà trasmettere, con unico invio:
• V1 Causale 5 periodo 01/01/2003-31/12/2003;
• V1 Causale 7 CMU 8 periodo 01/01/2003-31/12/2003 con Tipo Servizio
9
(nell’elemento<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 15000,
pari a 15 * 1000)
• V1 Causale 7 CMU 8 periodo 01/01/2003-31/12/2003 con Tipo Servizio
42
(nell’elemento<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 10000,
pari a 10 * 1000)
oppure
• V1 Causale 5 per i periodi 01/01/2003-31/01/2003;
01/02/2003-28/02/2003; 01/03/2003-31/03/2003;
01/04/2003-30/04/2003; 01/05/2003-31/05/2003;
01/06/2003-30/06/2003; 01/07/2003-31/07/2003;
01/08/2003-31/08/2003; 01/09/2003-30/09/2003;
01/10/2003-31/10/2003; 01/11/2003-30/11/2003;
• 01/12/2003-31/12/2003V1 Causale 7 CMU 8 periodo 01/06/2003-
30/06/2003 con Tipo Servizio 9
(nell’elemento<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 15000,
pari a 15 * 1000)
• V1 Causale 7 CMU 8 periodo 01/07/2003-31/07/2003 con Tipo Servizio
42
(nell’elemento<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 10000,
pari a 10 * 1000)
* * *
Si ritiene utile porre evidenza sulle indicazioni generali per una corretta
compilazione del Frontespizio della denuncia in riferimento ai periodi
anteriori al 2005, che seguono le regole già previste per il Flusso Ordinario
e contenute all’interno della circolare n. 105 del 7 agosto 2012 per cui
dovranno essere rispettati i legami tra Amministrazione Dichiarante,
Amministrazione di Appartenenza e Sede di Servizio.
Attenzione particolare merita l’elemento Frontespizio nei casi di cessazione
e confluenza di Amministrazioni, che andrà compilato come di seguito
indicato:
- nella sezione Dichiarante dovrà essere indicato il codice fiscale
dell’ente attualmente vigente;
- nelle sezioni Ente di Appartenenza e Sede di Servizio andrà invece
inserito il codice fiscale dell’ente cessato e confluito.
Per periodi ante 2005 non è comunque richiesta la valorizzazione della
sezione Ente Versante.
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
Articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
Indicazioni operative sulle regolarizzazioni contributive per periodi
fino al 31 dicembre 2004 e sugli ECA interessati.
1. Regolarizzazioni contributive da lavorare
Per le regolarizzazioni contributive che debbano ancora essere lavorate
dalle sedi - o che siano in corso di lavorazione - ma per le quali non sia
ancora stata notificata una nota di debito, l’applicativo Regolarizzazioni
contributive è stato aggiornato con l’introduzione di un messaggio che
ricorda agli operatori la necessità di verificare se, per i periodi fino al 31
dicembre 2004 (“periodi ante 2005”), le Amministrazioni pubbliche abbiano
inviato le denunce UNIEMENS\ListaPosPA, ai sensi e per gli effetti dell’art.
1, comma 131, della legge n. 213/2023.
Per tali periodi, infatti, a seguito dell’invio delle denunce, l’obbligo
contributivo dovrà ritenersi assolto e l’operatore potrà procedere nella
lavorazione, rapportando il contributo versato al contributo calcolato. Di
conseguenza, la regolarizzazione sarà definita senza evidenziare un debito
per i periodi per i quali il datore di lavoro abbia inviato le denunce, ai sensi
dell’art. 1, comma 131, della legge n. 213/2023.
Qualora, invece, l’ente non abbia trasmesso le denunce, la lavorazione si
concluderà con l’invio di una nota di debito. A tale riguardo la nota di debito
per regolarizzazione è stata integrata per informare gli enti della possibilità
di inviare le sopracitate denunce, ai sensi e per gli effetti della disposizione
sopracitata.
Dopo aver ricevuto la nota di debito per regolarizzazione e a seguito di invio
della denuncia contributiva, l’ente potrà inviare una contestazione
relativamente ai “periodi ante 2005”, indicando l’identificativo (ID) di
trasmissione delle denunce. La contestazione potrà essere formalizzata,
entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della nota di debito, tramite
l'apposita funzionalità presente nel Cassetto previdenziale del contribuente
(CPC), di cui alla circolare n. 34 del 31 marzo 2023, alla voce "Gest. Note
Debito > Regolarizzazioni contributive".
2. Regolarizzazioni contributive lavorate
2.1 Regolarizzazioni per le quali è già stata inviata una nota di
debito, non contestata dall’amministrazione
Anche in questo caso, le regolarizzazioni per “periodi ante 2005”, il cui
debito non sia ancora stato pagato dall’ente, potranno essere contestate
indicando l’identificativo (ID) di trasmissione delle denunce.
Come di consueto, a seguito della contestazione il “dovuto da
regolarizzazione” sarà rimosso dall’ECA nel quale era contenuto.
2.2 Regolarizzazioni per le quali è già stata inviata una nota di
debito, contestata dall’amministrazione
Qualora la sede abbia già inviato una nota di debito per regolarizzazioni
contributive contenente anche “periodi ante 2005” e l'Amministrazione
abbia già provveduto a contestare la nota di debito, la sede potrà informare
l’Amministrazione che, con l’invio delle denunce ai sensi dell’art. 1, comma
131, della legge 213/2023, l’obbligo contributivo per i “periodi ante 2005”
sarà considerato assolto.
Nelle more dell’invio della denuncia, la lavorazione della contestazione sarà
sospesa per il tempo necessario a svolgere tale adempimento.
Al fine di facilitare la tempestiva definizione delle contestazioni, le sedi e gli
enti sono invitati a comunicare attraverso il Cassetto previdenziale del
contribuente (CPC). In particolare, gli enti potranno indicare l'identificativo
(ID) di trasmissione delle denunce nella sezione “Contatti” > “Crea
comunicazione”.
Nel caso in cui, invece, l’ente non invii tempestivamente le denunce
(indicativamente, entro 30 giorni dall’interlocuzione tra la sede e l’ente), la
contestazione sarà lavorata secondo le consuete modalità.
2.3 Regolarizzazioni presenti in ECA validati
Qualora. in presenza di ECA validato, l’ente destinatario di una nota di
debito da regolarizzazione contenente “periodi ante 2005” operi la
contestazione, indicando l’identificativo (ID) di trasmissione delle denunce
inviate ai sensi dell’art. 1, comma 131, della legge 213/2023, la sede
seguirà le modalità operative di seguito illustrate.
• ECA non infasati
A seguito della contestazione, la procedura genererà un ECA PV, contenente
un “dovuto negativo” pari all’importo oggetto di contestazione.
Il “dovuto negativo” si abbinerà con il “dovuto da regolarizzazione”
contenuto nell’ECA validato in attesa di essere infasato e si verificherà uno
dei due casi di seguito riportati:
a) ECA PV a saldo zero e nessun importo trasmesso al “recupero crediti”
qualora il “dovuto da regolarizzazione” dell’ECA validato in attesa di
essere infasato risulti pari al “dovuto negativo” determinato dalla
contestazione;
b) ECA PV con saldo pari alla differenza tra l’importo dell’ECA di prima
validazione e quello oggetto della contestazione, qualora la
contestazione non sia stata effettuata sull’intero importo della
regolarizzazione contenuta nell’ECA non infasato; il saldo dell’ECA PV
sarà infasato in automatico fino al limite di 3.000 euro, mentre sarà
infasato a seguito di invio da parte dell’operatore di sede se di importo
superiore a 3.000 euro.
• ECA infasati con AVA
A seguito della contestazione, si genererà una “eccedenza da dichiarato
negativo modificabile PV”, che sarà abbinabile a un ECA PV solo dopo che
l’operatore di sede avrà annullato l’AVA, utilizzando la causale “importo non
dovuto”.
Qualora da tale abbinamento emerga un’eccedenza nel “dovuto da
regolarizzazione”, l’infasamento proseguirà limitatamente a tale
eccedenza; al contrario, nel caso in cui il “dovuto da regolarizzazione” risulti
pari al “dovuto negativo”, non si procederà all’infasamento.
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