Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Articolo 25, rubricato “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19”. Assimilazione del “congedo COVID-19” ai congedi parentali di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ed estensione dell
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Articolo 25, rubricato “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19”. Assimilazione del “congedo COVID-19” ai congedi parentali di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ed estensione della relativa normativa ai fini della valutabilità dei periodi per le prestazioni previdenziali di fine servizio (TFS-TFR). Imponibile contributivo
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 27-07-2020
Messaggio n. 2968
OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Articolo 25, rubricato “Congedo e
indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché
bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del
settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza
COVID-19”. Assimilazione del “congedo COVID-19” ai congedi
parentali di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, ed estensione della relativa normativa ai fini della
valutabilità dei periodi per le prestazioni previdenziali di fine servizio
(TFS-TFR). Imponibile contributivo
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, all’articolo 25, comma 1, ha previsto l’estensione ai genitori (anche affidatari),
lavoratori dipendenti del settore pubblico, del congedo (di seguito, “congedo COVID-19”)
previsto dall’articolo 23 del medesimo decreto-legge e riguardante i lavoratori dipendenti del
settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi.
Per tale congedo è stata riconosciuta “una indennità pari al 50 per cento della retribuzione,
calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo”, nonché la copertura della
contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Tale indennità, corrisposta dalle Amministrazioni pubbliche, costituisce reddito da lavoro
dipendente ed è, pertanto, imponibile ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione ENPDEP (Assicurazione
Sociale Vita), mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all’articolo 23 del
decreto-legge citato, riguarda la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel
mese di riferimento; la contribuzione per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali e, ove presente, per la Gestione ENPDEP è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni
figurative accreditate ai fini pensionistici.
In considerazione delle richieste pervenute da parte delle Amministrazioni pubbliche sugli
obblighi contributivi e sulla valutabilità dei detti periodi ai fini dei trattamenti di fine
servizio/fine Rapporto (TFS/TFR), nonché in considerazione della medesima ratio juris cui è
ispirata la nuova figura di congedo, assimilabile ai congedi parentali di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, si forniscono i seguenti chiarimenti.
I periodi a retribuzione “piena” (primi 30 giorni entro i primi sei anni di età del bambino), con
l’esclusione dello straordinario e di tutti gli emolumenti legati alla presenza, e i periodi a
retribuzione al 30% (dal 2° al 6° mese di congedo entro i primi sei anni di età del bambino),
con l’esclusione dello straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e della quota di
tredicesima mensilità, sono interamente valutati ai fini delle predette prestazioni previdenziali.
In particolare, i periodi di congedo parentale a retribuzione ridotta sono computati per intero,
ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS, Indennità di buonuscita e Indennità premio di
servizio e TFR) e valorizzati su una retribuzione “virtuale” intera, maturata come se il
dipendente fosse effettivamente rimasto in servizio (cfr. le note operative INPDAP n. 18 del 19
maggio 2003 e n. 21 del 12 luglio 2006).
Si osserva, infine, che l’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, richiamato dall’articolo 25 del
medesimo decreto-legge, riproduce la medesima formula dell’articolo 34 del decreto legislativo
n. 151/2001, che prevede che “l'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23,
ad esclusione del comma 2 dello stesso”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, conformemente al parere espresso dall’Ufficio
Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si conferma che i periodi di
“congedo COVID-19” previsti all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono valutabili, ai fini delle
prestazioni di TFS/TFR, secondo quanto già disposto per i periodi di congedo parentale
parzialmente retribuito di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo n. 151/2001.
Si precisa che l’imponibile determinato dalla retribuzione “virtuale” intera e il relativo
contributo dovranno essere dichiarati nell’elemento E0 del mese nel quale il lavoratore
usufruisce dell’indennità in oggetto, per la quale deve essere trasmesso anche l’elemento V1
Causale 7 CMU 8, relativamente alla comunicazione della Retribuzione Virtuale ai fini
Pensionistici e conseguente imponibile e contributo ad essa commisurato ai fini della Gestione
Credito e, ove previsto, ENPDEP, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 45 del 25
marzo 2020.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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