Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2975/2020

Reddito e Pensione di cittadinanza. Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 2 marzo 2020)

Pubblicato: 27/07/2020 In vigore dal: 27/07/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Reddito e Pensione di cittadinanza. Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 2 marzo 2020)

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Roma, 28-07-2020 Messaggio n. 2975 Allegati n.1 OGGETTO: Reddito e Pensione di cittadinanza. Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 2 marzo 2020) 1. Premessa Con la circolare n. 43 del 20 marzo 2019 sono state fornite indicazioni in merito alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza, misure di contrasto alla povertà e di inclusione sociale istituite dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il beneficio economico viene erogato attraverso la Carta Rdc e viene ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione (articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4). Il citato decreto prevede tuttavia, all’articolo 3, comma 15, due diversi meccanismi di decurtazione: decurtazione mensile: nel caso in cui il beneficio non venga interamente speso o prelevato nel corso del mese successivo all’accredito (con l’eccezione delle erogazioni arretrate), lo stesso viene decurtato (fino a un massimo del 20%) nella mensilità successiva; decurtazione semestrale: è decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto e al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre stesso. L’attivazione dei meccanismi di decurtazione descritti è subordinata all’emanazione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Tale decreto, emanato il 2 marzo 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 30 giugno 2020 e reca “Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza” (Allegato n. 1). Esso stabilisce le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative. Con il presente messaggio si illustrano le modalità di attuazione delle decurtazioni che si applicano a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto (articolo 4, comma 1, del decreto 2 marzo 2020). 2. La decurtazione mensile del beneficio L’articolo 2 del decreto in commento disciplina le modalità di attuazione della decurtazione mensile che, come anticipato, prevede che l’ammontare del beneficio non speso, ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, venga sottratto nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. La ratio della norma è che il beneficio correntemente erogato venga effettivamente speso dal nucleo nel mese successivo a quello di erogazione, al fine di soddisfare le esigenze primarie di vita del nucleo stesso. Nel computo della decurtazione non rientrano gli arretrati e gli importi erogati in periodi successivi a quello di competenza. La verifica dell’effettiva spesa mensile viene effettuata attraverso il confronto tra il saldo disponibile sulla Carta Rdc nell’ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli eventuali arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, e il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel mese. Nel caso in cui il valore del saldo, come sopra determinato, sia superiore al valore del beneficio erogato, la differenza è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza. La decurtazione si effettua tenendo conto di due diversi limiti (articolo 2, comma 2, del decreto 2 marzo 2020): il limite massimo dell’importo sottratto non può, in ogni caso, superare il 20% del beneficio mensile erogato e non speso; la decurtazione non opera se l’importo risulta inferiore al 20% del beneficio minimo, pari a 8 euro. 3. La decurtazione semestrale L’articolo 3 del decreto del 2 marzo 2020 disciplina le modalità di attuazione della decurtazione semestrale, che agisce sull’ammontare non speso o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. La norma prevede che, al termine del semestre di riferimento, venga considerato il valore del saldo al netto degli arretrati erogati nel corso dello stesso semestre di riferimento e al netto del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell’ultimo mese del semestre e dell'eventuale importo da sottrarre dalla disponibilità della carta ai sensi dell'articolo 2 del decreto (decurtazione mensile). Nel caso in cui il valore del saldo, così come determinato, sia superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre, la differenza tra i due valori è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza. Anche in questo caso la decurtazione non opera se di ammontare inferiore al 20% del beneficio minimo, pari a 8 euro. In base all’articolo 4 del decreto, in sede di prima applicazione, il semestre di erogazione del beneficio è individuato a partire dalla prima erogazione utile del corrente mese di luglio e, pertanto, la prima verifica della spesa semestrale avverrà al 31 gennaio 2021, con applicazione delle eventuali decurtazioni sulla mensilità del successivo mese di febbraio 2021. 4. Comunicazioni dei dati necessari per la verifica dell’effettiva spesa Il decreto in parola stabilisce che all'inizio di ciascun mese il Gestore del servizio fornisce all’Inps il valore del saldo dell’ultimo giorno del mese precedente delle Carte RdC attive (articolo 4 del decreto). Il valore del saldo viene trasmesso, unitamente al codice fiscale del titolare della carta e all’identificativo della carta stessa, al fine di consentire il corretto abbinamento con i dati del nucleo beneficiario. Pertanto, a partire dal mese di luglio 2020, Poste Italiane provvederà a trasmettere tali informazioni, che permetteranno l’applicazione della decurtazione mensile dal mese di settembre 2020. 5. Disciplina comune delle decurtazioni in caso di interruzione nell’erogazione o cessazione del beneficio Il decreto ministeriale in esame ha previsto, infine, una specifica disciplina di esonero delle decurtazioni nei casi di interruzione nell’erogazione del beneficio o della sospensione della stessa. In particolare, in caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc (come previsto dall’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019) ovvero di decurtazione di intere mensilità di beneficio (ai sensi dell’articolo 7, commi 7, 8 e 9 del decreto-legge n. 4 del 2019), nonché di sospensione delle erogazioni del beneficio per altra motivazione, le decurtazioni mensili e semestrali sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza. In caso di cessazione del beneficio, invece, decorso un semestre dall’ultima erogazione, il Gestore della carta provvede in ogni caso alla disattivazione della stessa, indipendentemente dalla presenza di disponibilità residue. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 2 marzo 2020 Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. (20A03118) (GU n.163 del 30-6-2020) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed, in particolare: il comma 32, che dispone la concessione, ai cittadini che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato; il comma 35, lettera b), che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, e, in particolare: l'art. 3, concernente il beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, che, tra l'altro, al comma 15 prevede che il beneficio sia ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione e che a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato comma 15, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non e' stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, e' comunque decurtato dalla disponibilita' della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita' di beneficio riconosciuto; l'art. 5, concernente le modalita' di richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio, che, tra l'altro, al comma 6 prevede che il beneficio economico sia erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'art. 81, comma 35, lettera b) del decreto-legge n. 112 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio; Considerato che il citato art. 3, comma 15 del decreto-legge n. 4 del 2019 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio, le possibili eccezioni, nonche' le altre modalita' attuative; Acquisito in data 13 dicembre 2019 il parere del Garante per la protezione di dati personali, reso nella riunione dell'11 dicembre 2019; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «Carta Rdc»: la carta di cui all'art. 5, comma 6 del decreto-legge n. 4 del 2019, attraverso la quale e' erogato il beneficio economico del reddito di cittadinanza; b) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b) del decreto-legge n. 112 del 2008; c) «Beneficio mensile spettante»: beneficio spettante nel mese di competenza a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 4 del 2019; d) «Beneficio mensile effettivamente erogato»: il beneficio mensile effettivamente erogato, al netto di eventuali decurtazioni dal beneficio mensile spettante; e) «Arretrati»: importi erogati in periodi successivi a quello di competenza; f) «Semestre di erogazione del beneficio»: il semestre individuato in relazione alla data di avvio delle erogazioni per ciascun beneficiario. Art. 2 Decurtazione mensile 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 15, secondo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, ad eccezione di arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non e' stato interamente speso. La sottrazione avviene nelle modalita' indicate al comma 2. 2. Ai fini del calcolo dell'importo da sottrarre di cui al comma 1, e' confrontato il valore del saldo nell'ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel medesimo mese. Nel caso in cui il valore del saldo sia superiore al valore del beneficio erogato nei termini di cui al primo periodo, la differenza tra i due valori e' integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilita' della carta fino a capienza. L'importo sottratto non puo' comunque superare il limite del 20 per cento del beneficio mensile spettante nel mese precedente al confronto di cui al primo periodo. La decurtazione di cui al presente articolo non opera se di ammontare inferiore al 20 per cento del beneficio minimo ai sensi dell'art. 3, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019, calcolato su base mensile. Art. 3 Decurtazione semestrale 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 15, terzo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019, con verifica in ciascun semestre di erogazione, e' decurtato dalla disponibilita' della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita' di beneficio riconosciuto. La decurtazione avviene nelle modalita' indicate al comma 2. 2. Ai fini del calcolo dell'importo da decurtare di cui al comma 1, e' confrontato il valore del saldo nell'ultimo giorno di ciascun semestre con il valore del beneficio mensile massimo spettante nel semestre. Il valore del saldo di cui al primo periodo e' considerato al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre di riferimento e al netto del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell'ultimo mese del semestre e dell'eventuale importo da sottrarre dalla disponibilita' della carta ai sensi dell'art. 2. Nel caso in cui il valore del saldo, nei termini di cui al secondo periodo, sia superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre, la differenza tra i due valori e' integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilita' della carta fino a capienza. La decurtazione di cui al presente articolo non opera se di ammontare inferiore al 20 per cento del beneficio minimo ai sensi dell'art. 3, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019, calcolato su base mensile. Art. 4 Disposizioni finali 1. Le decurtazioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. In caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero di decurtazione di intere mensilita' di beneficio ai sensi dell'art. 7, commi 7, 8 e 9, nonche' di sospensione delle erogazioni del beneficio per altra motivazione, le decurtazioni di cui agli articoli 2 e 3 sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilita' della carta fino a capienza. 3. In caso di cessazione del beneficio, decorso un semestre dall'ultima erogazione, la Carta Rdc e' in ogni caso disattivata, indipendentemente dalla presenza di disponibilita' residue. 4. In sede di prima applicazione, per i benefici in corso di erogazione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il semestre di erogazione del beneficio di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), e' individuato a partire dalla prima erogazione utile successiva all'entrata in vigore del presente decreto. 5. Al fine di permettere le operazioni di cui agli articoli 2 e 3, all'inizio di ciascun mese il Gestore del servizio fornisce all'Inps il valore del saldo dell'ultimo giorno del mese precedente delle Carte Rdc attive. Il valore del saldo viene trasmesso unitamente al codice fiscale del titolare della carta e all'identificativo della carta stessa, al fine di consentire il corretto abbinamento con i dati del nucleo beneficiario. L'INPS tratta i relativi dati al fine di procedere all'applicazione delle eventuali decurtazioni da comunicare al Gestore del servizio in sede di invio delle disposizioni di accredito. 6. Lo scambio di dati tra l'Inps e il Gestore del servizio, di cui al comma 5, avviene con le medesime modalita' utilizzate per le disposizioni di accredito sulle carte e per la rendicontazione dei pagamenti e comunque adottando misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 2 marzo 2020 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 490

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