Reddito e Pensione di cittadinanza. Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 2 marzo 2020)
Reddito e Pensione di cittadinanza. Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 2 marzo 2020)
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Roma, 28-07-2020
Messaggio n. 2975
Allegati n.1
OGGETTO: Reddito e Pensione di cittadinanza. Tempistiche per la fruizione del
beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di
cittadinanza (decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
del 2 marzo 2020)
1. Premessa
Con la circolare n. 43 del 20 marzo 2019 sono state fornite indicazioni in merito alla disciplina
del Reddito e della Pensione di cittadinanza, misure di contrasto alla povertà e di inclusione
sociale istituite dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26.
Il beneficio economico viene erogato attraverso la Carta Rdc e viene ordinariamente fruito
entro il mese successivo a quello di erogazione (articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4).
Il citato decreto prevede tuttavia, all’articolo 3, comma 15, due diversi meccanismi di
decurtazione:
decurtazione mensile: nel caso in cui il beneficio non venga interamente speso o
prelevato nel corso del mese successivo all’accredito (con l’eccezione delle erogazioni
arretrate), lo stesso viene decurtato (fino a un massimo del 20%) nella mensilità
successiva;
decurtazione semestrale: è decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l’ammontare
complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una
mensilità di beneficio riconosciuto e al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre
stesso.
L’attivazione dei meccanismi di decurtazione descritti è subordinata all’emanazione di un
apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze. Tale decreto, emanato il 2 marzo 2020, è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 30 giugno 2020 e reca “Tempistiche per la fruizione del beneficio
economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza” (Allegato n. 1). Esso
stabilisce le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc,
si verifica la fruizione del beneficio, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.
Con il presente messaggio si illustrano le modalità di attuazione delle decurtazioni che si
applicano a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto
(articolo 4, comma 1, del decreto 2 marzo 2020).
2. La decurtazione mensile del beneficio
L’articolo 2 del decreto in commento disciplina le modalità di attuazione della decurtazione
mensile che, come anticipato, prevede che l’ammontare del beneficio non speso, ovvero non
prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, venga sottratto nella mensilità successiva a quella in
cui il beneficio non è stato interamente speso.
La ratio della norma è che il beneficio correntemente erogato venga effettivamente speso dal
nucleo nel mese successivo a quello di erogazione, al fine di soddisfare le esigenze primarie di
vita del nucleo stesso.
Nel computo della decurtazione non rientrano gli arretrati e gli importi erogati in periodi
successivi a quello di competenza.
La verifica dell’effettiva spesa mensile viene effettuata attraverso il confronto tra il saldo
disponibile sulla Carta Rdc nell’ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli eventuali arretrati
erogati nel semestre in corso e in quello precedente, e il valore del beneficio mensile
effettivamente erogato nel mese.
Nel caso in cui il valore del saldo, come sopra determinato, sia superiore al valore del beneficio
erogato, la differenza è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo,
ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.
La decurtazione si effettua tenendo conto di due diversi limiti (articolo 2, comma 2, del decreto
2 marzo 2020):
il limite massimo dell’importo sottratto non può, in ogni caso, superare il 20% del
beneficio mensile erogato e non speso;
la decurtazione non opera se l’importo risulta inferiore al 20% del beneficio minimo, pari
a 8 euro.
3. La decurtazione semestrale
L’articolo 3 del decreto del 2 marzo 2020 disciplina le modalità di attuazione della decurtazione
semestrale, che agisce sull’ammontare non speso o non prelevato nel semestre, fatta
eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.
La norma prevede che, al termine del semestre di riferimento, venga considerato il valore del
saldo al netto degli arretrati erogati nel corso dello stesso semestre di riferimento e al netto
del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell’ultimo mese del semestre e
dell'eventuale importo da sottrarre dalla disponibilità della carta ai sensi dell'articolo 2 del
decreto (decurtazione mensile).
Nel caso in cui il valore del saldo, così come determinato, sia superiore al valore del beneficio
mensile massimo percepito nel semestre, la differenza tra i due valori è integralmente
sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo ovvero, se non capiente, dalla disponibilità
della carta fino a capienza.
Anche in questo caso la decurtazione non opera se di ammontare inferiore al 20% del
beneficio minimo, pari a 8 euro.
In base all’articolo 4 del decreto, in sede di prima applicazione, il semestre di erogazione del
beneficio è individuato a partire dalla prima erogazione utile del corrente mese di luglio e,
pertanto, la prima verifica della spesa semestrale avverrà al 31 gennaio 2021, con
applicazione delle eventuali decurtazioni sulla mensilità del successivo mese di febbraio 2021.
4. Comunicazioni dei dati necessari per la verifica dell’effettiva spesa
Il decreto in parola stabilisce che all'inizio di ciascun mese il Gestore del servizio fornisce
all’Inps il valore del saldo dell’ultimo giorno del mese precedente delle Carte RdC attive
(articolo 4 del decreto).
Il valore del saldo viene trasmesso, unitamente al codice fiscale del titolare della carta e
all’identificativo della carta stessa, al fine di consentire il corretto abbinamento con i dati del
nucleo beneficiario.
Pertanto, a partire dal mese di luglio 2020, Poste Italiane provvederà a trasmettere tali
informazioni, che permetteranno l’applicazione della decurtazione mensile dal mese di
settembre 2020.
5. Disciplina comune delle decurtazioni in caso di interruzione
nell’erogazione o cessazione del beneficio
Il decreto ministeriale in esame ha previsto, infine, una specifica disciplina di esonero delle
decurtazioni nei casi di interruzione nell’erogazione del beneficio o della sospensione della
stessa.
In particolare, in caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc (come previsto
dall’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019) ovvero di decurtazione di intere
mensilità di beneficio (ai sensi dell’articolo 7, commi 7, 8 e 9 del decreto-legge n. 4 del 2019),
nonché di sospensione delle erogazioni del beneficio per altra motivazione, le decurtazioni
mensili e semestrali sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla
sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.
In caso di cessazione del beneficio, invece, decorso un semestre dall’ultima erogazione, il
Gestore della carta provvede in ogni caso alla disattivazione della stessa, indipendentemente
dalla presenza di disponibilità residue.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 marzo 2020
Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai
nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. (20A03118)
(GU n.163 del 30-6-2020)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ed, in particolare:
il comma 32, che dispone la concessione, ai cittadini che versano
in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti
finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle
bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico
dello Stato;
il comma 35, lettera b), che prevede che il Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo
si avvale ai sensi del comma 34, individua il gestore del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete
distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della
Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative
all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti
amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di
precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi
pubblici;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, e, in
particolare:
l'art. 3, concernente il beneficio economico spettante ai nuclei
beneficiari del reddito di cittadinanza, che, tra l'altro, al comma
15 prevede che il beneficio sia ordinariamente fruito entro il mese
successivo a quello di erogazione e che a decorrere dal mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
citato comma 15, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non
prelevato, ad eccezione di arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20
per cento del beneficio erogato, nella mensilita' successiva a quella
in cui il beneficio non e' stato interamente speso. Con verifica in
ciascun semestre di erogazione, e' comunque decurtato dalla
disponibilita' della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso
ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita'
di beneficio riconosciuto;
l'art. 5, concernente le modalita' di richiesta, riconoscimento
ed erogazione del beneficio, che, tra l'altro, al comma 6 prevede che
il beneficio economico sia erogato attraverso la Carta Rdc. In sede
di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale,
l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio
affidato ai sensi dell'art. 81, comma 35, lettera b) del
decreto-legge n. 112 del 2008, relativamente alla carta acquisti,
alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte
elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio;
Considerato che il citato art. 3, comma 15 del decreto-legge n. 4
del 2019 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' con cui, mediante il
monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la
fruizione del beneficio, le possibili eccezioni, nonche' le altre
modalita' attuative;
Acquisito in data 13 dicembre 2019 il parere del Garante per la
protezione di dati personali, reso nella riunione dell'11 dicembre
2019;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «Carta Rdc»: la carta di cui all'art. 5, comma 6 del
decreto-legge n. 4 del 2019, attraverso la quale e' erogato il
beneficio economico del reddito di cittadinanza;
b) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b) del
decreto-legge n. 112 del 2008;
c) «Beneficio mensile spettante»: beneficio spettante nel mese di
competenza a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta,
ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 4 del 2019;
d) «Beneficio mensile effettivamente erogato»: il beneficio
mensile effettivamente erogato, al netto di eventuali decurtazioni
dal beneficio mensile spettante;
e) «Arretrati»: importi erogati in periodi successivi a quello di
competenza;
f) «Semestre di erogazione del beneficio»: il semestre
individuato in relazione alla data di avvio delle erogazioni per
ciascun beneficiario.
Art. 2
Decurtazione mensile
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 15, secondo periodo del
decreto-legge n. 4 del 2019, l'ammontare di beneficio non speso
ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, ad eccezione di
arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio
erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non
e' stato interamente speso. La sottrazione avviene nelle modalita'
indicate al comma 2.
2. Ai fini del calcolo dell'importo da sottrarre di cui al comma 1,
e' confrontato il valore del saldo nell'ultimo giorno di ciascun
mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre in corso e in
quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente
erogato nel medesimo mese. Nel caso in cui il valore del saldo sia
superiore al valore del beneficio erogato nei termini di cui al primo
periodo, la differenza tra i due valori e' integralmente sottratta
dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente,
dalla disponibilita' della carta fino a capienza. L'importo sottratto
non puo' comunque superare il limite del 20 per cento del beneficio
mensile spettante nel mese precedente al confronto di cui al primo
periodo. La decurtazione di cui al presente articolo non opera se di
ammontare inferiore al 20 per cento del beneficio minimo ai sensi
dell'art. 3, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019,
calcolato su base mensile.
Art. 3
Decurtazione semestrale
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 15, terzo periodo del decreto-legge
n. 4 del 2019, con verifica in ciascun semestre di erogazione, e'
decurtato dalla disponibilita' della Carta Rdc l'ammontare
complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta
eccezione per una mensilita' di beneficio riconosciuto. La
decurtazione avviene nelle modalita' indicate al comma 2.
2. Ai fini del calcolo dell'importo da decurtare di cui al comma 1,
e' confrontato il valore del saldo nell'ultimo giorno di ciascun
semestre con il valore del beneficio mensile massimo spettante nel
semestre. Il valore del saldo di cui al primo periodo e' considerato
al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre di
riferimento e al netto del valore del beneficio mensile
effettivamente erogato nell'ultimo mese del semestre e dell'eventuale
importo da sottrarre dalla disponibilita' della carta ai sensi
dell'art. 2. Nel caso in cui il valore del saldo, nei termini di cui
al secondo periodo, sia superiore al valore del beneficio mensile
massimo percepito nel semestre, la differenza tra i due valori e'
integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo,
ovvero, se non capiente, dalla disponibilita' della carta fino a
capienza. La decurtazione di cui al presente articolo non opera se di
ammontare inferiore al 20 per cento del beneficio minimo ai sensi
dell'art. 3, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019,
calcolato su base mensile.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Le decurtazioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a
decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. In caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc ai
sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero di
decurtazione di intere mensilita' di beneficio ai sensi dell'art. 7,
commi 7, 8 e 9, nonche' di sospensione delle erogazioni del beneficio
per altra motivazione, le decurtazioni di cui agli articoli 2 e 3
sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla
sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilita' della carta
fino a capienza.
3. In caso di cessazione del beneficio, decorso un semestre
dall'ultima erogazione, la Carta Rdc e' in ogni caso disattivata,
indipendentemente dalla presenza di disponibilita' residue.
4. In sede di prima applicazione, per i benefici in corso di
erogazione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il
semestre di erogazione del beneficio di cui all'art. 1, comma 1,
lettera f), e' individuato a partire dalla prima erogazione utile
successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
5. Al fine di permettere le operazioni di cui agli articoli 2 e 3,
all'inizio di ciascun mese il Gestore del servizio fornisce all'Inps
il valore del saldo dell'ultimo giorno del mese precedente delle
Carte Rdc attive. Il valore del saldo viene trasmesso unitamente al
codice fiscale del titolare della carta e all'identificativo della
carta stessa, al fine di consentire il corretto abbinamento con i
dati del nucleo beneficiario. L'INPS tratta i relativi dati al fine
di procedere all'applicazione delle eventuali decurtazioni da
comunicare al Gestore del servizio in sede di invio delle
disposizioni di accredito.
6. Lo scambio di dati tra l'Inps e il Gestore del servizio, di cui
al comma 5, avviene con le medesime modalita' utilizzate per le
disposizioni di accredito sulle carte e per la rendicontazione dei
pagamenti e comunque adottando misure tecniche e organizzative
adeguate al rischio, volte ad assicurare un adeguato livello di
sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione,
dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o
dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali
trasmessi, conservati o comunque trattati, nel rispetto dell'art. 32
del regolamento (UE) 2016/679.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.
Roma, 2 marzo 2020
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, n. 490
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