Circolare n. 72 del 29 aprile 2021, avente a oggetto “Decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga”. Ulteriori chiarimenti
Circolare n. 72 del 29 aprile 2021, avente a oggetto “Decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga”. Ulteriori chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 01-09-2021
Messaggio n. 2976
OGGETTO: Circolare n. 72 del 29 aprile 2021, avente a oggetto “Decreto–legge
22 marzo 2021, n. 41. Nuove disposizioni in materia di integrazioni
salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fondo
di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in
deroga”. Ulteriori chiarimenti
Con la circolare in oggetto sono state illustrate le novità introdotte dal decreto-legge n.
41/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” (c.d.
decreto Sostegni), in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto.
Successivamente alla pubblicazione della circolare n. 72/2021, il suddetto decreto-legge è
stato convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
L’articolo 8 del decreto Sostegni è intervenuto in materia di ammortizzatori sociali in costanza
di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un
ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga
(CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che
hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali
previsti dalla normativa emergenziale.
Con il presente messaggio, al fine di poter gestire proceduralmente in maniera corretta i
trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal decreto–legge n. 41/2021 relativi
ad aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano (causali: “COVID 19 - DL 41/21 –
Deroga Trento” e “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”), si comunica che i datori di
lavoro per tali eventi, gestiti con il sistema del ticket, dovranno indicare il nuovo codice
evento “FDR” (“Fondo in Deroga Richiesto”) e non più il codice evento “CDR” (“Cassa
Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non
ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; in tali casi dovrà essere altresì
indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, si confermano le disposizioni fornite con la
circolare n. 72/2021.
Si fa presente che i codici evento fino ad oggi trasmessi con codice diverso da “FDR”, dove
determinabili univocamente, verranno sostituiti direttamente dalla Direzione centrale Entrate.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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