Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2999/2022

Domande di CIGO con causale “eventi meteo” – temperature elevate. Istruzioni operative

Pubblicato: 27/07/2022 In vigore dal: 27/07/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Domande di CIGO con causale “eventi meteo” – temperature elevate. Istruzioni operative

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 28-07-2022 Messaggio n. 2999 OGGETTO: Domande di CIGO con causale “eventi meteo” – temperature elevate. Istruzioni operative In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale riconoscimento della cassa integrazione ordinaria, l’Istituto ha recentemente pubblicato un comunicato stampa riportato nel messaggio n. 2974/2022. Al riguardo, si riepilogano di seguito le principali istruzioni operative per la corretta gestione delle richieste di CIGO con causale “eventi meteo”, per le quali l’evento meteo sfavorevole è riferito alle temperature elevate. La causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate. Sono considerate tali quelle superiori a 35° centigradi (cfr. la circolare n. 139/2016). Con il messaggio n. 1856/2017, tuttavia, è stato chiarito che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di cassa integrazione ordinaria qualora entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata. Anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l’integrabilità della causale “evento meteo” per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35° centigradi. Dalla valutazione delle predette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni. Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione e, in generale, tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore. Inoltre, possono essere prese in considerazione anche le lavorazioni al chiuso allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro. Le risultanze delle predette valutazioni dovranno essere riportate nella motivazione del provvedimento adottato. Si precisa, inoltre, che il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione. Nel caso in cui i predetti elementi non siano stati forniti, è necessario attivare con le consuete modalità il supplemento istruttorio di cui all’articolo 11, comma 2, del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442. Si ricorda, inoltre, che la cassa integrazione ordinaria è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori. Pertanto, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale ordinaria. Se il datore di lavoro non ha allegato alla domanda l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, la stessa potrà essere richiesta attivando, anche in questo caso, il supplemento di istruttoria di cui al citato articolo 11, comma 2, del D.M. n. 95442/2016. Non sarà, invece, necessaria alcuna acquisizione se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda. I competenti uffici dell’Area Integrazioni salariali e fondi di garanzia della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, come di consueto, sono a disposizione per fornire ogni chiarimento o assistenza sia agli operatori di Sede, che svolgono l’istruttoria delle domande in oggetto, sia ai datori di lavoro interessati dalla misura. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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