Criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario di cui all’articolo 42, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 151/2001, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Precisazioni
Criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario di cui all’articolo 42, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 151/2001, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
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Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 04-01-2024
Messaggio n. 30
OGGETTO: Criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima
mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario di cui
all’articolo 42, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo n.
151/2001, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Precisazioni
Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, si
forniscono precisazioni in ordine ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della
quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario di cui
all’oggetto.
L’istituto del congedo straordinario, disciplinato dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, così come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n.
119, prevede che: “5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire
un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative
del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa […].
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto […]”.
Il comma 5-ter del citato articolo 42, nel prevedere la misura dell’indennità e nel parametrare
la stessa all’ultima retribuzione, riferita al periodo lavorato, la circoscrive ai soli compensi fissi
e continuativi escludendo, quindi, gli elementi variabili come quelli collegati alla presenza.
Al riguardo, con la circolare n. 32 del 6 marzo 2012, al paragrafo 3.4, è stato precisato che
“l’indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella
dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della
retribuzione […] i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione
di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione
figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa”.
L’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, nella formulazione antecedente
alla modifica intervenuta a opera dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 119/2011, prevedeva
che“[…] durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa”.
In vigenza dell’originaria disposizione, con la circolare n. 64 del 15 marzo 2001, è stato
precisato che l'indennità deve essere commisurata all'importo dell'ultima retribuzione
percepita, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive,
quali gratifiche, indennità, premi, ecc.
L’attuale comma 5-ter del citato articolo 42 fa riferimento oltre che all’ultima retribuzione,
anche “alle voci fisse e continuative del trattamento”. Non essendo mutata la natura delle
mensilità suppletive, si conferma l’interpretazione fornita sul punto nella citata circolare n.
64/2001.
Al riguardo, si precisa che la tredicesima mensilità trova fondamento normativo nel decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, che all’articolo 7, primo
comma, prevede che ai dipendenti statali è concessa “a titolo di gratificazione, una tredicesima
mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, ovvero il precedente giorno
feriale qualora detta data cada in giorno festivo”.
Tale “gratificazione” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche poiché, oltre a essere un
emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la
meritevolezza - viene corrisposta in un determinato periodo dell’anno a tutti i dipendenti
pubblici e, in forza della normativa contrattuale collettiva, ai dipendenti privati.
Anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n.
658), che si è pronunciata sulla natura della tredicesima mensilità, ha infatti affermato che la
stessa costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio e
viene corrisposta a fine anno a tutti gli impiegati indipendentemente dal merito.
Parimenti si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze che, nel richiamare
l’orientamento espresso dalla Ragioneria generale dello Stato, ha ritenuto il rateo di
tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile
nella base per il calcolo del congedo straordinario (cfr. il messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014
del 13 giugno 2014).
L’indirizzo interpretativo della Ragioneria generale dello Stato è, infatti, nel senso di ritenere
che “l’esplicita previsione della non utilità del periodo di congedo ai fini della tredicesima
mensilità sia stata introdotta dal legislatore per evitare una doppia corresponsione del citato
emolumento”.
Per quanto sopra rappresentato, si conferma l’interpretazione fornita dall’Istituto
sull’argomento con le circolari n. 64/2001 e n. 32/2012.
Conseguentemente, durante il periodo di congedo straordinario indicato in oggetto, il
richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione che
precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento
(comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive,
gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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