Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3008/2020

Nuova modalità di pagamento delle prestazioni del Fondo di garanzia istituito dall’articolo 2 della legge n. 297/1982, come modificato dall’articolo 97 del decreto-legge n. 34/2020

Pubblicato: 30/07/2020 In vigore dal: 30/07/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Nuova modalità di pagamento delle prestazioni del Fondo di garanzia istituito dall’articolo 2 della legge n. 297/1982, come modificato dall’articolo 97 del decreto-legge n. 34/2020

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Coordinamento Generale Legale Roma, 31-07-2020 Messaggio n. 3008 OGGETTO: Nuova modalità di pagamento delle prestazioni del Fondo di garanzia istituito dall’articolo 2 della legge n. 297/1982, come modificato dall’articolo 97 del decreto-legge n. 34/2020 L’articolo 97 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nell’ambito delle misure volte a contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha modificato l’articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297, introducendo rilevanti novità in materia di pagamento delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia – TFR e crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità – e delle conseguenti modalità di surroga. Il comma 1, lett. a), del citato articolo 97 stabilisce che i pagamenti sono eseguiti dal Fondo di garanzia “mediante accredito sul conto corrente del beneficiario”. La successiva lett. b) del medesimo comma 1 prevede che il Fondo di garanzia sia surrogato di diritto “previa esibizione della contabile di pagamento”. Pertanto, vengono superate le previgenti modalità di pagamento delle prestazioni e di surroga del Fondo di garanzia, che prevedevano la previa acquisizione da parte dell’Istituto della quietanza che il lavoratore rilasciava presso lo sportello bancario ai fini della successiva disposizione in suo favore del bonifico o del pagamento in contanti in ragione dell’ammontare delle prestazioni stesse. Ciò premesso, l’accredito sul conto corrente intestato al medesimo beneficiario della prestazione, il cui IBAN è da indicare obbligatoriamente nella domanda, costituisce l’unica modalità di pagamento del Fondo. Inoltre, ai fini dell’esercizio del diritto di surroga non è più richiesta l’acquisizione della citata quietanza firmata dal lavoratore, che è sostituita dalla contabile di pagamento del bonifico recante la specifica causale riferita al pagamento della prestazione da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982. In attesa dell’implementazione della nuova procedura di liquidazione delle prestazioni in oggetto, al fine di dare esecuzione alla norma, le Strutture territorialmente competenti, dopo aver eseguito l’elaborazione definitiva delle domande istruite, devono far pervenire alla filiale della banca dell’Istituto ordinante l’elenco dei lavoratori, completo dei rispettivi codici fiscali, IBAN e importi, in parallelo al mandato di pagamento (Mod. I.P.6BIS) a copertura dell’ammontare della disposizione di pagamento. I codici IBAN indicati in domanda sono soggetti a verifica di regolarità formale e di titolarità da parte dei servizi informatici dedicati. A tal fine, nella intranet, sezione > “Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito” > “Fondo di garanzia - Fondo di tesoreria – TFR su CIGS” > “Consultazione stati passivi” > “Elenco IBAN”, per ogni giorno lavorativo verrà pubblicata la lista dei beneficiari delle prestazioni elaborate il giorno precedente, ordinata per codice sede. Dalla predetta lista, gli operatori estraggono l’elenco dei beneficiari riferiti alle Strutture di rispettiva competenza da trasmettere alla banca che esegue i bonifici e da allegare al mandato di pagamento (Mod. I.P.6BIS). Sono state conseguentemente aggiornate le comunicazioni di accoglimento delle domande, da inviare ai beneficiari esclusivamente tramite il servizio Postel. Terminate le operazioni di pagamento, la banca convenzionata restituisce, in sede di rendicontazione del mandato, copia del mandato di pagamento completo delle contabili dei singoli bonifici effettuati. Dette contabili, unitamente ai relativi prospetti di liquidazione degli uffici amministrativi, devono essere trasmesse all’ufficio legale competente per l’esercizio dell’azione di surroga, secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 6344/2014. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 3008/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…

Altre normative del 2020

Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili … Risoluzione AdE 633 Esenzione dall'Iva delle importazioni e delle cessioni delle merci necessarie a contrasta… Interpello AdE 2020 Rettifica del 14/12/2020 Interpello AdE 2138217 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze – OICR UE/SEE – Artt. 27, comma 3, d.P.R… Interpello AdE 600