Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3008/2020
Nuova modalità di pagamento delle prestazioni del Fondo di garanzia istituito dall’articolo 2 della legge n. 297/1982, come modificato dall’articolo 97 del decreto-legge n. 34/2020
Riferimento normativo
Nuova modalità di pagamento delle prestazioni del Fondo di garanzia istituito dall’articolo 2 della legge n. 297/1982, come modificato dall’articolo 97 del decreto-legge n. 34/2020
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Legale
Roma, 31-07-2020
Messaggio n. 3008
OGGETTO: Nuova modalità di pagamento delle prestazioni del Fondo di garanzia
istituito dall’articolo 2 della legge n. 297/1982, come modificato
dall’articolo 97 del decreto-legge n. 34/2020
L’articolo 97 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, nell’ambito delle misure volte a contenere l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, ha modificato l’articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982,
n. 297, introducendo rilevanti novità in materia di pagamento delle prestazioni a carico del
Fondo di garanzia – TFR e crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità – e delle
conseguenti modalità di surroga.
Il comma 1, lett. a), del citato articolo 97 stabilisce che i pagamenti sono eseguiti dal Fondo di
garanzia “mediante accredito sul conto corrente del beneficiario”.
La successiva lett. b) del medesimo comma 1 prevede che il Fondo di garanzia sia surrogato di
diritto “previa esibizione della contabile di pagamento”.
Pertanto, vengono superate le previgenti modalità di pagamento delle prestazioni e di surroga
del Fondo di garanzia, che prevedevano la previa acquisizione da parte dell’Istituto della
quietanza che il lavoratore rilasciava presso lo sportello bancario ai fini della successiva
disposizione in suo favore del bonifico o del pagamento in contanti in ragione dell’ammontare
delle prestazioni stesse.
Ciò premesso, l’accredito sul conto corrente intestato al medesimo beneficiario della
prestazione, il cui IBAN è da indicare obbligatoriamente nella domanda, costituisce l’unica
modalità di pagamento del Fondo. Inoltre, ai fini dell’esercizio del diritto di surroga non è più
richiesta l’acquisizione della citata quietanza firmata dal lavoratore, che è sostituita dalla
contabile di pagamento del bonifico recante la specifica causale riferita al pagamento della
prestazione da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982.
In attesa dell’implementazione della nuova procedura di liquidazione delle prestazioni in
oggetto, al fine di dare esecuzione alla norma, le Strutture territorialmente competenti, dopo
aver eseguito l’elaborazione definitiva delle domande istruite, devono far pervenire alla filiale
della banca dell’Istituto ordinante l’elenco dei lavoratori, completo dei rispettivi codici fiscali,
IBAN e importi, in parallelo al mandato di pagamento (Mod. I.P.6BIS) a copertura
dell’ammontare della disposizione di pagamento.
I codici IBAN indicati in domanda sono soggetti a verifica di regolarità formale e di titolarità da
parte dei servizi informatici dedicati.
A tal fine, nella intranet, sezione > “Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito” > “Fondo
di garanzia - Fondo di tesoreria – TFR su CIGS” > “Consultazione stati passivi” > “Elenco
IBAN”, per ogni giorno lavorativo verrà pubblicata la lista dei beneficiari delle prestazioni
elaborate il giorno precedente, ordinata per codice sede.
Dalla predetta lista, gli operatori estraggono l’elenco dei beneficiari riferiti alle Strutture di
rispettiva competenza da trasmettere alla banca che esegue i bonifici e da allegare al mandato
di pagamento (Mod. I.P.6BIS).
Sono state conseguentemente aggiornate le comunicazioni di accoglimento delle domande, da
inviare ai beneficiari esclusivamente tramite il servizio Postel.
Terminate le operazioni di pagamento, la banca convenzionata restituisce, in sede di
rendicontazione del mandato, copia del mandato di pagamento completo delle contabili dei
singoli bonifici effettuati.
Dette contabili, unitamente ai relativi prospetti di liquidazione degli uffici amministrativi,
devono essere trasmesse all’ufficio legale competente per l’esercizio dell’azione di surroga,
secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 6344/2014.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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