Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3030/2020

Indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, Coloni e mezzadri) interessati dalla sospensione, per emergenza epidemiologica da COVID-19, degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta dai decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020 e n. 23/2020

Pubblicato: 02/08/2020 In vigore dal: 02/08/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, Coloni e mezzadri) interessati dalla sospensione, per emergenza epidemiologica da COVID-19, degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta dai decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020 e n. 23/2020

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 03-08-2020 Messaggio n. 3030 OGGETTO: Indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, Coloni e mezzadri) interessati dalla sospensione, per emergenza epidemiologica da COVID-19, degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta dai decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020 e n. 23/2020 1. Pagamento delle indennità di maternità e paternità alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi beneficiari della sospensione dei contributi Con il presente messaggio si forniscono indicazioni e chiarimenti in merito alla trattazione delle richieste di congedo di maternità/paternità da parte dei lavoratori e delle lavoratrici autonome che beneficiano del periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo disposto con i decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020, n. 23/2020 e n. 34/2020 (decreto Rilancio Italia), adottati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal proposito si richiamano le circolari n. 37/2020, n. 52/2020 e n. 59/2020, il messaggio n. 2162/2020 e, da ultimo, la circolare n. 64/2020 pubblicata a seguito dell’entrata in vigore del citato decreto Rilancio Italia. Sebbene in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità la tutela della maternità/paternità non possa essere riconosciuta al richiedente, tuttavia, considerata l’eccezionale situazione emergenziale e il conseguenziale effetto negativo sul tessuto economico nazionale, si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare – ad opera delle Strutture territorialmente competenti – un successivo controllo del regolare versamento dei contributi dovuti al termine del periodo di sospensione come individuato dai citati decreti-legge. A tal fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità con la quale attesti di essere in possesso dei requisiti per fruire della sospensione contributiva ai sensi della normativa vigente. Al termine dei periodi di sospensione, infatti, i beneficiari delle predette indennità di maternità/paternità dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva. In caso contrario le Strutture territorialmente competenti si attiveranno per il recupero degli importi indebitamente erogati. Si evidenzia, infine, che le indicazioni fornite con il presente messaggio non si applicano ai lavoratori autonomi agricoli, in quanto i decreti-legge sopra citati non afferiscono alle scadenze legali ordinarie dei versamenti di tale tipologia di lavoratori. 2. Istruzioni operative L’applicazione “Gestione Maternità”, disponibile sulla Intranet nell’Area “Prestazioni a sostegno del reddito”, prevede la possibilità di indicare la presenza di contribuzione per il periodo di congedo di maternità per i lavoratori autonomi. Per accogliere la pratica di congedo di maternità per gli Artigiani e i Commercianti che beneficiano del periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo, l’operatore della Struttura territoriale competente deve indicare “SI” nell’apposito campo. Per una verifica a posteriori della regolarizzazione potrà essere utilizzata la voce di menu “Liste a richiesta - Pratiche per stato” inserendo il periodo di interesse nel pannello di Ricerca avanzata. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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