Indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, Coloni e mezzadri) interessati dalla sospensione, per emergenza epidemiologica da COVID-19, degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta dai decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020 e n. 23/2020
Indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, Coloni e mezzadri) interessati dalla sospensione, per emergenza epidemiologica da COVID-19, degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta dai decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020 e n. 23/2020
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 03-08-2020
Messaggio n. 3030
OGGETTO: Indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori
autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, Coloni e
mezzadri) interessati dalla sospensione, per emergenza
epidemiologica da COVID-19, degli adempimenti e del versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, disposta dai decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020 e n.
23/2020
1. Pagamento delle indennità di maternità e paternità alle lavoratrici e ai
lavoratori autonomi beneficiari della sospensione dei contributi
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni e chiarimenti in merito alla trattazione delle
richieste di congedo di maternità/paternità da parte dei lavoratori e delle lavoratrici autonome
che beneficiano del periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo disposto con
i decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020, n. 23/2020 e n. 34/2020 (decreto Rilancio Italia),
adottati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A tal proposito si richiamano le circolari n. 37/2020, n. 52/2020 e n. 59/2020, il messaggio n.
2162/2020 e, da ultimo, la circolare n. 64/2020 pubblicata a seguito dell’entrata in vigore del
citato decreto Rilancio Italia.
Sebbene in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di
maternità la tutela della maternità/paternità non possa essere riconosciuta al richiedente,
tuttavia, considerata l’eccezionale situazione emergenziale e il conseguenziale effetto negativo
sul tessuto economico nazionale, si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione delle relative
indennità, salvo poi effettuare – ad opera delle Strutture territorialmente competenti – un
successivo controllo del regolare versamento dei contributi dovuti al termine del periodo di
sospensione come individuato dai citati decreti-legge.
A tal fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità con la quale
attesti di essere in possesso dei requisiti per fruire della sospensione contributiva ai sensi della
normativa vigente.
Al termine dei periodi di sospensione, infatti, i beneficiari delle predette indennità di
maternità/paternità dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione
contributiva. In caso contrario le Strutture territorialmente competenti si attiveranno per il
recupero degli importi indebitamente erogati.
Si evidenzia, infine, che le indicazioni fornite con il presente messaggio non si applicano ai
lavoratori autonomi agricoli, in quanto i decreti-legge sopra citati non afferiscono alle scadenze
legali ordinarie dei versamenti di tale tipologia di lavoratori.
2. Istruzioni operative
L’applicazione “Gestione Maternità”, disponibile sulla Intranet nell’Area “Prestazioni a sostegno
del reddito”, prevede la possibilità di indicare la presenza di contribuzione per il periodo di
congedo di maternità per i lavoratori autonomi.
Per accogliere la pratica di congedo di maternità per gli Artigiani e i Commercianti che
beneficiano del periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo, l’operatore
della Struttura territoriale competente deve indicare “SI” nell’apposito campo.
Per una verifica a posteriori della regolarizzazione potrà essere utilizzata la voce di menu “Liste
a richiesta - Pratiche per stato” inserendo il periodo di interesse nel pannello di Ricerca
avanzata.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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