Convenzione tra l’INPS ed i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e trasmissionedelle domande di reddito di cittadinanza (RdC), di pensione di cittadinanza (PdC), delle comunicazioni (modelli RdC – PdC Com) e delle domande di reddito di emergenza (Rem) per l’anno 2020
Convenzione tra l’INPS ed i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e trasmissionedelle domande di reddito di cittadinanza (RdC), di pensione di cittadinanza (PdC), delle comunicazioni (modelli RdC – PdC Com) e delle domande di reddito di emergenza (Rem) per l’anno 2020
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 10-08-2020
Messaggio n. 3091
Allegati n.1
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS ed i Centri di assistenza fiscale (CAF) per
l’attività di raccolta e trasmissionedelle domande di reddito di
cittadinanza (RdC), di pensione di cittadinanza (PdC), delle
comunicazioni (modelli RdC – PdC Com) e delle domande di reddito
di emergenza (Rem) per l’anno 2020
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 29 luglio 2020 è stato adottato
lo schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all’articolo 3,
comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
l’attività di raccolta e la trasmissione delle domande di reddito di cittadinanza (RdC), di
pensione di cittadinanza (PdC), delle comunicazioni (modelli RdC – PdC Com) e delle domande
di reddito di emergenza (Rem) per l’anno 2020 (cfr. Allegato n. 1).
La convenzione, che ha validità dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, viene
sottoscritta con firma digitale e il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata,
viene assolto in modalità elettronica.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione e
comunicazione, il cui Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in
commento.
I CAF interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività di cui all’oggetto dovranno,
pertanto, rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione - Area Relazioni e
Sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, al seguente indirizzo e-mail:
Convenzioni.CAF@inps.it .
In base a quanto previsto dalla citata deliberazione n. 44/2020, i pagamenti per il servizio reso
dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile, alla quale i
soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato
elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).
In particolare, la fattura elettronica, che dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG”, dovrà
essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni – Contratti Riferimento
Amministrazione” pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Home” >
“Avvisi, bandi e fatturazione” > “Fatturazione elettronica”> “Istruzioni ed esempi per la
compilazione”.
Qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente dall’Istituto tramite lo stesso canale.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ED IL
CAF …………..……………. PER L’ATTIVITA’ DI RACCOLTA E TRASMISSIONE DELLE
DOMANDE DI REDDITO DI CITTADINANZA (RDC), DI PENSIONE DI CITTADINANZA
(PDC), DELLE COMUNICAZIONI (MODELLI RDC – PDC COM) E DELLE DOMANDE
DI REDDITO DI EMERGENZA (REM) PER L’ANNO 2020
LE SOTTOSCRITTE PARTI
il ……. nato a ….. ( ) il …………., domiciliato per la carica in ………….. , il quale dichiara di
intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dello "ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE", Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in
Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella sua qualità di ………………..
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");
e
(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (……..…), il/la
quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di (ragione sociale),
con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese
di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica ove sopra,
giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;
ovvero
giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il comparente
dichiara essere tuttora valida e non revocata e che in copia si allega al presente atto sotto la lettera
“A”;
(in appresso anche più brevemente “CAF” o, congiuntamente all’INPS, “le Parti”)
VISTI
- il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni e integrazioni dalla Legge
28 marzo 2019, n. 26 che, a decorrere dal mese di aprile 2019, istituisce il Reddito di
cittadinanza (RdC), quale misura di politica attiva volta al sostegno economico e
all’inserimento sociale e nel mondo del lavoro (di seguito Decreto);
- in particolare l’art. 1, comma 2 del Decreto, in virtù del quale il Reddito di cittadinanza assume
la denominazione di Pensione di cittadinanza (PdC), quale misura di contrasto alla povertà dei
nuclei familiari con persone anziane;
- il modello della domanda di RdC e PdC, nonché i modelli di comunicazione dei redditi e di
ulteriori eventi sopravvenuti alla domanda approvati dall’INPS, sentito il Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali ed il Garante per la protezione dei dati personali;
- l’art. 5, comma 1 del Decreto, che prevede che le richieste di RdC e PdC possono essere
presentate tramite i centri di assistenza fiscale previo convenzionamento con l’INPS;
- l’art. 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in virtù del quale, a decorrere
dall’anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle
domande di Reddito di cittadinanza (RdC) e di Pensione di cittadinanza (PdC) anche attraverso
i centri di assistenza fiscale in convenzione con l’INPS nonché per le attività legate
all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di
assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- il Decreto – Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, che all’art. 82 istituisce il Reddito di emergenza (di seguito “Rem”), quale misura
volta a sostenere i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il comma 1 del precitato articolo che prevede che la domanda possa essere presentata entro il
termine del mese di luglio 2020;
- il modello di domanda predisposto dall’INPS;
- il comma 7, in virtù del quale le domande di Rem possono essere presentate tramite i centri di
assistenza fiscale previo convenzionamento con l’INPS;
- il comma 10, secondo cui per gli oneri connessi alla stipula della Convenzione è autorizzato un
limite di spesa pari a 5 milioni di euro;
- l'art 78 comma 4 - septies del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l’utente anche per la
presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di
prestazioni all'INPS, può inviare per via telematica ai CAF la copia per immagine della delega
o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia
del documento di identità oppure, in alternativa è consentita la presentazione in via telematica
di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione
dell'interessato, fermo restando l'obbligo di regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della
documentazione una volta cessata l'attuale situazione emergenziale;
- il DM 3 aprile 2013, n. 55, recante disposizioni in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo
1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
- l’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con cui è stato
introdotto l’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede per le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da
applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitrici d’imposta ai
sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”);
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come
modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito “Codice”);
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.393, del 2 luglio 2015,
recante le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni
pubbliche”;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in
tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
- il verbale di intesa del 9 giugno 2020 sottoscritto dai rappresentanti dell’INPS e da quelli
designati dalla Consulta Nazionale dei CAF;
- l’Atto giuridico di nomina del CAF quale Responsabile del Trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento UE (di seguito “Atto di nomina”);
Tutto quanto premesso, le sottoscritte parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Oggetto della convenzione
1. L’INPS affida in via non esclusiva ed a titolo oneroso, ai soggetti di cui all’art. 3, comma 3,
lettera d) del D.P.R. n. 322 del 1998, Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati CAF,
il servizio di raccolta e trasmissione della domanda di Reddito di cittadinanza (RdC), di
Pensione di cittadinanza (PdC), delle comunicazioni (modello RdC/PdC - Com Ridotto ed
Esteso) (d’ora in poi genericamente “domande”, salvo che sia diversamente specificato) e
della domanda di reddito di emergenza (Rem).
2. Per lo svolgimento del servizio di cui alla presente Convenzione, i CAF si impegnano a non
richiedere corrispettivi all’utenza.
3. Le disposizioni di cui alla presente Convenzione, relative al RdC/PdC, sono da intendersi
riferite anche alla domanda di Rem, salvo quanto previsto dall’art. 21 della presente
Convenzione.
Art. 2
Contenuto del servizio
1. L’INPS indica ai CAF le modalità per lo svolgimento del servizio, a partire da quanto già
specificato e contenuto nell’art. 1 dell’Atto di nomina sottoscritto da ciascun CAF, a cui si
rinvia, e dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione; in ogni caso, l’INPS si riserva di
implementare quanto previsto con ulteriori istruzioni che verranno convenute con il CAF
tramite apposito atto di modifica/ integrazione del citato Atto di nomina.
2. Sinteticamente, si richiamano i seguenti passaggi:
a) acquisizione della delega specifica del richiedente e adozione del registro cronologico.
Ad integrazione di quanto contenuto nell’art. 1 dell’Atto di nomina, si chiarisce che
nel caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che non
consentano la compilazione e firma della delega, la stessa può essere presentata priva
della firma solo ed esclusivamente mediante allegazione del documento di identità che
riporta l’annotazione dell’impossibilità alla firma;
b) controllo dell'identità del richiedente;
c) assistenza nella compilazione delle domande. Ad integrazione di quanto contenuto
nell’art. 1 dell’Atto di nomina, si chiarisce che, nel caso in cui ci si trovi in presenza
di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che non consentano la compilazione e firma
della domanda, il CAF non acquisisce la firma ove tale condizione di impossibilità
risulti dal medesimo documento d'identità rilasciato dal Comune;
d) rilascio al richiedente di copia delle domande, anche limitatamente alla parte in cui
sono raccolti i dati personali ed alla informativa sul relativo trattamento;
e) trasmissione ad INPS, entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione, della
domanda RdC/PdC e del modello RdC/PdC Com Ridotto ed Esteso, con un ISEE fino
ad euro 11.000,00;
f) conservazione della documentazione, secondo le modalità illustrate all’art. 6.
Art. 3
Procedure di supporto
1. L’Istituto fornisce ai CAF per il servizio di cui all’art. 1, comma 1, della presente
Convenzione:
• l’accesso al servizio web di acquisizione online delle domande per gli operatori
CAF;
• le specifiche tecniche per le informazioni gestite attraverso la cooperazione
applicativa;
• la modulistica, resa disponibile sul sito istituzionale dell’INPS;
• l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE che, ai sensi dell’art.
2, comma 2.4, dell’Atto di nomina, il CAF deve rendere disponibile all’interessato
in relazione al trattamento da parte dell’INPS dei dati conferiti nell’ambito del
procedimento per l’erogazione delle prestazioni di RdC e di PdC e di Rem;
• gli esiti delle domande in termini di accoglimento/reiezione con indicazione della
tipologia di reiezione.
Art. 4
Gestione delle domande anomale
1. Per tutti gli errori in fase di compilazione delle domande presentate dal CAF, fino al momento
in cui la domanda entra in fase istruttoria, è possibile richiederne l’annullamento mediante la
funzione di cancellazione resa disponibile dal sistema informativo
.
Art. 5
Comunicazioni all’utente
1. Al momento in cui acquisisce le domande, il CAF informa il richiedente di quanto segue:
1. i dati acquisiti saranno trasmessi all’INPS, in osservanza delle disposizioni normative
in materia e della presente convenzione;
2. nel caso in cui il modello RdC/PdC - Com Ridotto non sia presentato contestualmente
alla domanda di RdC: l’INPS non potrà procedere alla definizione della domanda ove
la presentazione del modello RdC/PdC - Com Ridotto non avvenga entro 30 giorni
dalla data di presentazione della domanda di RdC;
3. in caso di presentazione del modello RdC/PdC - Com Esteso la compilazione del
modello deve avvenire entro 30 giorni dall’evento da comunicare, pena la decadenza
dal beneficio;
4. a conclusione dell’istruttoria da parte dell’INPS, il CAF dà notizia al richiedente
dell’esito delle domande presentate per il suo tramite.
Art. 6
Conservazione della documentazione
1. Il CAF stampa ciascun modulo di domanda in duplice copia, delle quali una, datata e
sottoscritta dal richiedente (anche attraverso apposizione firma digitale), è custodita negli
appositi archivi da esso tenuti, per un periodo di cinque anni dalla data di trasmissione della
domanda.
2. In alternativa, allo scopo di evitare l’onere di conservazione del modello cartaceo e della
documentazione presentata a supporto da parte del cittadino, il CAF, dopo aver stampato
ciascun modulo di domanda in unica copia, provvista di data, la consegna per ricevuta al
richiedente che la sottoscrive in presenza dell’operatore del CAF.
3. Il CAF dopo aver inviato telematicamente all’Istituto le domande, svolge l’attività di cui al
presente articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito descritte:
- creazione di una copia dei modelli su un documento informatico, riportando i dati dei
modelli vigenti; il documento informatico è creato secondo le specifiche tecniche del
tracciato record utilizzato per la trasmissione telematica all’Ente e contiene uno oppure
più modelli di domanda o modello RdC/PdC - Com, ovvero creazione, a partire dai
dati trasmessi all’Istituto, di un file in formato statico non modificabile, contenente i
dati di ogni singolo modello che viene firmato digitalmente e marcato temporalmente
dal CAF quindi conservato come previsto dal comma precedente;
- conservazione informatica del citato documento, con apposizione della firma digitale
del responsabile della conservazione e della marca temporale al fine di garantirne
l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità e la certezza della data.
4. Le attività di cui ai precedenti commi sono svolte anche solo limitatamente alla parte della
domanda in cui sono raccolti i dati personali ed alla informativa sul relativo trattamento.
5. Il CAF è altresì tenuto a conservare, per il medesimo periodo di cinque anni, copia del
documento di identità del richiedente, e della delega di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) della
presente convenzione. La documentazione è conservata in forma cartacea oppure su supporto
informatico, ossia come file informatico nel formato originale.
Art. 7
Avvalimento
1. Per le attività oggetto della presente Convenzione e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.
4 dell’Atto di nomina, il CAF può avvalersi, sotto il suo diretto controllo e assumendone la
relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, ed 1-bis, del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Art. 8
Soggetti autorizzati all’accesso
1. Per le attività oggetto della convenzione, sono autorizzati ad accedere alla procedura - nel
rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 dell’Atto di nomina - soltanto i soggetti ai quali
il CAF ha attribuito uno specifico profilo di abilitazione, in funzione dell’incarico svolto, nel
perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1. Gli stessi, individuati
dall’Amministratore locale, sono istruiti circa le specifiche funzionalità della procedura,
nonché informati delle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste
in essere dall’Istituto e dal CAF stesso.
Art. 9
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
1. Per i servizi oggetto della presente Convenzione Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, designa il
CAF quale “Responsabile del trattamento” come da Atto di nomina.
2. Sono ammessi al trattamento oggetto della presente Convenzione esclusivamente i CAF che
abbiano ricevuto da parte dell’INPS l’Atto di nomina di cui alle premesse e lo abbiano
debitamente restituito, una volta sottoscritto per accettazione.
3. Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui agli artt. 9 e 10 del
regolamento UE, è svolto dal Responsabile del trattamento designato nella scrupolosa
osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (INPS) – a partire da quelle
contenute nella presente Convenzione, nell’Atto di nomina e, successivamente, di quanto a
tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. 10
agosto 2018, n. 101 e nel Codice, in particolare per quanto concerne le modalità con cui
effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti
e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la
protezione dei dati personali.
4. Il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non
diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti
strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione e all’Atto di nomina ricevuto
nell’ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento degli stessi.
5. Per le attività di cui alla presente Convenzione e all’Atto di nomina il CAF, designato
Responsabile del trattamento, non è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile ai sensi
dell’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.
Art. 10
Misure di sicurezza
1. Il CAF attua al proprio interno le regole di sicurezza di seguito riportate:
a. adotta procedure di registrazione che prevedono il riconoscimento diretto e
l’identificazione certa dell’utente;
b. adotta le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione:
• le credenziali di autenticazione:
- identificano in modo univoco una persona fisica;
- sono emesse e distribuite agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita
procedura operativa;
- sono costituite da un certificato digitale, o un token One-Time Password
(OTP), o una coppia username/password, o credenziali che garantiscano
analoghe condizioni di robustezza;
• nel caso in cui le credenziali siano costituite da una coppia username/password,
sono previste politiche di gestione della password che definiscano almeno i
seguenti criteri:
- scadenza della password (non oltre 90 giorni);
- blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione;
- verifica della robustezza della password (minima lunghezza 8 caratteri; regole
di complessità nella composizione della password; esclusione di nome,
cognome e codice fiscale);
• la procedura di autenticazione dell’utente è protetta dal rischio di intercettazione
delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza almeno equivalente a
quella offerta dal protocollo SSL (SSL con RSA a 1024 bit).
2. Il CAF comunica all’Istituto ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio ambito
tecnologico che comporti l’impossibilità di garantire l’applicazione delle regole di sopra
riportate e/o la loro perdita di efficacia.
3. Al fine della corretta gestione degli accessi, il CAF individua:
• un supervisore locale quale responsabile del controllo sull’utilizzo della procedura;
• uno o più amministratori locali preposti alla gestione operativa delle utenze e alla
formazione dei soggetti autorizzati all’accesso.
4. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni, attualizzate ai sensi della
normativa vigente in materia di trattamento di dati personali, emanate dal Garante per la
protezione dei dati personali con Provvedimento n. 393, del 2 luglio 2015.
Art. 11
Tracciamento degli accessi e controllo
1. Il CAF comunica ai soggetti di cui al precedente art. 8 che l’Istituto e il CAF stesso procedono
al tracciamento dell’accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a
posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.
2. L’INPS effettua controlli automatizzati per l’individuazione di eventuali anomalie nelle
attività di accesso ai dati da parte degli utenti autorizzati. In caso di anomalie, richiederà al
CAF chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere, nonché la documentazione
attestante la regolarità degli accessi effettuati. Il mancato invio di quanto richiesto, ovvero
l’inoltro di documentazione non esaustiva, comporterà l’immediata disabilitazione
dell’utenza. Nel caso in cui si riscontrino elementi tali da integrare una eventuale ipotesi di
reato, l’INPS procederà con la segnalazione all’Autorità competente e al Garante per la
protezione dei dati personali, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell’Istituto.
3. Nel caso in cui l’irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente
all’invio della richiesta di documentazione giustificativa, si procederà anche alla sospensione
in via preventiva dell’utenza interessata.
Art. 12
Compensi
1. Per il servizio di cui all’articolo 2, INPS riconosce ai CAF i seguenti compensi unitari IVA
esclusa, fatto salvo quanto previsto all’art. 13.
Costo unitario
Tipologia di domanda
(IVA esclusa)
Domanda RdC/PdC € 10,00
Modello RdC/PdC - Com Ridotto ed Esteso € 4,10
Domande di reddito di emergenza (Rem) € 10,00
2. I compensi previsti per la domanda RdC/PdC, nonché per il modello RdC/PdC Com Ridotto
ed Esteso e per la domanda Rem sono decurtati nella misura dell’80% in caso di trasmissione
dagli 11 ai 30 giorni solari dalla data di presentazione, salvo che il ritardo non sia dovuto a
comprovato malfunzionamento del sistema informatico dell’INPS. Oltre il 30° giorno di
ritardo nella trasmissione non è corrisposto alcun compenso.
3. L’attività di raccolta e trasmissione delle domande di reddito di cittadinanza (RdC), di
pensione di cittadinanza (PdC), delle comunicazioni (modelli RdC – PdC COM) svolta dai
CAF relativamente alla presente Convenzione sarà remunerata mediante le risorse pari a 15
milioni di euro, tenuto conto dello stanziamento di cui all’art. 1, comma 479 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, ed il cui utilizzo è subordinato all’effettivo trasferimento dal
Ministero.
4. L’attività di raccolta e trasmissione delle domande di reddito di emergenza (Rem) svolta dai
CAF relativamente alla presente Convenzione sarà remunerata mediante le risorse pari a 5
milioni di euro, tenuto conto dello stanziamento di cui all’art. 82 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 ed il cui utilizzo è subordinato all’effettivo trasferimento dal Ministero.
5. L’Istituto procederà a periodico monitoraggio delle domande, a condividerne il risultato con
la Consulta dei CAF nell’ambito di un apposito tavolo tecnico, e, al raggiungimento di
ciascuno dei predetti limiti, comunicherà al CAF, entro il termine di cinque giorni lavorativi
successivi, la sospensione del servizio definito all’art. 2 della presente Convenzione.
Art. 13
Verifiche
1. L’INPS sottopone a controllo automatico la totalità delle domande trasmesse dal CAF.
2. All’esito dei controlli automatici, non è riconosciuto al CAF alcun compenso alle domande
che presentino le seguenti caratteristiche:
1. domande con richiedente che risulti deceduto in data antecedente alla data di
presentazione oppure con codice fiscale non validato da Anagrafe tributaria;
2. domande annullate ai sensi dell’art. 4;
3. domande RdC/PdC presentate con un valore ISEE pari o superiore ed euro 9.360,00;
4. domande trasmesse all’INPS dal 31° giorno solare dalla data di presentazione;
3. Nell’ipotesi di cui al punto 3 del precedente comma è fatto salvo il pagamento delle domande
per le quali, in applicazione dell’articolo 2, comma 7, del Decreto, il valore dell’ISEE risulti
inferiore a euro 9.360,00.
4. Nel caso in cui siano validamente acquisite sul sistema RdC/PdC più domande del richiedente
ovvero del componente del nucleo familiare, l’Istituto non riconosce alcun compenso a quelle
pervenute successivamente alla prima, fatta salva l’ipotesi in cui la domanda successiva alla
prima sia stata accolta.
5. L’INPS si riserva di effettuare, su segnalazione delle Autorità competenti ovvero dell’utente,
ogni opportuno controllo in attuazione della presente Convenzione.
6. Nel caso di domande recanti firma sulla quale sia stata resa la formale denuncia da parte
dell’utente che la abbia disconosciuta davanti alle competenti autorità, compreso l’INPS,
oppure di richiesta di corrispettivi all’utenza, si provvede al recupero del compenso
indebitamente percepito ed all’applicazione di una penale di importo pari ad euro 300,00
.
7. In entrambi i casi, qualora i fatti siano stati denunciati esclusivamente all’INPS, questi
provvede senza ritardo a denunciarli alle competenti Autorità, anche ai sensi dell’art. 331
c.p.p..
8. A fini del comma 6, la Direzione generale dell’INPS senza indugio comunica al CAF l’avvio
del procedimento. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il CAF
ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da
documenti. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del
termine di cui al periodo precedente, l’INPS comunica al CAF la conclusione del
procedimento, indicando, qualora la inadempienza risulti confermata, l’importo del compenso
oggetto di restituzione, ove già percepito, ed in ogni caso l’importo della penale. La
riscossione delle somme dovute, anche a titolo di penale, avviene prioritariamente mediante
compensazione in sede di pagamento degli importi fatturati.
9. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta
Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Art. 14
Liquidazione e pagamento dei compensi
1. Per il servizio svolto in merito alle domande RdC/PdC, il CAF emette fatture ogni semestre
consultando all’uopo i dati riepilogativi che INPS rende disponibili sul sito istituzionale entro
il termine di 20 giorni dalla scadenza del semestre.
Per il servizio svolto in merito alle domande Rem, il CAF emette una fattura consultando
all’uopo i dati riepilogativi che INPS rende disponibili sul sito istituzionale.
2. Agli effetti dell'applicazione dei compensi indicati all’art. 12 e ad ogni altro effetto, vale la
trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell’INPS.
3. Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il
Sistema di Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto
Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
In particolare, la fattura elettronica deve riportare il codice univoco: UF5HHG. Dovrà poi
essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dall’INPS sul sito istituzionale: Avvisi,
bandi efatturazione > Fatturazione elettronica.
La fattura, ai sensi del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015,
dovrà riportare l’annotazione “S” -“scissione dei pagamenti” sulla medesima. Pertanto,
l’Istituto verserà direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel predetto
decreto, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata in fattura.
Questi adempimenti sono necessari per la correttezza formale della fattura medesima e
l’effettivo ricevimento della stessa.
Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall’Istituto ai CAF, in modo da garantire il
corretto inoltro della fattura.
Pertanto, l’Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il
tramite del Sistema di interscambio, né procederà ad alcun pagamento, nemmeno parziale,
sino all’invio in forma elettronica.
4. Entro 15 gg. dal ricevimento della fattura all’Istituto, la Direzione centrale Inclusione sociale
e Invalidità civile può restituire la fattura allo SDI per i seguenti motivi:
1. mancata corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e quelli pubblicati sul sito
istituzionale;
2. mancata oppure errata indicazione dei compensi e del periodo di riferimento;
3. mancata oppure errata indicazione della posizione finanziaria.
5. Nell’ipotesi di decorrenza del termine di 15 giorni dal ricevimento, senza che si sia provveduto
a respingere la fattura, qualsiasi sua variazione è effettuata con nota di credito, ai sensi dell’art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La predetta nota dovrà essere
trasmessa unitamente alla fattura riportante i dati corretti, secondo le citate modalità.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i compensi sono erogati entro il sessantesimo
giorno dal ricevimento della relativa fattura da parte dell’Istituto.
7. Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori elementi:
1. avvenuta sottoscrizione della convenzione;
2. verifica del DURC del CAF, in corso di validità, secondo le modalità definite dalla
normativa vigente;
3. indicazione del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle prestazioni
di cui alla presente convenzione.
Art. 15
Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell'INPS
1. L’INPS si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale dalla presente convenzione,
qualora sia accertata l’irregolarità delle domande di cui all’articolo 13, comma 5, per una
percentuale pari o superiore al 5% delle domande trasmesse dal CAF.
2. L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente
convenzione per casi di inadempienza grave del CAF, accertata anche nell’ambito delle
verifiche previste dalla presente Convenzione.
3. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi due commi, l'INPS comunica
al CAF la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.
4. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il CAF ha facoltà di
comunicare alla Direzione generale dell'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente
corredate da documenti.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al
comma precedente, la Direzione generale dell'INPS comunica al CAF il recesso unilaterale
dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi dei primi due commi e dando ragione del
mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al
recesso in accoglimento di esse.
6. Il recesso di cui ai primi due commi ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione,
da parte del CAF, della relativa comunicazione.
7. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta
Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
8. Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività oggetto dei
rapporti di convenzione tra l'INPS e i CAF, nei casi di cui ai primi due commi l'Istituto ha
facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il CAF interessato, anche ad oggetto
diverso rispetto a quello della presente convenzione.
9. L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dalla presente convenzione nei
casi in cui, in base all’art. 35 del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, vengano
meno i requisiti previsti per essere considerati soggetti abilitati all’assistenza fiscale, ai sensi
del Decreto Legislativo n. 241/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 16
Durata, adeguamento e risoluzione
1. La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
2. Le modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente
convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni.
Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della
presente convenzione al rinnovato quadro normativo.
3. La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro
normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico
interesse. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna Parte prende immediatamente atto della
risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all'altra.
4. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta
Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Art. 17
Polizza assicurativa
1. Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli
eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai
propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.
2. La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non inferiore a
quanto previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Art. 18
Registrazione
1. Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lett. B, Parte
II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 19
Spese ed oneri
1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto, sono a carico del CAF.
Art. 20
Foro
1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla presente
convenzione o che fosse comunque connessa ad essa, sarà attribuita in via esclusiva alla
competenza del Foro di Roma.
Art. 21
Disposizioni specifiche in materia di Rem
1. La domanda Rem deve essere presentata fino al 31 luglio 2020 on line o mediante
cooperazione applicativa.
2. Per la domanda accolta, l’INPS riconosce ai CAF il compenso di euro 10,00 IVA esclusa.
Nel caso in cui siano validamente acquisite sul sistema più domande riferite al medesimo
nucleo familiare, l’Istituto riconosce il compenso solo alla prima domanda accolta.
Art. 22
Rinvio alla normativa vigente
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa
vigente.
PER L’INPS PER IL CAF
………………………….. …..…………………..
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il CAF dichiara di avere preso visione
e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: Art. 1
(Oggetto della convenzione), Art. 4 (Gestione delle domanda anomale), Art. 6 (Comunicazioni
all’utente), Art. 12 (Compensi), Art. 13 Verifiche), Art. 14 (Liquidazione e pagamento dei compensi),
Art. 15 (Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell’INPS), Art. 16 (Durata,
adeguamento e risoluzione), Art. 17 (Polizza assicurativa), Art. 18 (Registrazione), Art. 19 (Spese ed
oneri), Art. 20 (Foro), Art.21 (Disposizioni specifiche in materia di Rem).
IL RAPPRESENTANTE DEL CAF
………………………
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