Indennità una tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale introdotta dall’articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91
Indennità una tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale introdotta dall’articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 05-08-2022
Messaggio n. 3097
OGGETTO: Indennità una tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico
verticale introdotta dall’articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91
Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, all’articolo 2-bis introduce una misura, esclusivamente per l’anno 2022, a favore
dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale.
In particolare, la richiamata disposizione riconosce per l’anno 2022 un’indennità una tantum di
importo pari a 550 euro a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati
titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, nel quale
fossero previsti periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e
complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.
Inoltre, ai fini del riconoscimento della predetta indennità, la norma prevede che i lavoratori
sopra richiamati non siano titolari, alla data di presentazione della domanda, di un altro
rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale e non siano
altresì percettori di indennità di disoccupazione NASpI o di un trattamento pensionistico.
L’indennità una tantum in questione, riconosciuta a ciascun lavoratore una sola volta nell’anno
2022 in presenza dei richiamati requisiti, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
La norma in argomento prevede che l’Istituto eroghi detta indennità una tantum nel limite di
spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022, provvedendo altresì al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa e comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Pertanto, secondo la disposizione normativa sopra richiamata, qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
limite di spesa, l’Istituto non adotterà altri provvedimenti di concessione dell’indennità.
Ai fini dell’accesso alla richiamata indennità una tantum, i lavoratori potenziali destinatari della
stessa dovranno presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso i
consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet
dell’INPS, avvalendosi dell’apposito servizio il cui rilascio sarà reso noto con successiva
comunicazione.
Con successiva circolare, attuativa della richiamata disposizione, saranno fornite le indicazioni
operative di dettaglio della misura in commento.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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