Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3097/2022

Indennità una tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale introdotta dall’articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

Pubblicato: 04/08/2022 In vigore dal: 04/08/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Indennità una tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale introdotta dall’articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 05-08-2022 Messaggio n. 3097 OGGETTO: Indennità una tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale introdotta dall’articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, all’articolo 2-bis introduce una misura, esclusivamente per l’anno 2022, a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale. In particolare, la richiamata disposizione riconosce per l’anno 2022 un’indennità una tantum di importo pari a 550 euro a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, nel quale fossero previsti periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. Inoltre, ai fini del riconoscimento della predetta indennità, la norma prevede che i lavoratori sopra richiamati non siano titolari, alla data di presentazione della domanda, di un altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale e non siano altresì percettori di indennità di disoccupazione NASpI o di un trattamento pensionistico. L’indennità una tantum in questione, riconosciuta a ciascun lavoratore una sola volta nell’anno 2022 in presenza dei richiamati requisiti, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La norma in argomento prevede che l’Istituto eroghi detta indennità una tantum nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022, provvedendo altresì al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Pertanto, secondo la disposizione normativa sopra richiamata, qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l’Istituto non adotterà altri provvedimenti di concessione dell’indennità. Ai fini dell’accesso alla richiamata indennità una tantum, i lavoratori potenziali destinatari della stessa dovranno presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS, avvalendosi dell’apposito servizio il cui rilascio sarà reso noto con successiva comunicazione. Con successiva circolare, attuativa della richiamata disposizione, saranno fornite le indicazioni operative di dettaglio della misura in commento. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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