Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3115/2020

Lavoratori autonomi agricoli. Riconoscimento del beneficio dell’esonero contributivo under 40 e rielaborazione del prospetto “Dettaglio F24 Esercizio: 2020”

Pubblicato: 16/08/2020 In vigore dal: 16/08/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Lavoratori autonomi agricoli. Riconoscimento del beneficio dell’esonero contributivo under 40 e rielaborazione del prospetto “Dettaglio F24 Esercizio: 2020”

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 17-08-2020 Messaggio n. 3115 OGGETTO: Lavoratori autonomi agricoli. Riconoscimento del beneficio dell’esonero contributivo under 40 e rielaborazione del prospetto “Dettaglio F24 Esercizio: 2020” Con il messaggio n. 2787 del 13 luglio 2020 è stato evidenziato che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti di Stato (cfr. la circolare n. 157/2019); pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio è necessario acquisire la visura dal Registro nazionale aiuti di Stato. Considerato che sono state ultimate le attività di registrazione degli aiuti de minimis concessi negli anni precedenti al 2020, si comunica che sono stati rielaborati i prospetti “Dettaglio F24 Esercizio: 2020” con il riconoscimento del beneficio dell’esonero contributivo. I contribuenti devono provvedere al versamento della prima rata ricalcolata non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente messaggio. Nel caso in cui il contribuente abbia già pagato la prima rata per l’anno 2020 per l’importo al lordo dell’esonero, le somme eccedenti l’importo ricalcolato della prima rata saranno portate a conguaglio sulle somme dovute per le rate successive, relative alla medesima emissione. Per le istanze di esonero non ancora definite sono tuttora in corso le attività per l’acquisizione dei codici che certificano l’avvenuto controllo dei massimali: massimale “de minimis” per gli aiuti nel settore agricoltura dal Registro del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e visure “aiuti” e “de minimis“ dal Registro nazionale aiuti di Stato. Si evidenzia che i predetti codici devono essere indicati nei provvedimenti di concessione. Ultimate le attività di controllo, le istanze di esonero verranno automaticamente definite e i richiedenti riceveranno una comunicazione con l’invito ad accedere al Cassetto previdenziale “Autonomi in Agricoltura” per verificare l’esito dell’istanza. In caso di esito positivo dei controlli, il prospetto “Dettaglio F24 Esercizio: 2020” sarà rielaborato con il riconoscimento dell’esonero contributivo. I contribuenti dovranno provvedere al versamento della prima rata ricalcolata non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza. Si evidenzia infine che, con il decreto ministeriale n. 5591 del 19 maggio 2020, in vigore dal 7 luglio 2020, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha sancito l’innalzamento della soglia individuale de minimis a 25.000 euro. Con successiva comunicazione, tramite PEI, saranno fornite ulteriori indicazioni alle Strutture territoriali in relazione alle attività da porre in essere una volta intervenuto il completamento delle predette fasi di controllo. Il Direttore Generale vicario Vincenzo Caridi

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