Prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 21-08-2020
Messaggio n. 3131
OGGETTO: Prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in
deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni
introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
1. Premessa
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia”, innova l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
203 del 14 agosto 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione, prevede, infatti, importanti novità sia sul fronte dei trattamenti di CIGO, CIGD,
ASO e CISOA - che vengono rimodulati - sia su quello relativo all’ammissione alle citate misure
di sostegno che, in taluni casi - come meglio più avanti precisato - è collegata all’obbligo del
versamento di un contributo addizionale a carico delle aziende che vi ricorrono.
Riguardo al primo aspetto, la principale novità consiste nella possibilità per i datori di lavoro di
accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo
degli stessi nel primo semestre del corrente anno. Il decreto-legge n. 104/2020, infatti,
ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (fino a 18
settimane complessive), azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi
fino al 12 luglio 2020, ai sensi della precedente disciplina dettata dai decreti-legge 17 marzo
2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e 19 maggio 2020, n. 34 (convertito
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Tuttavia, viene stabilito che i periodi di integrazione, già
richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche
parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle
prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge in parola.
In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio
prevista dal citato decreto-legge nonché le relative istruzioni operative, con il presente
messaggio si forniscono le prime informazioni in ordine alle predette novità.
2. Trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga e assegno
ordinario
Il decreto-legge n. 104/2020, come anticipato in premessa, all’articolo 1 ridetermina il periodo
dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e dell’assegno ordinario
richiedibili, nel secondo semestre 2020, dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o
ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A seguito delle modifiche introdotte, il quadro dei trattamenti cui i datori di lavoro possono
accedere fino al termine del corrente anno è riassumibile come segue: le aziende che,
nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili
all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione
salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove
settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di
ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia
stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia
integralmente decorso detto periodo.
La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso,
superare le diciotto settimane complessive.
Riguardo all’articolazione delle nuove settimane di trattamenti, l’impianto del decreto-legge n.
104/2020 ripropone, per tutte e tre le principali categorie di trattamenti (CIGO, CIGD e
assegno ordinario) con causale “emergenza COVID-19”, il meccanismo dell’invio di due
domande distinte per chiedere l’intervento di sostegno al reddito.
Mentre il primo periodo di nove settimane non prevede alcuna specifica condizione, il ricorso
alle ulteriori nove settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende
richiedenti. A tal fine, la norma prevede un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e
quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo del
versamento di un contributo addizionale - da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa – determinato secondo le misure che seguono:
aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato
nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una
riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del
2019;
nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del
fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al
1° gennaio 2019; conseguentemente, gli stessi potranno accedere alle ulteriori nove
settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.
Per richiedere l’ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale (ordinaria o in
deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione
dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza
dell’eventuale riduzione del fatturato.
L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti di cui trattasi e, in base alla citata
dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale dovuto
dall’azienda.
In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura
massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
La verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro all’atto della
presentazione della domanda di accesso ai trattamenti sarà effettuata dall’Istituto e
dall’Agenzia delle Entrate con modalità e termini che saranno definiti anche con accordi
di cooperazione.
Riguardo alle modalità di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale e assegno
ordinario previsti dal decreto-legge n. 104/2020, si precisa quanto segue.
Per le richieste inerenti alle prime nove settimane, o il minor periodo che risulta scomputando
i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio
2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in
essere.
Per quanto attiene alle ulteriori nove settimane che, in relazione al dettato normativo, possono
essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il
precedente periodo di nove settimane, con successivo messaggio saranno fornite istruzioni
operative per l’invio delle domande.
Qualora i datori di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla precedente disciplina, abbiano
già chiesto e ottenuto l’autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio
2020, la richiesta delle prime nove settimane di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020
dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite. A tale scopo, le
Strutture territoriali, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un
numero di settimane superiore rispetto al massimo consentito (nove complessive,
considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), ridetermineranno
correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.
3. Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA)
Anche nel settore agricolo viene previsto un ulteriore possibile periodo di accesso ai
trattamenti di cassa integrazione. In tal senso, l’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n.
104/2020 prevede che i datori di lavoro del settore agricolo, che nell’anno 2020 sospendono o
riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni, per una
durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre
2020.
Anche per tale prestazione, è previsto che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e
autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni di legge, che si collocano, anche parzialmente,
in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati ai 50 giorni previsti dal decreto-legge n.
104/2020.
I citati periodi di integrazione salariale, così come quelli autorizzati ai sensi dell’articolo 19,
comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27/2020, e successive modificazioni, sono computati ai fini del raggiungimento del requisito
delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457.
Diversamente da quanto previsto per gli altri trattamenti, l’ulteriore periodo di CISOA di cui
all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 104/2020, della durata massima di 50 giorni, non
è in alcun modo collegato alla verifica dell’andamento del fatturato aziendale. Pertanto, per
tale tipologia di integrazione salariale, l’azienda non deve presentare la dichiarazione di
responsabilità nella quale autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
Con successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative per l’invio delle domande.
4. Termini di trasmissione delle domande e dei dati utili al pagamento o al
saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA. Previsione a regime
In linea con la disciplina vigente per i trattamenti di integrazione salariale con casuale COVID-
19, l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 104/2020 stabilisce che, a regime, le domande
di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, previsti dal menzionato decreto-legge,
devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i
dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese
successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore,
entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
4.1 Termini di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD,
ASO e CISOA. Fase di prima applicazione del decreto-legge n. 104/2020;
differimento ope legis dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili
al pagamento o al saldo dei medesimi trattamenti
Il decreto-legge n. 104/2020 prevede altresì uno slittamento transitorio dei termini ordinari di
trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA rientranti nella
nuova disciplina declinata dall’articolo 1. Il comma 5 del medesimo articolo 1 dispone, infatti,
che – in sede di prima applicazione della norma - per le domande con inizio di
sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 venga
differita al 30 settembre 2020.
Parallelamente, il comma 10 del medesimo articolo 1 introduce un differimento ope legis al 30
settembre 2020 dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo
dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso
tra il 1° e il 31 agosto 2020.
In relazione a quanto precede, anche le domande di trattamenti con inizio della
sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina
dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30
settembre 2020.
Riguardo alla trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD,
ASO e CISOA, in considerazione del combinato disposto dei commi 6 e 10 dell’articolo 1 del
decreto-legge n. 104/2020, nei casi in cui, sulla base delle regole ordinarie, la scadenza
dell’invio dei suddetti dati si collochi entro il 31 agosto 2020, la stessa è differita al 30
settembre 2020.
Si precisa altresì che, per le scadenze che interverranno dal 1° settembre 2020 non è prevista
l’applicazione di alcun differimento.
4.2 Termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti
collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari
per il pagamento o per il saldo degli stessi
L’articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 104/2020 prevede che i termini decadenziali di
invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e di
trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli
differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto
2020.
In considerazione di quanto precede, devono intendersi superate le scadenze comunicate con
precedenti circolari e/o messaggi.
5. Accesso alla cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19” dei
lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti.
Modifiche alla disciplina
L’articolo 2 del decreto-legge n. 104/2020 ha sostituito la disciplina della cassa integrazione in
deroga per le sospensioni dei lavoratori dipendenti sportivi professionisti, introdotta, in ragione
della pandemia, dall’articolo 98, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77/2020, che, parallelamente, viene abrogato.
Le principali novità riguardano sia la collocazione della norma nell’alveo delle disposizioni
generali in materia di cassa integrazione in deroga sia, in particolare, la competenza
autorizzatoria relativa a tali richieste, che viene assegnata all’INPS.
La disposizione, tuttavia, salvaguarda la validità e gli effetti prodotti dalle domande già
presentate presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che devono, quindi,
provvedere alla relativa autorizzazione, qualora ne ricorrano i presupposti e comunque nei
limiti delle risorse loro assegnate. In questo senso, i datori di lavoro interessati non devono
produrre una nuova domanda all’INPS che sostituisca quella precedentemente presentata alle
Regioni o alle Province autonome.
Inoltre, la norma definisce alcuni aspetti relativi ai requisiti di accesso alla prestazione. In
particolare, viene precisato che possono essere ammessi al trattamento in deroga i lavoratori
dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti che abbiano percepito retribuzioni
contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, nella stagione sportiva 2019-2020; la nuova
previsione supera, quindi, il concetto di retribuzione annua, riferita al 2019, presente nella
precedente disciplina. A tale proposito, la norma chiarisce che la retribuzione contrattuale utile
per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro.
Ulteriore novità riguarda il periodo massimo autorizzabile. In particolare, nel ribadire un limite
complessivo generale di nove settimane autorizzabili per ogni singola associazione sportiva,
viene precisato che, esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle Regioni di cui
all’articolo 22, comma 8-quater, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 27/2020 (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), potranno essere autorizzati
periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle disponibilità finanziarie già assegnate alle
medesime Regioni.
Infine, per le ragioni istituzionali connesse alla gestione di questa misura, il Legislatore ha
autorizzato, attraverso la stipula di apposite convenzioni, le Federazioni sportive e l'INPS, allo
scambio dei dati, riguardo alla verifica della retribuzione e alla concessione della CIG in
deroga.
6. Trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o
domiciliati in Comuni delle ex zone rosse in ragione di provvedimenti di permanenza
domiciliare adottati dall’Autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19
Nel quadro complessivo delle misure rivolte a supportare i lavoratori e le imprese nella
situazione emergenziale determinatasi a causa del COVID-19, l’articolo 19 del decreto-legge in
parola prevede una specifica tutela per i lavoratori - domiciliati o residenti in Comuni
appartenenti alle ex zone rosse e per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste
in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – che siano stati impossibilitati a
raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza dell’emanazione di ordinanze amministrative
emesse dalle Autorità pubbliche territorialmente competenti, in merito all'obbligo di
permanenza domiciliare e conseguente divieto di allontanamento dal territorio comunale in
ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell’entrata in vigore del decreto-
legge n. 104/2020.
In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni
Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche
limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell'impossibilità di
raggiungere il luogo di lavoro da parte di tali dipendenti, possono presentare domanda di
accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, CIG in deroga, assegno ordinario e
CISOA con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare», per periodi
decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure
previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche Autorità, fino a un massimo di quattro
settimane complessive.
Le istanze di accesso al trattamento spettante – corredate dall'autocertificazione ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 del datore di lavoro indicante l'Autorità che ha emesso
il provvedimento di restrizione - devono essere trasmesse esclusivamente all'Istituto, a pena di
decadenza, entro il 15 ottobre 2020.
In caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di
lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo
dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020.
Trascorsi infruttuosamente detti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa
connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
I trattamenti di cui trattasi sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di
euro per l'anno 2020.
Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all’Istituto che - qualora dalla valutazione
complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via
prospettica, dell’importo stanziato - non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori.
Per quanto attiene alla modalità di invio delle istanze di accesso ai trattamenti in parola, con
successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative per la trasmissione delle domande.
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi
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