Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3154/2021
Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale
Riferimento normativo
Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 21-09-2021
Messaggio n. 3154
OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.
Dichiarazione reddituale
1. Premessa
L'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo
della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone al comma 4 che, ai fini
dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente
erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno
precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il
medesimo anno.
In applicazione della suddetta disposizione, i titolari di pensione con decorrenza
compresa entro l'anno 2020, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i
redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30
novembre 2021, data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta 2020, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2020.
Con riferimento a tale disciplina si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei
pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno
2020.
2. Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo
conseguiti nell'anno 2020
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo
della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31
dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di
previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni
previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento
e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1°
gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto
dell’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della
medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili
con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive,
sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con
un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26
gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a
periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione
di supplementi (cfr. la circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e il messaggio n. 4233 del 23
luglio 1999).
Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che la disposizione di cui all’articolo
1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità,
nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si
applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continua ad
operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. le circolari n. 234 del 25 agosto 1995, par.
2, e n. 20 del 26 gennaio 2001, par. 3).
3. Pensionati soggetti all'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo
conseguiti nell'anno 2020
I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo 2 sono
tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti
nell'anno 2020 entro il 30 novembre 2021, tenuto conto del termine ultimo per la
presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF.
Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari.
3.1) L'articolo 10, comma 2, del D.lgs n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in
materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari
di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito
complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.
Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi
nelle condizioni di cui al paragrafo 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto
parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in
concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2020 abbiano conseguito un
reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.702,54 euro.
3.2) L'articolo 10, comma 5, del D.lgs n. 503 del 1992 stabilisce che i trattamenti
pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte
nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili
promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto, gli anzidetti
redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la
pensione.
Inoltre, il comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
dall'articolo 15 del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l'esercizio
della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di
quiescenza comunque denominati.
Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL
percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo
con la pensione (cfr. il messaggio n. 340 del 26 settembre 2003, lettera B).
Del pari, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e quindi,
ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei
parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo
con la pensione (cfr. le circolari n. 58 del 10 marzo 1998, par. 2.1, e n. 197 del 23
dicembre 2003, par. 1).
Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all’articolo 8
della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, percepite dai giudici
onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. la circolare n. 67 del 24 marzo
2000).
A norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i pensionati che
svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le
indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio
2001).
Le remunerazioni percepite dai sacerdoti ai sensi dell’articolo 24 della legge 20 maggio
1985, n. 222, non sono assoggettate al regime di divieto di cumulo e sono, pertanto,
cumulabili con i trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto in favore degli stessi
soggetti.
4. Redditi da dichiarare
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite
deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
5. Modalità di presentazione della dichiarazione
Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Istituto tramite il sito
www.inps.it utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oltre alla Carta
Nazionale dei Servizi (CNS) o alla Carta di Identità Elettronica (CIE).
L’interessato, qualora non possegga idonee credenziali di accesso, potrà fare richiesta
dello SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
(AgID) all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/
Il pensionato, una volta autenticatosi con le proprie credenziali sul sito www.inps.it, può
accedere all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale
– RED Semplificato” (per la dichiarazione RED).
Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2021
(dichiarazione redditi per l’anno 2020).
I cittadini in possesso di Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oltre alla Carta
Nazionale dei Servizi (CNS) o alla Carta di Identità Elettronica (CIE), potranno rendere
la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile
al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con
costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, ed il sabato dalle ore 8
alle ore 14 (ora italiana).
Si ricorda, come previsto dalla circolare n. 95 del 2 luglio 2021 e dal messaggio n. 2926
del 25 agosto 2021, che per assicurare una più graduale transizione dal PIN verso
l’utilizzo di credenziali SPID, CIE e CNS, l’accesso tramite PIN ai servizi online non è più
consentito a partire dal 1° ottobre 2021.
6. Regime sanzionatorio
Ai sensi del comma 8-bis, aggiunto all’articolo 10 del D.lgs n. 503 del 1992 dall'articolo
1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che
omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a
versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della
pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione
dovute al trasgressore.
7. Dichiarazione a preventivo per l’anno 2021
A norma del comma 4-bis, aggiunto all'articolo 10 del D.lgs n. 503 del 1992 dall'articolo
1, comma 210, della legge n. 662/1996, le trattenute delle quote di pensione non
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli
Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di
conseguire nel corso dell'anno.
A tale fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'Ente previdenziale competente
apposita dichiarazione, secondo le modalità illustrate al paragrafo 5 del presente
messaggio.
Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione
dei redditi ai fini dell'IRPEF.
Pertanto, i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della
pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di
lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel
corso del 2021.
Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate
sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, resa a
consuntivo nell'anno 2022.
8. Acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati
I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le
procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per
i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.
Del pari, sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i
pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a
quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
I redditi posseduti dal solo soggetto titolare non devono essere indicati come singolo
importo unico ma, per ogni tipologia di reddito, devono essere indicati i periodi di lavoro
effettuati (massimo sei periodi nell’anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di
reddito) come sotto riportato:
- Periodo Da = Indica il mese di inizio del periodo di lavoro, nel formato MM;
- Periodo A = Indica il mese di fine del periodo di lavoro, nel formato MM;
- Importo = Reddito posseduto nel periodo di riferimento.
All’interno di queste tipologie di reddito, i periodi vanno indicati in ordine cronologico,
senza sovrapposizione fra i periodi.
Poiché devono essere acquisiti sempre e obbligatoriamente i soli redditi da lavoro
autonomo del titolare (con i relativi periodi), senza indicare altre tipologie di reddito
possedute, nel caso in cui ci sia assenza di importi, andranno obbligatoriamente indicati
i seguenti valori:
Periodo DA = ‘01’ Periodo A = ‘12’ Importo = 0
per ogni tipologia di reddito richiesta.
9. Pensionati di inabilità/invalidità iscritti alla Gestione dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da
lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente
per tutti i dipendenti della pubblica Amministrazione), nonché in quelli derivanti da
dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o
quella relativa alle mansioni (cfr. l’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274 e
l’articolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per i dipendenti civili dello Stato).
Ciò premesso, fermo restando il concetto generalizzato di divieto parziale di cumulo con
i redditi dei predetti trattamenti pensionistici, occorre chiarire che tale divieto non
opera, ai sensi dell’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al
comparto difesa e sicurezza che transitano all’impiego civile nella pubblica
Amministrazione, per inidoneità al servizio militare o d’istituto.
Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è
regolato, ai fini del regime di cumulo, dall’articolo 72, comma 2, della legge n.
388/2000, che, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa, prevede che le quote di
pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella
misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro
dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono,
in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.
In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive
l’avvertenza che, in caso svolgimento di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la
cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (cfr. l’articolo 34 della
legge n. 177/1976).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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