Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) prevista dall’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Presentazione della domanda di riesame
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) prevista dall’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Presentazione della domanda di riesame
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22-09-2021
Messaggio n. 3180
Allegati n.1
OGGETTO: Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
prevista dall’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre
2020, n. 178. Presentazione della domanda di riesame
1. Premessa
L’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede l’istituzione,
in via sperimentale per il triennio 2021-2023, dell’indennità straordinaria di continuità
reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione
abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del Testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Tale indennità, che può essere richiesta una sola volta nel triennio, spetta a decorrere dal
primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei
mensilità.
Con la circolare n. 94 del 30 giugno 2021 sono state fornite le istruzioni amministrative in
materia, alla quale si rinvia per l’individuazione dei requisiti normativi previsti.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire
una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle
incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative
motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Indennità Straordinaria di
Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”, alla voce “Le mie ultime domande”, nel dettaglio
di ogni singola domanda, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie
credenziali.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per la presentazione della domanda di
riesame da parte dei richiedenti la cui istanza sia stata respinta per non avere superato i
controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle
domande respinte dell’indennità di cui all’articolo 1, commi da 386 a 400,
della legge n. 178/2020
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di
istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle
motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore della categoria di lavoratori riportata
in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame
dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre
riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero
dalla notifica del provvedimento di reiezione se successiva), per consentire l’eventuale
supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile
documentazione, la domanda deve intendersi definitivamente respinta, fatta salva la possibilità
di proporre ricorso amministrativo secondo quanto previsto dalla circolare n. 94/2021 al
paragrafo 9.
L’utente può allegare la documentazione alla richiesta di riesame attraverso l’apposita funzione
disponibile nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata
“Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”, seguendo le indicazioni
riportate nel successivo paragrafo “Indirizzi procedurali”.
3. Indirizzi amministrativi sui riesami
Considerati i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità ISCRO di cui all’articolo
1, commi da 386 a 400, della legge n. 178/2020, l’assicurato può proporre un’istanza di
riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto
dei requisiti di appartenenza alla categoria, così come delineati nella circolare n. 94/2021.
In particolare, si ricorda che per accedere alla prestazione ISCRO è necessario possedere
congiuntamente i seguenti requisiti previsti dall’articolo 1, comma 388, della legge n.
178/2020:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre
forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione
della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti
nei tre anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda;
d) avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non
superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria (tale requisito sarà verificato
dall’INPS attraverso il sistema Durc on line).
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della
domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Si ricorda, inoltre, che presupposto per l’accesso all’indennità ISCRO è l’iscrizione alla Gestione
separata; pertanto è necessario, per la fruizione dell’indennità, che i potenziali destinatari della
stessa, prima della presentazione dell’istanza di riesame, abbiano proceduto alla formale
iscrizione – con le consuete modalità – alla predetta gestione.
4. Indirizzi procedurali
L’assicurato può proporre un’istanza di riesame che permetta all’Istituto di verificare le
risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria, così
come delineati nella citata circolare n. 94/2021.
L’istanza di riesame potrà essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito INPS, in cui è
stata presentata la domanda, denominata “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e
Operativa (ISCRO)”.
All’accesso, l’applicazione mostrerà in evidenza nella sezione “Le mie ultime domande” la
domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa con il riepilogo delle
informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito
negativo, il tasto “Richiedi riesame”.
La funzionalità che consente di richiedere il riesame è accessibile anche visualizzando i dettagli
della domanda a partire dalla sezione “Le mie richieste”, disponibile nel menu di sinistra.
Tramite i dettagli della domanda è inoltre possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di
presentazione della domanda di prestazione, accedere ai motivi di reiezione della domanda,
monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame, scaricare tutte le ricevute e i
provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.
Una volta attivata la funzione che consente di presentare la richiesta di riesame viene richiesto
di esporre le motivazioni che hanno portato alla richiesta di riesame e/o di riportare altre
informazioni di rilievo e allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni
addotte.
Cliccando sul pulsante “Presenta richiesta di riesame”, la richiesta verrà trasmessa e sarà
possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.
Con successivo messaggio saranno fornite, agli operatori delle Strutture territoriali, le
istruzioni di dettaglio per l’accesso, la profilazione IDM e l’uso dell’applicazione intranet per la
consultazione delle domande di prestazione, delle domande di riesame, nonché per il
monitoraggio delle istruttorie e dei pagamenti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
LEGENDA ESITI DI REIEZIONE
ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA
CONTROLLO
REIEZIONE ALLEGARE)
Per Gestione autonoma degli Artigiani
e Commercianti: autocertificazione
della comunicazione della cessazione
presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura della
posizione Artigiano o Commerciante
con indicazione di data e n. protocollo.
Oppure se trattasi di soggetto titolare
di posizione Commerciante non tenuto
all'iscrizione alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura:
dichiarazione di presentazione della
domanda di cessazione della posizione
La prestazione non può essere
Commerciante presentata all'Inps con
riconosciuta poiché, dai dati
indicazione della data di cessazione,
attualmente in possesso dell’Istituto,
data e numero di protocollo della
Lei risulta iscritto ad una delle seguenti
richiesta di cancellazione alla gestione
gestioni: altra cassa previdenziale
autonoma Commercianti.
obbligatoria, gestione autonoma degli
Per i coadiutori e coadiuvanti:
Artigiani e Commercianti oppure
dichiarazione sostituiva di atto di
ART_COM_NO/ gestione autonoma dei Coltivatori
notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000
CASS_ATT/ diretti, coloni e mezzadri.
della comunicazione inviata dal titolare
CDCM_NO Qualora sia in possesso di informazioni
della posizione assicurativa alla Camera
utili in merito, può inviare entro 20
di Commercio Industria Artigianato e
giorni documentazione utile alla Sede
Agricoltura per la cessazione della
Inps competente.
posizione del coadiuvante o
Avverso il presente provvedimento può
coadiutore, o presso l’Inps in caso di
comunque proporre azione giudiziaria
soggetto non iscritto in CCIAA, con
da notificare alla Sede Inps
indicazione della data e numero di
territorialmente competente.
protocollo della comunicazione.
Per Altra cassa previdenziale
obbligatoria: comunicazione della
cessazione dell’iscrizione alla Cassa
professionale o ad altra cassa
previdenziale obbligatoria, con
indicazione della data di cessazione.
Per Gestione autonoma dei Coltivatori
diretti, coloni e mezzadri: per i
coltivatori diretti (CD), coloni e
mezzadri e gli imprenditori agricoli
1
ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA
CONTROLLO
REIEZIONE ALLEGARE)
professionali (IAP): autocertificazione
della comunicazione della cessazione
presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura con
indicazione della data e del numero di
protocollo della comunicazione.
Se il soggetto non è tenuto all'iscrizione
alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura: dichiarazione
di presentazione della domanda di
cessazione della posizione di lavoratore
autonomo agricolo all’Inps con
indicazione della data di cessazione,
data e numero di protocollo della
richiesta di cancellazione alla gestione
agricola autonoma.
Per i coadiuvanti familiari del
coltivatore diretto (CD):
dichiarazione sostituiva di atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 della comunicazione inviata
dal coltivatore diretto titolare della
posizione alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura per
la cessazione della posizione del
coadiuvante, o presso l’Inps in caso di
soggetto non iscritto in CCIAA, con
indicazione della data e del numero di
protocollo della comunicazione.
La Sua domanda non può essere accolta
poiché, dai dati attualmente in
Eventuale documentazione
possesso dell’Istituto, Lei risulta
comprovante la non titolarità
DIS_COLL percettore di indennità di
dell’indennità di disoccupazione DIS-
disoccupazione DIS-COLL alla data di
COLL.
decorrenza della prestazione ISCRO
normativamente prevista.
La prestazione non può essere
Comunicazione circa la data ed il numero
riconosciuta poiché, dai dati
di protocollo di invio della domanda di
GEST_SEP attualmente in possesso dell’Istituto,
iscrizione alla Gestione separata.
Lei non risulta formalmente iscritto alla
Gestione separata.
2
ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA
CONTROLLO
REIEZIONE ALLEGARE)
Qualora sia in possesso di informazioni
utili in merito, può inviare entro 20
giorni documentazione utile alla Sede
Inps competente.
La Sua domanda non può essere accolta
poiché, dai dati attualmente in
possesso dell'Istituto, risulta che Lei è Eventuale documentazione
già stato beneficiario della prestazione comprovante la non percezione
IND_ISCRO
ISCRO nel periodo 2021 - 2023. Come dell’indennità ISCRO nel triennio 2021
previsto dalla Legge n. 178/2020, tale – 2023.
indennità può essere infatti richiesta
una sola volta nel triennio.
La Sua domanda non può essere accolta
Comunicazione circa la cessazione del
poiché, dai dati attualmente in
rapporto di lavoro, integrata con
possesso dell’Istituto, Lei risulta essere
documentazione a comprova (copia
assicurato presso altre forme
LAV_DIP della lettera di dimissioni o di
previdenziali obbligatorie come
licenziamento o ultima busta paga da
lavoratore dipendente di qualsiasi
cui si evince la data di cessazione del
settore, autonomo dello spettacolo o
rapporto di lavoro).
lavoratore marittimo.
La Sua domanda non può essere accolta
poiché, dai dati attualmente in
possesso dell’Istituto, Lei risulta titolare Eventuale documentazione
NASpI di indennità di disoccupazione NASpI comprovante la non titolarità
alla data di decorrenza della dell’indennità di disoccupazione NASpI.
prestazione ISCRO normativamente
prevista.
La Sua domanda non può essere accolta Autodichiarazione attestante la
poiché, dai dati in possesso dell'Istituto, titolarità di P.Iva attiva da almeno 4 anni
P.IVA_4 Lei non risulta titolare di P.Iva attiva da a ritroso a partire dalla data di
almeno 4 anni a ritroso a partire dalla presentazione della domanda, con
data di presentazione della domanda. allegato eventuale modello AA9.
La Sua domanda non può essere accolta Eventuale documentazione
poiché Lei risulta titolare di trattamento comprovante la non titolarità di
PENSIONI
pensionistico diretto / anticipo trattamento pensionistico diretto /
pensionistico. anticipo pensionistico.
3
ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA
CONTROLLO
REIEZIONE ALLEGARE)
La Sua domanda non può essere accolta Eventuale documentazione
poiché Lei o altro componente del suo comprovante che il nucleo familiare
RDC
stesso nucleo familiare risulta non risulti beneficiario di Reddito di
beneficiario di Reddito di Cittadinanza. Cittadinanza.
La Sua domanda non può essere accolta
poiché, dai dati attualmente in
possesso dell'Istituto e/o sulla base
delle dichiarazioni reddituali fornite in
sede di domanda, il Suo reddito di
lavoro autonomo, prodotto nell'anno
RED_50 Reiezione.
precedente la presentazione della
domanda, non risulta inferiore al 50%
della media dei redditi da lavoro
autonomo conseguiti nei tre anni
precedenti all'anno precedente alla
presentazione della domanda.
La Sua domanda non può essere accolta
poiché, dai dati attualmente in
possesso dell'Istituto e/o sulla base
delle dichiarazioni reddituali fornite in
RED_8145 Reiezione.
sede di domanda, il Suo reddito di
lavoro autonomo nell'anno precedente
alla presentazione della domanda è
superiore a 8.145 euro.
La Sua domanda non può essere accolta
poiché, dai dati attualmente in
Autodichiarazione attestante l’invio della
possesso dell'Istituto, non risulta
dichiarazione dei redditi e relativa
RED_CERT disponibile nessun reddito certificato
liquidazione ai sensi dell’art. 36 bis del
dall'Agenzia delle Entrate in almeno
TUIR.
uno dei 4 anni precedenti a quello della
presentazione della Sua domanda.
4
ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA
CONTROLLO
REIEZIONE ALLEGARE)
La Sua domanda non può essere accolta
in quanto la verifica del possesso del
Documentazione comprovante
requisito della regolarità della
l’intervenuto annullamento del
REG_CTR contribuzione previdenziale
documento attestante l’irregolarità
obbligatoria, effettuata attraverso il
contributiva.
sistema Durc on line, ha avuto esito
negativo.
5
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