Pagamento delle indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS e di malattia e degenza ospedaliera, unicamente per i liberi professionisti, interessati dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale previsto per l’anno 2021 dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Pagamento delle indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS e di malattia e degenza ospedaliera, unicamente per i liberi professionisti, interessati dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale previsto per l’anno 2021 dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 24-09-2021
Messaggio n. 3216
OGGETTO: Pagamento delle indennità di maternità e paternità per le lavoratrici
e i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti iscritti alle
Gestioni previdenziali dell’INPS e di malattia e degenza ospedaliera,
unicamente per i liberi professionisti, interessati dall’esonero
parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale previsto per
l’anno 2021 dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30
dicembre 2020, n. 178
1. Premessa
L’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2021, ha istituito, per
l'anno 2021, il Fondo per l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti
dai lavoratori autonomi e dai professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei predetti lavoratori e di favorire la
ripresa della loro attività.
Tale Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito, nel
periodo d'imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito,
nell'anno 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto a quelli
dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
L’Istituto ha fornito indicazioni in materia con il messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021, con la
circolare n. 124 del 6 agosto 2021 e con il messaggio n. 2909 del 20 agosto 2021,
individuando, al paragrafo 2 della citata circolare, la platea dei destinatari dell’esonero
parziale.
Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono indicazioni specifiche in relazione al
pagamento delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, nonché dell’indennità
di malattia e degenza ospedaliera, in favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali
dell'Istituto.
2. Pagamento delle indennità di maternità/paternità alle lavoratrici e ai lavoratori
autonomi
I paragrafi 4.1 e 4.2 della citata circolare n. 124/2021 illustrano le modalità applicative
dell’esonero contributivo per gli iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed
esercenti attività commerciali e per gli iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri.
Come noto, in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile
di maternità/paternità o nel mese antecedente il periodo di congedo parentale, le relative
indennità non possono essere riconosciute al richiedente.
Tuttavia, qualora il richiedente le prestazioni di maternità/paternità si trovi nelle condizioni per
fruire del predetto esonero parziale, come specificate al paragrafo 3 della circolare n.
124/2021, ed abbia già presentato domanda di esonero contributivo secondo le indicazioni
fornite al paragrafo 5 della medesima circolare, in attesa della conclusione della relativa
istruttoria, le Strutture territoriali possono procedere, con le consuete modalità operative, alla
liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo sull’esito
positivo della richiesta di accesso all’esonero.
A tale fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale
attesti di avere chiesto l’esonero contributivo ai sensi della normativa vigente e della citata
circolare n. 124/2021 e del messaggio n. 2909/2021.
Si ricorda che il periodo relativo all’esonero verrà esposto nell’estratto conto con una specifica
nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei
requisiti di legge non ancora completate.
Successivamente alla liquidazione delle istanze, le Strutture territoriali avranno cura di
monitorare l’esito dei controlli da parte delle Unità Operative competenti per la verifica dei
flussi contributivi ai fini delriconoscimento pieno e definitivo dell’accredito contributivo. In caso
di esito negativo della richiesta di esonero, la prestazione di maternità/paternità o di congedo
parentale già pagata risulterà indebitamente corrisposta e dovrà quindi essere recuperata.
Con l’occasione si precisa che in relazione al diverso esonero contributivo di cui agli articoli 16
e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni, previsto in favore delle aziende
appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono le attività
identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del medesimo decreto-legge, relativamente al
periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, per gli agricoltori autonomi,
in attesa della definizione della procedura di esonero, è stato disposto il differimento delle
somme richieste per l’anno 2020 con la quarta rata dell’emissione 2020, con originaria
scadenza 16 gennaio 2021, e delle somme richieste per l’anno 2021 con la prima rata
dell’emissione 2021, con scadenza 16 luglio 2021 (cfr. i messaggi n. 2263 dell’11 giugno 2021,
n. 2418 del 25 giugno 2021 e, da ultimo, la circolare n. 131 dell’8 settembre 2021). A tale
proposito, al completamento della predetta procedura, saranno fornite specifiche istruzioni
operative sulle prestazioni di maternità/paternità.
3. Pagamento delle indennità di maternità/paternità, di congedo parentale e di
malattia e degenza ospedaliera alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione
Separata
Il paragrafo 4.3 della citata circolare n. 124/2021 disciplina le modalità applicative dell’esonero
contributivo per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma
1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Sono pertanto esclusi dall’esonero i soggetti
per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda committente (ad esempio, i
collaboratori coordinati e continuativi).
Per quanto concerne l’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità e di congedo
parentale, resta ferma la disposizione di cui al D.M. 4 aprile 2002, che esclude dalla tutela
della maternità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e i pensionati.
Parimenti, ai fini del riconoscimento delle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera, è
previsto, ai sensi del D.M. 12 gennaio 2001 e dell’articolo 24, comma 26, del D.L. n.
201/2011, che il lavoratore non risulti contemporaneamente iscritto ad altra gestione
pensionistica obbligatoria né titolare di pensione. Per tali prestazioni è stato altresì stabilito dal
legislatore un requisito reddituale definito annualmente.
Il diritto alle tutele suddette è condizionato alla sussistenza in capo all’interessato, nei dodici
mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, del versamento di una mensilità di
contribuzione comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%.
Tuttavia, analogamente a quanto previsto per i lavoratori autonomi al paragrafo 2 del presente
messaggio, nel caso in cui la/il richiedente le prestazioni di maternità/paternità e di congedo
parentale o di malattia e degenza ospedaliera si trovi nelle condizioni per fruire del predetto
esonero parziale, come illustrate al paragrafo 3 della circolare n. 124/2021, e abbia già
presentato domanda di esonero contributivo secondo le indicazioni fornite al paragrafo 5 della
medesima circolare, in attesa della conclusione della relativa istruttoria, le Strutture territoriali
possono procedere, con le consuete modalità, alla liquidazione delle relative indennità, salvo
poi effettuare un successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso al beneficio.
A tal fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale attesti
di avere chiesto l’esonero contributivo ai sensi della normativa vigente e della citata circolare
n. 124/2021 e del messaggio n. 2909/2021.
Si ricorda che il periodo relativo all’esonero verrà esposto nell’estratto conto con una specifica
nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei
requisiti di legge non ancora completate.
Successivamente alla liquidazione delle istanze, le Strutture territoriali avranno cura di
monitorare gli esiti dei controlli da parte delle Unità Operative competenti per la verifica dei
flussi contributivi sulle richieste di esonero ai fini del riconoscimento pieno e definitivo
dell’accredito contributivo. In caso di esito negativo della richiesta di esonero, la prestazione di
maternità/paternità, di congedo parentale, di malattia e di degenza ospedaliera già pagata
risulterà indebitamente corrisposta e quindi dovrà essere recuperata.
Se nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, il requisito contributivo sussiste
a prescindere dal periodo di esonero contributivo, la pratica di maternità/paternità e di
congedo parentale deve essere definita con le consuete modalità.
Per le istanze di malattia e degenza ospedaliera si evidenzia che, considerato che la misura
dell’indennità è strettamente correlata al numero di mensilità di contribuzione accreditate, la
suddetta verifica è di particolare importanza anche per la corretta definizione dell’importo da
riconoscere al lavoratore.
Pertanto, per le medesime istanze, anche laddove nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo
indennizzabile il requisito contributivo sussiste a prescindere dal periodo di esonero
contributivo, è necessario attendere l’esito istruttorio della richiesta di esonero ai fini della
verifica del numero definitivo delle mensilità accreditate e della definizione dell’importo da
corrispondere al lavoratore.
4. Istruzioni operative
L’applicazione “Gestione Maternità”, disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno
del reddito”, prevede che l’operatore di Sede indichi il requisito contributivo per le istanze di
indennità di maternità e congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori autonomi. Per
accogliere le istanze interessate dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e
assistenziale in oggetto, la Struttura territoriale deve indicare ‘SI’ nel campo “Requisito
contributivo” del TAB “Dati lavorativi - Posizione lavorativa” e inserire i dettagli dello scenario
(con indicazione dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020) nel
campo “Nota operatore” e nelle Note presenti nella “testata” della pratica.
Analogamente, per le istanze di indennità di maternità/paternità e di congedo parentale in
favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separatanel TAB “Dati lavorativi -
Posizione lavorativa”, è necessaria l’indicazione dei mesi utili di contribuzione nel periodo di
riferimento, che deve essere utilizzata al fine di poter accogliere le istanze interessate
dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale in oggetto. Anche in
questo caso dovranno essere inseriti i dettagli dello scenario (con indicazione dell’esonero di
cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020) nel campo “Nota operatore” e nelle Note
presenti nella “testata” della pratica.
L’applicazione “Gestione Malattia a pagamento diretto”, disponibile sulla intranet nell’area
“Prestazioni a sostegno del reddito”, per le istanze di malattia e degenza ospedaliera in favore
delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, prevede che, nel TAB “Dati
lavorativi - Posizione lavorativa”, l’operatore debba indicare i mesi di contribuzione utili nel
periodo di riferimento che deve essere utilizzato al fine di accogliere le istanze interessate
dall’esonero in oggetto. Anche in questo caso dovranno essere inserite, nel campo “Nota
operatore” e nelle Note presenti nella “testata” della pratica, le informazioni di dettaglio
relative al suddetto esonero (ad esempio, presentata domanda di esonero ai sensi dell’articolo
1, comma 20, della legge n. 178/2020).
L’operatore avrà poi cura di tenere l’istanza in evidenza fino al completamento dell’istruttoria
della richiesta di esonero da parte delle Unità Operative competenti per la verifica dei flussi
contributivi ai fini dello svolgimento delle attività descritte al precedente paragrafo 3, inerenti
alla verifica del numero definitivo delle mensilità accreditate al lavoratore e alla definizione
dell’importo da corrispondere.
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi
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