Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3217/2021

Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Chiarimenti

Pubblicato: 23/09/2021 In vigore dal: 23/09/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 24-09-2021 Messaggio n. 3217 OGGETTO: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Chiarimenti Come descritto al paragrafo 3 della circolare n. 124 del 6 agosto 2021, l’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel disciplinare le condizioni per la fruizione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto per l’anno 2021 a favore dei lavoratori autonomi, ha disposto, tra gli altri requisiti, che i beneficiari debbano avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quello dell'anno 2019. La medesima disposizione è riprodotta al comma 2 dell’articolo 1 del decreto interministeriale del 17 maggio 2021, pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021, che definisce i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’esonero di cui al citato articolo 1, comma 20. Nello specifico, il richiamato comma 2 dispone che “ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti: a) devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019”. Il successivo comma 4 del medesimo articolo 2 prevede che il requisito sopra descritto non si applica “ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell’AGO, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103”. Ciò premesso, sono pervenuti allo scrivente Istituto numerosi quesiti tesi a chiedere chiarimenti in merito alle modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019. Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 sull’anno 2019 avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame. Pertanto, per poter accedere all’esonero parziale l'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2019. Il Direttore Generale vicario Vincenzo Caridi

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 3217/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…

Altre normative del 2021

Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energe… Risoluzione AdE 199 Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 73 IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma… Interpello AdE 130 Accertamento cambio valute estere maggio 2021 Provvedimento AdE 3534884 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768