Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3217/2021
Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Chiarimenti
Riferimento normativo
Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 24-09-2021
Messaggio n. 3217
OGGETTO: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall'articolo 1,
commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Chiarimenti
Come descritto al paragrafo 3 della circolare n. 124 del 6 agosto 2021, l’articolo 1, comma 20,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel disciplinare le condizioni per la fruizione dell’esonero
parziale dei contributi previdenziali previsto per l’anno 2021 a favore dei lavoratori autonomi,
ha disposto, tra gli altri requisiti, che i beneficiari debbano avere subito un calo del fatturato o
dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quello dell'anno 2019.
La medesima disposizione è riprodotta al comma 2 dell’articolo 1 del decreto interministeriale
del 17 maggio 2021, pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data
27 luglio 2021, che definisce i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’esonero di cui
al citato articolo 1, comma 20. Nello specifico, il richiamato comma 2 dispone che “ai fini del
riconoscimento dell’esonero, i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), devono possedere
congiuntamente i seguenti requisiti: a) devono aver subìto un calo del fatturato o dei
corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019”.
Il successivo comma 4 del medesimo articolo 2 prevede che il requisito sopra descritto non si
applica “ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta obbligo di
iscrizione alle gestioni speciali dell’AGO, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103”.
Ciò premesso, sono pervenuti allo scrivente Istituto numerosi quesiti tesi a chiedere
chiarimenti in merito alle modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei
corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019.
Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che la verifica del
calo di fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 sull’anno 2019 avverrà sulla base
dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.
Pertanto, per poter accedere all’esonero parziale l'ammontare medio mensile del fatturato o
dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto
all'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2019.
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi
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