Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Modalità di presentazione della domanda di assegno
Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Modalità di presentazione della domanda di assegno
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 28-09-2021
Messaggio n. 3240
OGGETTO: Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.lgs 14
settembre 2015, n. 148. Fondo di solidarietà bilaterale per le attività
professionali. Modalità di presentazione della domanda di assegno
1. Premessa e quadro normativo
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in attuazione della delega di cui all’articolo 1,
comma 2, lett. a), n. 7), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha riordinato la disciplina dei
Fondi di solidarietà bilaterali nel Titolo II, articoli da 26 a 40, abrogando la previgente
normativa di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Con la circolare n. 122 del 17 giugno 2015, così come integrata dalla circolare n. 201 del 16
dicembre 2015, sono state fornite le istruzioni per la compilazione e l’inoltro delle domande di
prestazioni ordinarie (assegno ordinario e interventi formativi) garantite dai Fondi di solidarietà
già operativi.
Relativamente a questi ultimi, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che i
Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato
amministratore e che, in tema di assegno ordinario, stante il termine di cui all’articolo 30,
comma 2, del D.lgs n. 148/2015, il Fondo garantisce la prestazione per eventi di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa intervenuti, al più tardi, quindici giorni prima della medesima
data.
In data 20 maggio 2021, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in
attuazione della disposizione di cui all’articolo 36, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, è stato
nominato il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività
professionali, istituito presso l’INPS con D.I. n. 104125 del 27 dicembre 2019.
Tale Fondo, pertanto, sulla scorta del citato chiarimento ministeriale, è pienamente operativo
dalla data del 20 maggio 2021.
Con la circolare n. 77 del 26 maggio 2021 sono stati illustrati l’ambito di applicazione e le
modalità di composizione del flusso Uniemens per il versamento della contribuzione ordinaria.
Con il presente messaggio si illustrano le modalità per la presentazione delle domande di
accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo in argomento, mentre con successiva
circolare sarà illustrata la disciplina della citata prestazione.
2. Termini di presentazione della domanda di assegno ordinario. Neutralizzazione dei
termini
A norma dell’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno
ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione
all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica, sulla base
delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 3.
Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli
stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione
prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni,
uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. In caso di presentazione tardiva si
applica il disposto di cui all’articolo 15, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, in base al quale
l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di
una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).
In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del
Comitato amministratore, in data 20 maggio 2021 e che le domande possono essere
presentate entro 15 giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività
lavorativa, stante anche le indicazioni contenute nel citato chiarimento ministeriale, le
prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021.
Al fine di consentire ai datori di lavoro di presentare le domande nel rispetto dei termini su
richiamati e garantire ai beneficiari continuità di reddito, anche in considerazione del ridotto
numero di richieste presentate, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della
domanda, il periodo intercorrente tra la data del 5 maggio 2021 e la data di pubblicazione del
presente messaggio è neutralizzato.
Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti
nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la
presentazione della domanda di assegno ordinario è la data di pubblicazione del presente
messaggio. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, il termine di decorrenza
dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa.
Con riferimento ai Fondi territoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige,
come precisato nella circolare n. 77/2021, i datori di lavoro non sono più soggetti alla
disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese
successivo alla data di adesione al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività
professionali (cfr. l’art. 2, comma 5, dei D.I. n. 96077/2016, e successive modificazioni, e n.
98187/2016), ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate; pertanto,
dalla stessa data, dovranno presentare domanda al nuovo Fondo, comprese quelle con causale
"COVID-19”.
Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del
Fondo, prima della data di piena operatività del Fondo, assolve all’obbligo, previsto dall’articolo
35, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, di previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ai
fini dell’erogazione degli interventi a carico dei Fondi di solidarietà.
3. Presentazione della domanda di assegno ordinario con causale “COVID-19”
Con le circolari n. 28 e n. 72 del 2021 è stato chiarito, su conforme avviso del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, che i datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale per
il settore delle attività professionali, in ragione del periodo transitorio legato all’avvio della
piena operatività del Fondo medesimo, dovevano continuare a presentare le domande di
assegno ordinario per l’emergenza da COVID-19 al Fondo di integrazione salariale (FIS), ai
Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige (per i datori di lavoro che hanno deciso di aderire al
Fondo in commento, cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 77/2021) o, in relazione al requisito
dimensionale del datore di lavoro, presentare domanda di cassa integrazione in deroga,
mentre le eventuali domande di assegno ordinario per le causali non “COVID-19” dovevano
essere presentate al Fondo di appartenenza.
L’articolo 50-bis, comma 10, lett. b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio
2021, anche le domande con causale “COVID-19” debbano essere finanziate prioritariamente
con le risorse proprie di ciascun Fondo. Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione del
presente messaggio, i datori di lavoro appartenenti al Fondo in esame, inquadrati con c.a.
“0S”, dovranno presentare, al Fondo medesimo, anche le domande con causale “COVID-19”,
secondo i termini disposti, da ultimo, con la circolare n. 72/2021.
4. Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario
La procedura, unica per tutti i Fondi di solidarietà, consente ai datori di lavoro l’invio
telematico della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario. Il servizio per l’invio
della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la
funzione “Cerca” nella pagina principale inserendo “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”
oppure selezionare “Servizi per le aziende e consulenti” nell’elenco alfabetico dei servizi,
accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” >
“Servizi”.
Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare nel menu interno il servizio “CIG e
Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”.
Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile
all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area Download”.
Per ogni altra indicazione procedurale si rinvia integralmente alla circolare n. 122/2015 sopra
richiamata, nonché alla circolare n. 201/2015.
A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o loro consulenti/intermediari è associato un
codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito
obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato
automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di
tale procedura inserendo la matricola aziendale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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