Contratto di espansione e indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, da ultimo, dall’articolo 39 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Indicazioni operative per le imprese con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni contabili
Contratto di espansione e indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, da ultimo, dall’articolo 39 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Indicazioni operative per le imprese con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 28-09-2021
Messaggio n. 3252
OGGETTO: Contratto di espansione e indennità mensile di cui all’articolo 41,
comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e, da ultimo, dall’articolo 39 del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73. Indicazioni operative per le imprese con
lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni contabili
1. Premessa
L’Istituto, con la circolare n. 48 del 24 marzo 2021, ha illustrato la disciplina dell’indennità
mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fornendo
altresì le istruzioni operative per gli adempimenti procedurali da porre in essere da parte degli
operatori delle Strutture territoriali, oltre alle indicazioni per la compilazione del flusso
Uniemens da parte delle aziende private rientranti nel campo di applicazione della norma.
L’articolo 41 del decreto legislativo n. 148/2015 è stato successivamente modificato
dall’articolo 39 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106.
La novella normativa ha previsto che, a decorrere dal 26 maggio 2021 (data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 73/2021) e per tutto l’anno 2021, il limite minimo di unità
lavorative per accedere al trattamento di agevolazione all’esodo di cui all’articolo 41, comma
5-bis, è ridotto ad almeno 100 dipendenti (in luogo della soglia di 250 dipendenti prevista, da
ultimo, dall’articolo 1, comma 349, della legge n. 178/2020).
Ciò premesso, ferme restando le istruzioni impartite con la circolare n. 48/2021 e con il
messaggio n. 2419/2021, alle quali si fa rinvio per quanto non espressamente previsto nel
presente messaggio, si forniscono indicazioni amministrative e operative applicabili ai
dipendenti iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.
L’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 trova applicazione, infatti,
anche nei confronti dei dipendenti di aziende private iscritti alle casse pensionistiche della
Gestione dipendenti pubblici (quali, ad esempio, i dipendenti di aziende private -
originariamente Amministrazioni pubbliche – che sono iscritti alla predette casse pensionistiche
per aver esercitato, all’atto della depubblicizzazione dell’Ente, l’opzione per il regime
previdenziale preesistente), nonché dei lavoratori dipendenti degli Enti pubblici economici e
delle Aziende speciali.
2. Modalità di compilazione della <ListaPosPA>
Successivamente al versamento della provvista in unica soluzione o all’accettazione della
fideiussione, la Struttura INPS territorialmente competente alla gestione della procedura
autorizzativa di esodo, in presenza di lavoratori iscritti alle casse pensionistiche della Gestione
pubblica, provvederà a richiedere alla casella gestioneentigdp@inps.it della Direzione centrale
Entrate l’apertura di una specifica posizione contributiva - progressivo azienda - dedicata al
versamento e alla denuncia della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo.
L’azienda autorizzata al versamento della contribuzione per i lavoratori in esodo dovrà
valorizzare, nell’elemento <E0_PeriodoNelMese> o V1 <V1_PeriodoPrecedente> relativo
all’ultimo periodo utile che precede la data di cessazione dal servizio, il <CodiceCessazione>
con il valore “54”, avente il significato di “Cessazione per esodo art.41, c. 5-bis, d.lgs.
148/2015”.
L’azienda, per indicare la contribuzione correlata del personale iscritto alla Gestione dipendenti
pubblici, dovrà utilizzare esclusivamente i codici (codice fiscale e codice progressivo) che
identificano in modo univoco la posizione contributiva dedicata alla procedura di esodo.
In particolare, il codice progressivo attribuito dovrà essere utilizzato per valorizzare, nella
sezione <ListaPosPA>, l’elemento <PRGAZIENDA> al fine di denunciare la contribuzione
correlata dei dipendenti in esodo. I codici identificativi assegnati dovranno essere utilizzati
anche per identificare l’Ente di appartenenza e la sede di servizio.
Per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo, all’interno dell’elemento
<InquadramentoLavPA>, deve essere valorizzato l’elemento <TipoImpiego> con il codice
“47”, avente il significato di“Esodo ex art.art.41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015” e gli elementi
<Contratto> e <Qualifica> con i valori dichiarati nell’ultimo periodo utile. L’elemento
<TipoServizio> da utilizzare durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere
valorizzato con il codice “25”, avente il significato di “Lavoratore in esodo ex art. art.41, c.
5-bis, d.lgs. 148/2015”.
All’interno dell’elemento <GestPensionistica> di iscrizione del lavoratore, l’elemento
<Imponibile> deve essere valorizzato indicando il valore di riferimento sul quale è calcolata la
contribuzione correlata, determinata così come illustrato al paragrafo 5 della circolare n.
48/2021. Dovrà altresì essere indicato nel campo <Contributo> l’importo della contribuzione
da versare, applicando l’aliquota di finanziamento della Gestione pensionistica a cui il
lavoratore è iscritto. Non devono invece essere valorizzati gli elementi <StipendioTabellare> e
<RetribIndivAnzianita>.
I versamenti dovuti per la contribuzione correlata dovranno essere effettuati inserendo nel
Modello F24 il Progressivo Azienda attribuito a seguito dell’apertura della specifica posizione
contributiva.
Per il recupero del beneficio spettante nei casi previsti dal comma 5-bis dell’articolo 41 del
D.lgs n. 148/2015, il datore di lavoro dovrà compilare l’elemento <RecuperoSgravi> di
<GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno oggetto del beneficio;
nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese oggetto del beneficio;
nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “22”, avente il
significato di “Recupero beneficio art. 41, comma 5-bis d.lgs. 148/2015”;
nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto della
riduzione, che in ogni caso non potrà essere superiore all’importo della contribuzione
correlata dovuta per il lavoratore.
Il recupero del beneficio spettante per le ulteriori dodici mensilità, in favore delle imprese o
gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino dei piani di
riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i
programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai
sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 41, si impegnino a effettuare almeno una
assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del citato comma,
potrà essere usufruito solo successivamente al termine della fruizione del beneficio di durata
pari alla teorica NASpI. A tal fine il datore di lavoro dovrà compilare l’elemento
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno oggetto del beneficio;
nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese oggetto del beneficio;
nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “23” avente il
significato di “Recupero beneficio art. 41, comma 5-bis d.lgs. 148/2015 ulteriori
dodici mensilità”;
nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto della
riduzione, che in ogni caso non potrà essere superiore all’importo della contribuzione
correlata dovuta per il lavoratore.
Eventuali arretrati relativi al rapporto di lavoro devono essere denunciati utilizzando le
consuete modalità previste per il personale cessato, tramite l’elemento V1 Causale 1.
3. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili delle prestazioni oggetto del presente messaggio, si rinvia
integralmente alle istruzioni fornite con la citata circolare n. 48/2021.
La rilevazione contabile della contribuzione correlata, prevista dall’articolo 41, comma 5-bis,
del decreto legislativo n. 148/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge n.
178/2020, dovuta per i lavoratori in questione, iscritti ai vari Fondi previdenziali, andrà
imputata ai conti xxx21yyy delle gestioni.
Si specifica inoltre che il recupero del beneficio spettante nei casi previsti dal comma 5-bis
dell’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015, indicato “Recupero beneficio art. 41, comma 5-bis d.lgs.
148/2015 ”, sarà imputato al conto esistente GAU32228, mentre il recupero del beneficio
spettante per le ulteriori dodici mensilità, indicato “Recupero beneficio art. 41, comma 5-bis
d.lgs. 148/2015 ulteriori dodici mensilità”, sarà imputato al conto in uso GAU32229.
Tali ultime rilevazioni contabili avverranno a cura della Direzione generale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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